Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11668 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11668 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d’appello di Trieste dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria depositata in data 27/02/2026;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il non avere la Corte territoriale emesso declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato di ricettazione attenuata, risulta, oltre che manifestamente infondato, reiterativo di profili di censura già svolti e motivatamente disattesi dai giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (così , Sez. 7,n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186; conforme, ex multis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 – 01);
considerato che formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, oltre chemanifestamente infondato, si appalesa il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erronea valutazione e alla carenza degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito a base della ritenuta sussistenza del reato presupposto di cui all’art. 474 cod. pen.;
che , infatti, a fronte delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche con cui la Corte territoriale ha disatteso le doglianze prospettate nell’atto di gravame, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, sugli elementi in virtø dei quali Ł stata accertata la contraffazione dei beni, nella cui disponibilità veniva rinvenuto l’odierno ricorrente, e sulla irrilevanza della asserita grossolanità del falso rilevata dalla difesa), il suddetto motivo di ricorso, risulta privo di specificità e meramente apparente, nonchØ estraneo al sindacato di legittimità, là dove Ł teso a sollecitare un diverso giudizio di rilevanza e un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, con criteri diversi da quelli utilizzati nei precedenti gradi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, alla mancata concessione della sospensione della pena, nonchØ alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 della legge 689 del 1981, risulta manifestamente infondato;
che , in particolare, avendo la Corte di merito evidenziato la genericità del relativo motivo di appello, deve ribadirsi che qualora la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non indichi con specificità le ragioni di fatto che fondano l’istanza, l’onere di motivazione del diniego Ł soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01), potendosi in tale prospettiva valorizzare anche i soli precedenti penali riportati dall’imputato (cfr. Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
che , inoltre, deve evidenziarsi che, come affermato dai giudici di merito in conformità a quanto prescritto dall’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., i suddetti precedenti risultano anche ostativi alla concessione dell’istituto premiale della sospensione condizionale della pena, come;
che , infine, con precipuo riferimento alla terza censura formulata col medesimo motivo di ricorso deve ribadirsi il principio di diritto, secondo cui: «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinchØ il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), Ł necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al piø tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame.» (Sez. 6, n. 25199 del 04/04/2025, G., Rv. 288314 – 01), condizione non riscontratasi nel caso in esame come emerge dal riepilogo dei motivi di ricorso e dalle conclusioni delle parti, in alcun modo contestati in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente