Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48358 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48358 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ;
ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta l’utilizzabilità delle dichiarazi dall’imputato è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha rilevato che l’incontesta possesso del bene in capo al ricorrente e la sostanziale mancanza di giustificazioni in ordin tale disponibilità consentissero di ritenere integrato il reato contestato (pag. 3, 4 e sentenza impugnata);
rilevato che il motivo con cui si censura la qualificazione qualificazione del fatto co ricettazione e non incauto acquisto è manifestamente infondata considerate le circostanze della ricezione ed è stata smentita dallo stesso comportamento del ricorrente al momento del fatto i relazione al quale egli hanno svolto le proprie censure, all’evidenza tese ad un improprio riesa del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa C
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logi e giuridici, le ragioni del loro convincimento anche in relazione al diniego dell’ipotesi entità ( pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.