Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 881 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 881 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Bari 1’8 gennaio 1946 COGNOME NOME nata a Bari il 6 gennaio 1946 avverso la sentenza resa il 7 giugno 2022 dalla CORTE di APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. Sentito l’avv. NOME COGNOME per i ricorrenti che ha insistito nei motivi di
ricorso e invocato l’intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, ha confermato la sentenza pronunziata dal Gup del Tribunale di Bari il 27 Marzo 2019, che aveva dichiarato la responsabilità di entrambi gli imputati in concorso tra loro per il reato di ricettazione oggetti preziosi e denaro (capo C), e del solo COGNOME per i reati di detenzione illegale e porto di pistola e di ricettazione di una pistola (capo B) condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
2.Avverso la detta sentenza ricorrono gli imputati con unico atto di impugnazione sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo:
2.1Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità concorsuale di COGNOME NOME nel delitto di ricettazione, poiché, come eccepito dalla difesa, è stato accertato incontrovertibilmente che l’intera res furtiva sequestrata in occasione della perquisizione eseguita il 18 settembre 2013 apparteneva al COGNOME, il quale ne aveva ammesso l’illecita provenienza, mentre nessuna condotta poteva essere ascritta alla COGNOME, che in occasione dei colloqui in carcere aveva ricevuto indicazioni dal marito volte a garantire la custodia di beni illeciti detenuti, ma non risul essersi attivata in tal senso.
La condotta della COGNOME avrebbe dovuto essere ricondotta nell’alveo della connivenza non punibile poiché la stessa non ebbe mai la disponibilità diretta della refurtiva, nè occultò alcun bene illecito secondo le indicazioni del marito. Osserva il ricorrente che il concorso nel reato richiede un contributo causale in termini di agevolazione della condotta delittuosa, mentre nel caso di specie non è emersa la prova di tale agevolazione.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte ha disatteso la richiesta di riqualificare la condotta della COGNOME come favoreggiamento reale, mentre difetta la prova della sussistenza del dolo specifico di profitto richiesto per la ricettazione e ci avrebbe dovuto indurre a considerare la condotta come favoreggiamento.
2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta affermazione di colpevolezza di entrambi gli imputati per il reato di ricettazione contestato al capo C riguardo a beni che non sono stati riconosciuti dalle persone offese, poiché la Corte ha respinto la richiesta difensiva di assoluzione degli imputati, sostenendo che l’appartenenza alla coppia di alcuni dei gioielli sequestrati non è stata dimostrata in alcun modo e il fatto che fossero nascosti insieme agli altri, di certa provenienza delittuosa perché riconosciuti dai legittimi proprietari, induce a ritenere ragionevolmente che fossero anch’essi provento di delitto.
Il ricorrente lamenta che l’affermazione di responsabilità si basa su una deduzione della Corte non assistita da alcun elemento indiziario e la motivazione al riguardo si palesa illogica e integra un travisamento della prova, considerato che parte dei beni sottoposti a sequestro non furono rinvenuti occultati in luoghi anomali, ma custoditi nel comò della camera da letto.
2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca dei beni sottoposti a sequestro non essendo stata accertata l’illecita provenienza dei gioielli e della somma di denaro. La Corte ha respinto la richiesta di restituzione dei beni sequestrati sostenendo che il rinvenimento di valuta straniera induce ad escludere che possa trattarsi di somme provenienti dalla pensione e conferma la provenienza illecita delle somme rinvenute, ma il difensore osserva che i 26 dollari americani e la banconota da 20 marchi svizzeri sono residui di somme scambiate e non più convertite di viaggi all’estero fatti in passato dai coniugi.
2.5 Vizio di motivazione in ordine alla contestata affermazione di responsabilità del COGNOME per la detenzione di una pistola non meglio identificata, poiché l’arma non è stata rinvenuta all’esito della perquisizione ed è stata ritenuta esistente soltanto in ragione delle conversazioni intercettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili perché generici in quanto si limitano a reiterare le medesime censure già sollevate con l’atto di gravame e non si confrontano con le esaustive argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte di Appello, che le ha respinte con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
La Corte ha osservato che la perquisizione dell’abitazione dei due coniugi effettuata a seguito del tentativo di rapina subito dai predetti, consentì di rinvenire moltissimi oggett in oro e pietre preziose nonché denaro contante occultati in varie parti e siti della cucina e della abitazione della coppia e una pistola di provenienza furtiva utilizzata per porre gli aggressori in fuga.
Sia la Corte che il Tribunale hanno fatto corretta applicazione dei principi in tema di ricettazione più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità osservando che dalle emergenze probatorie, e in particolare dal tenore delle conversazioni intercorse tra i due coniugi, è emersa la attiva partecipazione della Patrono nell’occultare beni di illecita provenienza detenuti unitamente al marito, sia prima che dopo l’intervento della Polizia. Giova ricordare che risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico (nella specie, ricettazione) anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Sez. 2 – , Sentenza n. 38277 del 07/06/2019 Ud. (dep. 17/09/2019 ) Rv. 276954 – 03)
2.La Corte ha altresì correttamente respinto l’istanza di qualificazione della condotta ascritta alla Patrono come favoreggiamento reale.
La distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso d occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell’interesse esclusivo dell’autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, i prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, n ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice. (Sez Sentenza n. 10980 del 22/01/2018 Ud. (dep. 12/03/2018 ) Rv. 272370 – 01)
Nel caso in esame la Corte ha respinto l’assunto difensivo in quanto dal tenore delle intercettazioni si evince il concorso della Patrono e del COGNOME nella ricezione dei beni
di provenienza illecita e nella loro detenzione e custodia e la piena collaborazione della donna nell’ambito dell’attività svolta con il marito e non il mero favoreggiamento della ricettazione posta in essere dal coimputato.
Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché la motivazione resa al riguardo dalla Corte appare non manifestamente illogica e condivisibile in quanto la quantità ingente di monili e di gioielli rinvenuti occultati diversi luoghi dell’appartamento dei due imputati induce a ritenere che tutti gli oggetti sottoposti a sequestro fossero di provenienza illecita. Va poi osservato che dal verbale di sequestro allegato al ricorso emerge che all’interno di uno dei tiretti del comò presente all’interno della camera da letto vennero trovati solo documenti e denaro contante, che è stato correttamente sottoposto a sequestro perché ritenuto provento dell’attività illecita svolta dai coniugi. Le considerazioni svolte al riguardo dalla Corte appello appaiono pienamente condivisibili e non sono state specificamente contestate ai ricorrenti.
Anche l’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso al riguardo congrua e corretta motivazione, evidenziando che dal tenore delle intercettazioni emerge l’esistenza di un’altra pistola, oltre quella rinvenuta in occasione della perquisizione, e il suo mancato rinvenimento trova agevole spiegazione nella circostanza che i familiari avevano avuto il tempo di adempiere alle raccomandazioni impartite al riguardo dal COGNOME.
5.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti statuizioni.
L’inammissibilità dei ricorsi rende irrilevanti eventuali cause estintive che siano maturate dopo la pronunzia della sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 14 novembre 2023