Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10450 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10450 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nata il DATA_NASCITA a BARI avverso la sentenza in data 16/01/2025 della CORTE DI APPELLO DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l ‘inammissibilità de l ricorso;
.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 16/01/2025 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza in data 17/11/2022 del Tribunale di Bari, che l ‘ aveva condannata per il reato di ricettazione.
Deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648, comma quarto, cod. pen. e all’art. 131 -bis cod. pen..
Il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 648, comma quarto, cod. pen., in quanto la corte di appello ha negato la circostanza attenuante osservando che «quest’ultima postula che la res furtiva sia provento di contravvenzione e non di delitto, come nel caso in esame, trattandosi di provento di furto, come da denuncia-querela in atti, sporta dalla persona offesa».
Osserva, dunque, che le ragioni del diniego sono in violazione di legge in quanto l’attenuante in questione si riferisce anche alle ipotesi in cui il reato presupposto sia un delitto.
Assume che da ciò discende la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione anche in relazione all’art. 131 -bis cod. pen., visto che i giudici si sono limitati ad affermare l’insussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.
Il ricorrente ritiene, invece, che l’entità della somma portata dall’assegno e l’occasionalità della condotta avrebbero potuto condurre all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione all’art. 648, comma quarto, cod. pen..
1.1. Per come evidenziato dalla ricorrente, la richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. è stata disattesa dai giudici osservando che «quest’ultima postula che la res furtiva sia provento di contravvenzione e non di delitto, come nel caso in esame, trattandosi di provento di furto, fos come da denuncia-querela in atti, sporta dalla persona offesa».
La corte di appello, con tale motivazione, ha dato un’interpretazione della norma giuridicamente scorretta.
L’art. 648, comma quarto, cod. pen. si limita a prevedere la diminuzione di pena per i casi in cui «il fatto è di particolare tenuità», senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura giuridica del reato presupposto.
La formulazione della norma è priva di specificazioni al riguardo, e non consente pertanto di ricavarne, per via interpretativa, una condizione -la natura contravvenzionale del reato presupposto- che il legislatore non ha posto.
Un’interpretazione che limiti l’operatività dell’attenuante alle sole ricettazioni aventi come presupposto una contravvenzione si risolve in un’aggiunta al testo normativo priva di qualsiasi ancoraggio testuale, e configura, pertanto, una violazione di legge.
Tanto emerge con particolare evidenza in relazione al fatto in esame, ove si consideri che la ricettazione in giudizio è stata commessa nel 2018, all’epoca in cui la ricettazione era configurabile esclusivamente in relazione a cose provenienti da delitto e non anche a quelle provenienti da contravvenzione.
Anteriormente alla riforma introdotta dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, infatti, l’art. 648 cod. pen. circoscriveva il proprio ambito applicativo alle cose «provenienti da qualsiasi delitto», con esclusione dei proventi di contravvenzioni. Ne consegue che, nell’ordinamento previgente, la ricettazione era strutturalmente configurabile unicamente in relazione a un reato presupposto avente natura di delitto.
Muovendo dall’interpretazione accolta dalla Corte di appello -secondo cui l’attenuante del comma quarto troverebbe applicazione esclusivamente quando il reato presupposto sia una contravvenzione- si giunge a un risultato che rende la norma priva di qualsiasi campo di applicazione per l’intero arco temporale antecedente alla riforma del 2021.
Si tratta, perciò, di un ‘ interpretazione sostanzialmente abrogatrice, in quanto idonea a privare la disposizione di qualsiasi effetto per un’intera fase della sua vigenza.
Da ciò discende che la sentenza va annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio in ordine all’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen..
Il ricorso è, invece, inammissibile in relazione all’art. 131 -bis cod. pen..
In questo caso le doglianze della difesa sono manifestamente infondate, in quanto, ove si consideri che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., a mente del principio di diritto (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044) secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i c riteri indicati nel primo comma dell’art. 131bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi.
Tale valutazione rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurata in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni poste a sostegno che, nel caso in esame, non si ravvisano, in quanto i giudici hanno fatto corretta applicazione degli enunciati principi di diritto, indicando gli elementi che hanno indotto all’esclusione della causa di esclusione della punibilità, in ragione dell’entità del danno e delle modalità della condotta, connotata da disinvoltura nella perpetrazione del reato.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso sul punto . Segue irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’attenuante ex art. 648, quarto comma, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 6 marzo 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME
COGNOME COGNOME