Ricettazione: i limiti del ricorso in Cassazione
Il delitto di Ricettazione rappresenta una fattispecie complessa che richiede una precisa analisi dell’elemento soggettivo e della condotta materiale. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito i criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione, evidenziando come la semplice reiterazione di argomenti già trattati nei gradi precedenti porti inevitabilmente al rigetto dell’impugnazione.
Fatti di causa e accusa di Ricettazione
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di Ricettazione. La difesa aveva proposto ricorso lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene. Parallelamente, veniva contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli al reo.
La Ricettazione e l’elemento soggettivo
La Suprema Corte ha analizzato il primo motivo di ricorso rilevando una mancanza di specificità. Le doglianze difensive si risolvevano in una pedissequa ripetizione di quanto già dedotto in sede di appello. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso per cassazione deve assolvere a una funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata; se tale critica manca o è solo apparente, il ricorso è inammissibile. La Corte d’Appello aveva già fornito una risposta puntuale sulla sussistenza del dolo nella Ricettazione, rendendo le nuove contestazioni prive di fondamento giuridico.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si concentrano sulla corretta applicazione dei principi in materia di attenuanti generiche. La Corte ha chiarito che il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. Per negare le attenuanti previste dall’art. 62 bis c.p., è sufficiente che il giudice faccia riferimento all’assenza di elementi positivi o si concentri su quelli ritenuti decisivi per la valutazione complessiva. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza di secondo grado è stata ritenuta esente da illogicità, poiché ha correttamente evidenziato la mancanza di presupposti per la concessione del beneficio.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione conferma un orientamento rigoroso: la difesa deve articolare motivi nuovi e specifici per superare il vaglio di legittimità, specialmente in reati come la Ricettazione dove la valutazione del fatto è già stata ampiamente cristallizzata nei gradi di merito. La definitività della condanna sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che non si limiti alla mera ripetizione di tesi già disattese.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione si limita a ripetere i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, in quanto non assolve alla funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se richieste?
No, il giudice può negarle se non ravvisa elementi positivi meritevoli, e non è tenuto a esaminare ogni singolo dettaglio favorevole se la sua valutazione complessiva è logicamente motivata.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40132 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40132 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ri contestato, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veca, in proposit dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omet assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscim delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza motivazione esente da evidenti illogicità (Si veda pag. 3 della sentenza impugnata) conto del principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il gi merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, p considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabi ma è sufficiente che faccia riferimento all’assenza di elementi positivi – come avven specie – o a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorreni:e al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente