Ricettazione e responsabilità dell’amministratore: i limiti del ricorso
La gestione di un’impresa familiare non esime l’amministratore dalle responsabilità penali, specialmente in caso di ricettazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardanti l’elemento soggettivo del reato e i limiti invalicabili del giudizio di legittimità.
Il caso e la condanna per ricettazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto, amministratore di una società di famiglia, per il reato di ricettazione previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, in primo luogo, una presunta violazione delle norme processuali riguardanti la lettura del dispositivo della sentenza in udienza. In secondo luogo, la difesa contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo, sostenendo che l’imputato non fosse consapevole della provenienza illecita dei beni.
La questione dei vizi procedurali
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha rilevato come, per tabulas, il dispositivo fosse stato regolarmente letto e depositato. Inoltre, è stata sottolineata la carenza di interesse del ricorrente, dato che il ricorso era stato comunque presentato regolarmente nei termini di legge, rendendo l’eccezione puramente formale e priva di effetti pratici.
La prova del dolo nella ricettazione societaria
Il cuore della decisione riguarda la responsabilità dell’amministratore. La difesa tentava di scindere la posizione formale del soggetto dalla conoscenza effettiva delle operazioni economiche. Tuttavia, i giudici di merito avevano già ampiamente motivato come la posizione di vertice all’interno di una ditta familiare rendesse impossibile non essere a conoscenza della gestione societaria e dei rapporti economici sottostanti agli ordinativi effettuati.
Il divieto di rilettura dei fatti in Cassazione
La Suprema Corte ha ricordato che non è possibile richiedere in sede di legittimità una nuova valutazione degli elementi di fatto. Il compito della Cassazione è verificare la tenuta logica della motivazione, non sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione degli eventi. Quando i motivi di ricorso si limitano a reiterare quanto già esposto in appello senza criticare puntualmente la sentenza impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura specifica del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. I giudici hanno evidenziato che l’amministratore, per la natura stessa del suo incarico, ha il dovere e la possibilità di conoscere l’origine dei beni che transitano nell’azienda. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta congrua e priva di vizi logici, avendo correttamente collegato la responsabilità penale alla funzione gestionale ricoperta dall’imputato.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza conferma che la qualità di amministratore comporta una presunzione di conoscenza delle dinamiche aziendali che difficilmente può essere superata con argomentazioni generiche o meramente ripetitive in sede di legittimità.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è una copia dei motivi d’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non assolve alla funzione di critica specifica verso la sentenza impugnata, limitandosi a una ripetizione non consentita.
Un amministratore può essere condannato per ricettazione se afferma di non sapere?
Sì, se la sua posizione di vertice e la natura della gestione societaria rendono logicamente inverosimile la sua ignoranza circa la provenienza illecita dei beni.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove del processo?
No, la Cassazione verifica solo la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, senza poter procedere a una nuova valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10322 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10322 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo dì ricorso, con cui si deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza in relazione alla omessa lettu del dispositivo della sentenza in presenza del difensore, è manifestament infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali risultando per tabulas come tale dispositivo risulti letto e depositato in udienza, risultando altresì inammissibile per carenza di interesse, atteso che tende ad ottenere enunciati di principio privi di qualsiasi effetto per il ricorrente, regolarmente proposto il presente ricorso nei termini consentiti dalla legge;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del rea cui all’art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedisseq reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cor merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giud appello i quali, con motivazione esente dal vizio dedotto, hanno esplicit congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove sì rileva come l’imputato, risultando amministratore della società di famiglia, non potesse ritenersi all’oscuro della gestione societaria rapporti economici conseguenti agli ordinativi effettuati nell’interesse della di che a tale riguardo, infatti, deve ribadirsi come esuli dai poteri della Cort cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.