Ricettazione e incauto acquisto: i limiti del ricorso in Cassazione
La distinzione tra il delitto di Ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto rappresenta uno dei nodi più complessi del diritto penale moderno. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico, chiarendo i confini della specificità dei motivi di ricorso e l’importanza della continuità processuale tra i vari gradi di giudizio.
Il caso e la qualificazione giuridica
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato previsto dall’art. 648 c.p. La difesa ha tentato di sostenere che la condotta dovesse essere inquadrata come incauto acquisto (art. 712 c.p.), puntando sulla presunta mancanza di consapevolezza circa l’origine illecita dei beni. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato sulla sussistenza dell’elemento psicologico del dolo, confermando la gravità della condotta.
La Ricettazione e la genericità dei motivi
Uno dei punti cardine della decisione riguarda la natura dei motivi di ricorso. La Cassazione ha rilevato che le doglianze presentate dalla difesa erano una mera riproposizione di quanto già dedotto in secondo grado. Quando un ricorso si limita a reiterare criticamente le stesse tesi già respinte, senza contestare puntualmente le motivazioni della sentenza impugnata, esso viene considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Il principio della catena devolutiva
Un altro aspetto fondamentale trattato nella sentenza riguarda la richiesta di attenuanti per la speciale tenuità del danno patrimoniale. La difesa ha sollevato tale questione direttamente davanti alla Suprema Corte, ma il tentativo è stato bloccato sul nascere. Il diritto processuale penale impone infatti il rispetto della catena devolutiva: una questione non può essere sottoposta al vaglio della Cassazione se non è stata precedentemente oggetto di gravame in appello.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’analisi del rigore necessario nell’esposizione dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato come la difesa non abbia assolto alla funzione di critica argomentata, omettendo di confrontarsi con le prove della consapevolezza dell’illecita provenienza dei beni. Inoltre, l’impossibilità di introdurre nuovi temi in sede di legittimità serve a prevenire l’annullamento di provvedimenti per difetti di motivazione su punti che il giudice di merito non ha mai avuto l’opportunità di esaminare, garantendo così la stabilità e l’efficienza del sistema giudiziario.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la Ricettazione richiede una strategia difensiva precisa sin dal primo grado. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di una difesa tecnica che rispetti rigorosamente i criteri di specificità e i tempi procedurali previsti dal codice di rito.
Perché il ricorso per ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a ripetere quanto già discusso in appello, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
Si può chiedere un’attenuante direttamente in Cassazione?
No, non è possibile richiedere un’attenuante per la prima volta in Cassazione se non è stata oggetto di appello, poiché ciò interrompe la catena devolutiva del processo.
Qual è la differenza principale tra ricettazione e incauto acquisto?
La differenza risiede nell’elemento psicologico: la ricettazione richiede il dolo (consapevolezza dell’origine illecita), mentre l’incauto acquisto si configura per colpa (mancato accertamento della provenienza).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41633 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41633 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e i motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricetta in luogo della fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza, è fondato generiche che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pagg sentenza impugnata sulla comprovata sussistenza dell’elemento psicologico della rice dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto o assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto considerato che la cesura relativa al mancato riconoscimento della circostanza att del danno patrimoniale di speciale tenuità è manifestamente infondata in quanto n essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzi catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurispr legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la prop la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggett gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il p impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configur un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto al del giudice di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente