Ricettazione: la Cassazione conferma la condanna e chiarisce i limiti del ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricettazione, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di prova del reato e sui motivi che possono portare a dichiarare un ricorso inammissibile. La vicenda riguarda un soggetto condannato per essere stato trovato in possesso di beni di provenienza illecita e che ha tentato, senza successo, di contestare la decisione in ultima istanza. Questo provvedimento ribadisce principi consolidati in materia di valutazione delle prove e concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un controllo di polizia durante il quale l’imputato, pur essendo solo un passeggero, si trovava a bordo di una vettura di provenienza delittuosa. Durante il controllo, l’uomo aveva esibito agli agenti una carta di circolazione falsa, il cui modello in bianco risultava rubato. Inoltre, è stato trovato in possesso di altri documenti identificativi altrui, anch’essi contraffatti (carta d’identità e patente), senza fornire alcuna valida giustificazione in merito. La Corte d’Appello lo aveva quindi ritenuto responsabile del reato di ricettazione.
L’Analisi della Cassazione e i motivi di inammissibilità del ricorso per ricettazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su tre motivi principali, tutti respinti dalla Corte Suprema perché ritenuti inammissibili o manifestamente infondati.
La Prova della Responsabilità Penale
Il primo motivo contestava la violazione dell’art. 648 del codice penale e un presunto vizio di motivazione. L’imputato sosteneva che la sua colpevolezza non fosse stata adeguatamente provata. La Cassazione ha smontato questa tesi, definendola una “pedissequa reiterazione” di argomenti già discussi e respinti in appello. I giudici hanno sottolineato che la Corte di merito aveva correttamente valorizzato non solo la presenza dell’imputato sull’auto rubata, ma soprattutto il suo comportamento attivo: l’esibizione di un documento di circolazione falso e il possesso di ulteriori documenti contraffatti costituivano un quadro probatorio solido, per il quale non era stata fornita alcuna giustificazione plausibile.
La Mancata Rinnovazione dell’Istruttoria
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, richiesta per esaminare la coimputata e il titolare del contratto di noleggio del veicolo. Anche questo punto è stato giudicato manifestamente infondato. La Suprema Corte ha affermato che la Corte d’Appello, sviluppando un apparato argomentativo completo, ha implicitamente ritenuto non necessaria tale integrazione probatoria ai fini della decisione, basandosi sulle evidenze già disponibili.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il terzo motivo criticava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendola logica e priva di vizi. Il diniego era fondato sui numerosi precedenti di polizia e giudiziari dell’imputato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: per negare le attenuanti generiche, è sufficiente la valutazione anche di un solo elemento che qualifichi negativamente la personalità del reo o la gravità del fatto, come i precedenti penali, che giustificano un giudizio prognostico sfavorevole.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Le motivazioni si fondano sulla constatazione che i motivi di ricorso erano, in parte, una mera riproposizione di argomenti già vagliati e, in parte, manifestamente infondati. La decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da vizi logici o giuridici. La Corte ha implicitamente ribadito che la prova della ricettazione può basarsi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come il possesso ingiustificato di beni di provenienza illecita unito a comportamenti attivi volti a mascherarne l’origine, quale l’uso di documenti falsi.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che per integrare il reato di ricettazione, non è sempre necessaria la prova diretta della conoscenza della provenienza illecita del bene, ma possono essere sufficienti elementi fattuali e comportamentali che, letti nel loro complesso, rendono inverosimile una diversa spiegazione. In secondo luogo, evidenzia come i precedenti penali costituiscano un ostacolo quasi insormontabile per la concessione delle attenuanti generiche, essendo un fattore sufficiente, da solo, a giustificarne il diniego. Infine, ribadisce l’inutilità di presentare ricorsi in Cassazione che non individuino specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si limitino a riproporre le stesse difese già respinte nei gradi di merito.
La sola presenza come passeggero su un’auto rubata è sufficiente per una condanna per ricettazione?
No, di per sé non è sufficiente. Tuttavia, la Corte ha specificato che la presenza, unita a comportamenti attivi come l’esibizione di una carta di circolazione falsa e il possesso ingiustificato di altri documenti contraffatti, costituisce un quadro probatorio adeguato per affermare la responsabilità penale.
Per quale motivo possono essere negate le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base anche di un solo elemento che caratterizzi negativamente la personalità del reo o la gravità del fatto. In questo caso, i numerosi precedenti di polizia e giudiziari dell’imputato sono stati considerati sufficienti a giustificare un giudizio prognostico sfavorevole e, di conseguenza, il diniego del beneficio.
Un ricorso in Cassazione può essere respinto se si limita a ripetere le argomentazioni già presentate in appello?
Sì. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso proprio perché consisteva in una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza che venissero evidenziati specifici vizi di legittimità (come illogicità manifeste della motivazione o violazioni di legge) della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21137 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21137 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il 21/07/1988
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME GiuseppeCOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge con riferimento all’art. 648 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pagine 7-8 della sentenza impugnata) che ha valorizzato non solo la presenza su una vettura di provenienza delittuosa dell’imputato che, seppure passeggero, aveva personalmente esibito agli operanti, in sede di controllo, una carta di circolazione falsa il cui modello i bianco risultava rubato, ma anche la disponibilità in capo a questi di documenti identificativi altrui ugualmente contraffatti (carta di identità e patente), beni di non aveva fornito alcuna giustificazione;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge con riferimento all’art. 603 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato: la Corte di merito ha sviluppato un apparato argomentativo con il quale ha implicitamente ritenuto non necessaria, ai fini del decidere alla luce delle evidenze disponibili, l’invocata integrazione istruttoria avente ad oggetto l’esame della coimputata separatamente giudicata e il titolare del contratto di noleggio rinvenuto nella vettura ricettata;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in punto di mancata concessione di attenuanti generiche è, del pari, manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità che ha valorizzato i numerosi precedenti di polizia e giudiziari di cui è attinto l’imputato; per il diniego de attenuanti generiche non è necessario che i giudici di merito prendano in considerazione tutti gli elementi che potrebbero, giustificarne la concessione, ma è sufficiente la valutazione anche di un solo elemento che qualifichi negativamente la personalità del reo o la gravità del fatto e tra quelli che giustificano un giudiz prognostico sfavorevole sono da comprendere i precedenti giudiziari e quelli penali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025
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Il Presidente