Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41658 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41658 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, alla del combinato disposto di cui agli artt. 99, quarto comma, 157, secondo e terzo comma, 161, secondo comma, e 648 cod. pen., il reato con ogni evidenza non era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato;
ritenuto che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nel di cui all’art. 648 cod. pen., le doglianze difensive sono basate sulla rivalutazione e/o alter rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da per individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito di primo e secondo grado hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, An Rv. 267969; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dei). 2022, Desideri, Rv. 282955), le ragioni d loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 – 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.