Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39736 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39736 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’08 settembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa, in data 4 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Termini Imerese, lo ha condannato alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 712 e 648 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato.
2.1. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui i giudici di merito h ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, nonostante l’ill del fatto che il ladro si sia determinato a rubare esclusivamente il telefono PALMERI senza appropriarsi del suo portafogli e degli altri effetti personali de amici della vittima, approfittando dell’assenza dei giovani recatisi in mare.
2.2. La motivazione sarebbe illogica in ordine alla sussistenza dell’elemen soggettivo del reato di ricettazione, il LI NOME ha immediatamente riferito d aver acquistato il telefono sul sito www.subito.it pagandolo 100,00 euro, fornendo tutte le indicazioni utili per poter risalire all’ignoto ven indicazioni che non sono state utilizzate dagli inquirenti in alcun modo.
2.3. La Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare il fatto nel reato all’art. 712 cod. pen. in considerazione dell’assenza di elementi da desumere la consapevolezza del LI NOME di aver acquistato un telefono di provenienza furtiva e della consuetudine diffusa tra i giovani di effett acquisti di telefoni di seconda mano tramite i siti di vendita presenti sul web
2.4. Il ricorrente chiede, infine, che la Corte di Cassazione applichi la cau non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in considerazione della mi gravità della condotta contestata, all’unicità ed occasionalità del reato e tenuità del danno arrecato alla persona offesa.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Le prime due doglianze sono reiterative di medesime censure inerenti all ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già e in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla territoriale.
4.1. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manife congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, h dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a segui una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove ( pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata).
4.2. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta esser valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anc considerazione del fatto che l’istruttoria dibattimentale non ha fornito ele da cui desumere una volontà falsificatoria da parte della vittima (vedi p della sentenza di primo grado e pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
4.3. I giudici di merito, con percorso argomentativo Privo di illogicità, h anche rimarcato l’inattendibilità della versione prospettata dal LI NOME considerazione della genericità delle dichiarazioni rese dall’imputato e mancanza di elementi di riscontro (vedi pag. 3 della sentenza di primo grado pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
4.4. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo d completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. cod. pen. è tardiva.
La questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può e dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’ar comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo, come nella specie, «er in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudi merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronun comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 3, n. 1 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913-01; da ultimo Sez. 5, n. 4835 de 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773-01 e Sez. 5, n. 27567 del 05/05/2023, Porass non massimata).
Il riferimento contenuto nel ricorso al d.l.gs. 10 ottobre 2022 n. 15 rileva, nel caso di specie, in considerazione del fatto che la cd. riforma Ca si è limitata a ribadire quanto affermato dalla Corte Costituzionale in ordin riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenu fatto anche con riferimento all’ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex cpv. cod. pen. (Corte cost., sentenza n. 156 del 2020).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimen nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 14 giugno 2023