Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 891 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 891 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME NOME COGNOME nato a Calarasi (Romania) il 13/01/1986, avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Firenze il 20 gennaio 2017, ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di ricettazione falso inerenti ad una carta di circolazione di una automobile in suo possesso.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 108 cod. proc. pen., per non avere la Corte concesso un termine a difesa al precedente difensore dell’imputato, Avv.
NOME COGNOME il quale ne aveva fatto espressa richiesta – rimasta inevasa contestualmente al deposito del mandato difensivo ricevuto il 15 novembre 2022, rispetto all’udienza del 17 novembre 2022;
violazione di legge per non avere la Corte rinnovato l’istruttoria dibattimentale a seguito della riforma della sentenza assolutoria di primo grado, stante che l’appello del Pubblico ministero atteneva ad una erronea valutazione della testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria che aveva proceduto al controllo dell’imputato;
violazione di legge per non avere la Corte emesso declaratoria di prescrizione di entrambi i reati contestati, tenuto conto che dalle risultanze processuali erano emersi elementi per retrodatare la consumazione del reato di ricettazione al dicembre 2012.
In ogni caso, stante l’incertezza sul soggetto che aveva falsificato il documento, il ricorrente avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile del solo reato di falso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Quanto al primo motivo, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l’intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282647; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258266: tale seconda statuizione inerisce ad un caso nel quale, come quello in esame, la nomina era sopraggiunta due giorni prima dell’udienza).
Quanto al secondo motivo, la Corte non aveva alcun obbligo di procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, posto che non si è trattato di un ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado dovuto ad una diversa valutazione della prova dichiarativa, quanto, piuttosto, della valorizzazione del fatto che, a fronte del possesso di un documento falso – e al di là del nervosismo dell’imputato percepito dal teste di polizia giudiziaria e già valorizzato dal Tribunal come elemento non sufficiente per affermarne la responsabilità – il ricorrente non
aveva saputo fornire alcuna giustificazione in proposito, né in fase di indagini né in giudizio.
Si tratta di circostanze oggettive non contestate in punto di fatto e correttamente ritenute dalla Corte significative ai fini della prova del reato di ricettazione, luce della pacifica giurisprudenza di legittimità citata dalla sentenza impugnata della quale neanche il ricorrente censura l’applicazione.
Deve ricordarsi che, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l’obbligo di rinnovazione dibattimentale, è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell’atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la rinnovazione è invece rimessa alla discrezionalità del giudice qualora si tratti di testimonianze i cui contenuti sono incontestati ma rispetto alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma) (Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276050). Per altro verso, la circostanza che l’imputato sia stato scoperto nel possesso del bene di provenienza illecita e non abbia fornito alcuna giustificazione in ordine a tale possesso, integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, COGNOME, Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, COGNOME, Rv. 252285).
Quanto al terzo motivo, occorre dire che i reati non erano prescritti alla data della sentenza impugnata, stante l’effetto sul decorso del termine della recidiva reiterata, anche se ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le circostanze di opposto segno.
Infatti, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva qua circostanza ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058).
Ciò vale a far ritenere non prescritti entrambi i reati alla data della sentenz impugnata (17.11.2022) anche nell’ipotesi più favorevole, caldeggiata in ricorso, che essi fossero stati commessi il 19 dicembre 2012 (il reato meno grave di falso, infatti, per effetto della recidiva reiterata si sarebbe prescritto dopo dieci anni).
Infine, la censura con la quale si invoca la sola responsabilità del ricorrente per i reato di falso è manifestamente infondata poiché presuppone che il ricorrente
avesse impostato la sua difesa in questi termini, ammettendo di essere stato l’autore del falso e fornendo chiarimenti sul punto, mentre, invece, nel processo la difesa tecnica (stante l’assenza dell’imputato) si è incentrata, all’opposto, sull mancanza del dolo di ricettazione per assenza di consapevolezza della falsità del documento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 28.11.2023.