Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40320 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40320 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co 8 D.L. n. 137/20
Motivi della decisione
NOME ricorre per Cassazione avverso l’assenza della Corte d’appello Palermo che il 21/04/2022 ha confermato la sentenza del tribunale di Termi Imerese che lo aveva condannato per ricettazione.
Deduce il ricorrente:
violazione di legge e vizio della motivazione laddove il giudice di secon cure ha escluso l’applicabilità della circostanza attenuante del fat particolare tenuità di cui all’articolo 648 capoverso e zwnegato circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’articol numero 4;
violazione di legge vizio della motivazione in relazione alla manca esclusione della recidiva reiterata. Lamenta che il giudice di appello si è confrontato sul punto con le deduzioni difensive.
Il ricorso di NOME è palesemente inammissibile perché reiterat aspecifico.
Quanto, infatti, alla reiterata tesi dell’applicazione dell’attenuant all’articolo 62 numero 4 nonché di quella di cui all’articolo 648 comma 2 cod. la Corte d’appello ha dato conto della concreta gravità del fatto avente ad og un bene di considerevole valore economico, circostanza che esclude in radice possibilità di applicazione della richiesta attenuante di cui all’articolo 62 n cod. pen. e ha altresì dato conto che considerato il valore socioeconom lavorativo del bene oggetto di ricettazione e la circostanza che il COGNOME è g da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio il fatto non può conside di particolare tenuità. Trattasi di motivazione giuridicamente corretta coer logica rispetto alla quale il ricorrente non si confronta.
Quanto alla doglianza in punto sussistenza della recidiva deve premettersi c nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve es esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo gr sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienament concordanti, di talché – sulla base di un consolidato indirizzo della giurispr di questa Corte – deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con q della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutt unico e inscindibile.
Ciò detto deve rilevarsi che il primo giudice ha dato conto del fatto che, t conto dei precedenti penali, la condotta in argomento doveva essere considera come espressione di maggiore pericolosità dell’imputato con conseguent
applicazione della recidiva (cfr. p.5). Trattasi di motivazione rispetto alla quale ricorrente non si è confrontato con i motivi di gravame. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell’imputato a dolersi della violazione solo quando l’assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in asl:ratto suscettibile di accoglimento
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.
Roma 04/05/2023
Il Preside
Geppi0
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME