Ricettazione: la Cassazione conferma la condanna
Il reato di ricettazione rappresenta una fattispecie complessa che richiede una strategia difensiva estremamente precisa, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito i confini dell’ammissibilità del ricorso, ribadendo che la semplice riproposizione di argomenti già trattati nei gradi precedenti non è sufficiente per ottenere una revisione della sentenza.
I fatti oggetto del contendere
La vicenda trae origine dalla condanna emessa dal Tribunale di Biella e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Torino nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione lamentando un difetto di motivazione in ordine all’affermazione della propria responsabilità e contestando il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma quarto, del codice penale.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’unico motivo di ricorso presentato non fosse consentito dalla legge in sede di legittimità. Questo perché le censure mosse dalla difesa erano una mera riproduzione di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. La Cassazione ha sottolineato che, in presenza di una “doppia conforme” (ovvero due sentenze di merito di identico segno), la motivazione della sentenza impugnata risulta solida se supportata da corretti argomenti probatori.
Ricettazione e inammissibilità del ricorso
Un punto centrale della decisione riguarda la natura del ricorso per cassazione. La Suprema Corte non è un giudice del fatto, ma del diritto. Quando un ricorrente si limita a riproporre le stesse tesi difensive già respinte in appello, senza evidenziare un reale vizio logico o giuridico della sentenza, il ricorso è destinato all’inammissibilità. Nel caso di specie, l’identificazione dell’imputato quale autore della condotta era stata motivata in modo coerente e logico dai giudici di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’indeducibilità delle doglianze che si risolvono in una pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello. Per quanto riguarda l’attenuante della particolare tenuità del fatto, la Cassazione ha chiarito che la valutazione sulla gravità del reato spetta ai giudici di merito. Se questi ultimi hanno fornito una motivazione puntuale e priva di vizi logici nel negare il beneficio, tale decisione non può essere sindacata in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce il rigore necessario nella formulazione dei motivi di ricorso dinanzi alla Suprema Corte. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende sottolinea l’importanza di evitare ricorsi meramente dilatori o privi di fondamento giuridico specifico. La tutela legale deve quindi concentrarsi sull’individuazione di reali violazioni di legge o vizi motivazionali macroscopici.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse difese dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
È possibile ottenere l’attenuante per la tenuità del fatto in Cassazione?
No, la valutazione sulla tenuità del fatto è una questione di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito su questo punto è totalmente assente o manifestamente illogica.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è solitamente condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40193 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40193 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 13 dicembre 2022 confermava la pronuncia del Tribunale di Biella emessa in data 3 ottobre 2019 che aveva condanNOME COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dall legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti alle pp. 3alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l’imputato quale autore della condotta;
ritenuto che anche la specifica doglianza relativa alla richiesta dell’attenuante di cui all 648 comma quarto cod. pen. è indeducibile perché riguarda aspetti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort merito con puntuali argomenti a pag. 4 della sentenza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2023