Ricettazione: i limiti del ricorso in Cassazione e la prova del dolo
Il reato di ricettazione rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale, specialmente per quanto riguarda la prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini invalicabili del ricorso per legittimità, confermando che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Il caso e la contestazione del reato
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per aver ricevuto beni di provenienza delittuosa. L’imputato aveva proposto ricorso basandosi su quattro motivi principali, contestando la sussistenza del reato presupposto e la propria consapevolezza (elemento soggettivo) circa l’origine illecita della cosa ricettata. La difesa mirava a ottenere una riqualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse carente.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nel fatto che le doglianze difensive, pur essendo presentate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una integrale rivalutazione delle prove. Tale attività è espressamente esclusa dal perimetro di competenza del giudice di legittimità, il cui compito è verificare la coerenza logica della motivazione e non la ‘verità’ dei fatti accertati.
Il trattamento sanzionatorio e le attenuanti
Un ulteriore punto di scontro ha riguardato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessiva severità della pena. La Cassazione ha però confermato che il giudice di merito ha fornito una motivazione esaustiva: le attenuanti non possono essere concesse in automatico, ma richiedono l’emersione di elementi positivi che, nel caso di specie, non sono stati rinvenuti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per cassazione. I primi quattro motivi sono stati ritenuti inammissibili poiché sollecitavano un esame di merito precluso in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva già offerto una ricostruzione dei fatti coerente e logica, spiegando chiaramente perché la condotta dell’imputato integrasse la ricettazione. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il loro diniego è legittimo quando non emergono elementi di segno positivo nella condotta o nella personalità del reo, rendendo la pena inflitta congrua rispetto alla gravità del fatto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea che chi intende impugnare una condanna per ricettazione non può limitarsi a chiedere un nuovo esame delle prove. È necessario dimostrare un vizio logico o una manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito. La decisione conferma inoltre il rigore nel riconoscimento delle attenuanti generiche, che restano subordinate a una valutazione discrezionale del giudice basata su dati oggettivi e favorevoli all’imputato. Il ricorrente è stato infine condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Cosa succede se si acquista un oggetto di cui si sospetta la provenienza illecita?
Si rischia una condanna per ricettazione se viene accertato il dolo, ovvero la consapevolezza dell’origine delittuosa del bene, o per incauto acquisto se si è agito con negligenza.
È possibile chiedere alla Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo della legittimità della sentenza e della coerenza logica della motivazione, senza poter entrare nel merito dei fatti o delle prove.
Quando vengono negate le attenuanti generiche in un processo penale?
Le attenuanti generiche vengono negate quando il giudice non riscontra elementi positivi nella condotta del reo o nella gravità del fatto che giustifichino una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40131 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40131 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità i contestando la sussistenza del reato presupposto, la consapevolezza della provenienza della cosa ricettata, l’esistenza dell’elemento soggettivo e la qualificazione giuridi risolvono nella integrale richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dal circoscrive la competenza del giudice di legittimità; invero la Corte territoriale, s contestati, offriva una motivazione esaustiva e coerente con le emergenze processuali risulta incisa dalle doglianze difensive e non si presta ad alcuna censura in questa 4, 5, 6 della sentenza impugnata);
rilevato che anche gli ultimi due motivi che contestano legittimità del tratt sanzionatorio non superano la soglia di ammissibilità in quanto, contrariamente a quanto la Corte d’appello offriva una circostanziata ed esaustiva motivazione sia in ordine riconoscimento delle attenuanti generiche -giustificato sulla base della mancata eme elementi positivi -, sia sulla congruità della pena inflitta (pagg. 6 ed 8 d impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente