Ricettazione: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti di ammissibilità del ricorso per il reato di Ricettazione, fornendo importanti chiarimenti sulla distinzione tra critica legittima e semplice ripetizione dei motivi d’appello. Il caso in esame riguarda un commerciante condannato per la detenzione di una quantità notevole di beni di provenienza illecita, destinati alla vendita.
Il cuore della vicenda giuridica risiede nel tentativo della difesa di ottenere una riqualificazione del fatto o l’applicazione di cause di non punibilità, scontrandosi però con il rigore procedurale che caratterizza il giudizio di legittimità.
Il limite della reiterazione dei motivi
Uno dei principi cardine ribaditi dalla Corte riguarda l’inammissibilità dei ricorsi che si limitano a riprodurre le medesime argomentazioni già esposte e respinte nei gradi precedenti. Nel caso di specie, il ricorrente ha cercato di introdurre una lettura alternativa del merito, operazione non consentita in sede di Cassazione.
La funzione della Suprema Corte non è quella di rifare il processo, ma di verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione impugnata. Quando il ricorso non si confronta direttamente con i punti della sentenza d’appello, viene considerato privo della specificità necessaria.
Gravità della condotta e attività commerciale
Un aspetto cruciale della decisione riguarda la valutazione della gravità dell’azione. La Corte ha sottolineato come l’esercizio di un’attività commerciale professionale, unito al possesso di una quantità significativa di beni in violazione di legge, escluda a priori la possibilità di considerare il fatto come di lieve entità.
L’offensività della condotta è stata ritenuta evidente proprio in ragione delle modalità organizzate con cui il reato è stato consumato. Questo elemento impedisce l’accesso a benefici penali che il legislatore riserva a situazioni di marginalità sociale o economica.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto
La richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale è stata rigettata con fermezza. La particolare tenuità del fatto richiede che l’offesa sia minima, un requisito che scompare quando ci si trova di fronte a una struttura commerciale dedita alla gestione di beni illeciti.
I giudici hanno evidenziato un’incompatibilità logica tra la natura professionale dell’attività svolta dal ricorrente e il concetto di tenuità. La quantità dei beni in dotazione rappresenta un indicatore oggettivo di una pericolosità sociale che non può essere ignorata.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse pienamente logica e persuasiva. I giudici di merito avevano già correttamente enucleato gli elementi significativi della responsabilità, richiamando le caratteristiche dell’azione e la gravità della condotta. La mancata contestazione specifica di questi punti da parte del ricorrente ha reso il ricorso un mero tentativo di ottenere un terzo grado di merito, precluso per legge.
Inoltre, l’incompatibilità tra l’ingente dotazione di beni e l’ipotesi attenuata del quarto comma dell’art. 648 c.p. è stata considerata una deduzione giuridica corretta, che non necessitava di ulteriori approfondimenti motivazionali data l’evidenza dei fatti.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. Questa decisione conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nel contrastare l’uso strumentale del ricorso per cassazione in presenza di condotte criminali professionalmente organizzate.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non presenta la specificità necessaria per contestare le motivazioni della sentenza di secondo grado.
Si può ottenere la tenuità del fatto per ricettazione professionale?
No, l’esercizio di un’attività commerciale e il possesso di molti beni illeciti sono considerati indici di gravità incompatibili con la particolare tenuità.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11683 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11683 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità non sono consentiti, in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), tenuto conto della logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 2 e seg. con richiamo esplicito alle caratteristiche della azione, alla gravità della condotta posta in essere ed alla conseguente ed evidente offensività della stessa);
rilevato che il terzo motivo di ricorso non Ł consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 3), che ha chiaramente enucleato la ricorrenza di una serie elementi significativi quanto alla gravità della condotta posta in essere, con conseguente impossibilità di ritenere ricorrenti i presupposti per la applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., con argomentazioni che essendo incentratu sulla assenza di tenuità della condotta, anche attesa l’attività commerciale svolta dal ricorrente, la quantità notevole di beni in dotazione in violazione delle disposizioni di legge evocate ha anche evidentemente escluso, per una evidente relazione di incmpatibilità logica e giuridica, la possibilità di considerare applicabile anche il comma quarto dell’art. 648 cod. pen. sicchŁ la motivazione non si può ritenere sul punto omessa;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente