Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23833 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23833 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a ROSSANO il 15/01/1988
NOME nato a TREVIGLIO il 27/12/1984
NOME nato a ROSSANO il 02/09/1991
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le memoria di replica alla requisitoria del P.G., con le quali l’avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME e per NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME hanno insistito nei ricorsi chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che il 17/9/2024 ha solo parzialmente riformato, in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Castrovillari per il reato di ricettazione di t “gratta e vinci” provento di rapina e portati all’incasso presso vari esercizi commerciali, riconoscimento dell’ipotesi di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche nonc del beneficio della sospensione condizionale della pena.
1.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno affidato i loro ricorsi a quattro motivi d impugnazione, sostanzialmente sovrapponibili tra loro, con i quali hanno dedotto:
1.1.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento artt. 157 e 648, comma 2, cod. pen. per mancata declaratoria di prescrizione del reato commesso nell’ottobre 2016, assumendo i ricorrenti che il secondo comma dell’art. 648 cod. pen., nella formulazione all’epoca dei fatti, configura una figura autonoma di reato rispet quello previsto dal primo comma, sicché ai fini dell’applicazione della prescrizione dovreb aversi riguardo alla pena stabilita da tale capoverso.
1.1.2. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del motivazione e travisamento della prova, ex art. 606, comma 2, lett. b) ed e), cod. proc. pe con riferimento agli artt. 192, 533, 530, 546 e 125 cod. proc. pen., quanto alla riten sussistenza del reato.
Assumono i ricorrenti che dalla testimonianza del m.NOME COGNOME è emerso che la P.G. non ha effettuato alcuna verifica in ordine all’ammanco di biglietti “gratta e vinci” a seguit rapina subìta da una tabaccheria, risultante soltanto da inventario da questa effettuato, sic non potrebbe ritenersi provato che i rapinatori abbiano prelevato dalla cassaforte, tra gli a biglietti indicati nel capo di imputazione, non emergendo dalle immagini videoriprese che g stessi rapinatori possano aver prelevato 20 blocchetti interi come si assume. Ad avviso de ricorrenti, comunque, difetterebbe la prova della consapevolezza della provenienza illecita d biglietti “gratta e vinci” da parte dei ricorrenti, trattandosi di pochi biglietti del valore co di poche decine di euro, facilmente scambiabili tra soggetti diversi al posto del denaro, e n dalla P.G.
1.1.3. Con un terzo motivo (erroneamente rubricato anch’esso con il n. 2 nei ricorsi) predetti ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifest illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 2, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con rifer agli artt. 192, 533, 530, 546 e 125 cod. proc. pen., per l’assenza di prova certa in ordin riconoscimento degli imputati e la non verificata possibilità che siano state altre person cambiare i biglietti negli esercizi commerciali di cui si tratta.
1.1.4. Con l’ultimo motivo di impugnazione tutti i ricorrenti hanno dedotto la violazion legge apparenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ex artt. 606, comma 1, let b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, comma 3, lett. e), 125, comma 3, cod. in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.p
1.2. Anche NOME COGNOME ha affidato il suo ricorso a quattro motivi di impugnazione:
1.2.1. GLYPH Il primo è perfettamente sovrapponibile a quello dei coimputati.
1.2.2. GLYPH Con il secondo ha dedotto la violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, ex art. 606, comma 2, lett. ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 192, 533, 530, 546 e 125 cod. proc. pen., qua alla ritenuta sussistenza del reato e quanto alla responsabilità della ricorrente, rilevando, riguardo, che, nel valutare le prove a discarico, la Corte territoriale ha ritenuto non credib deposizione della teste NOME COGNOME, che aveva riferito di aver accompagnato la Pericolo in una prima tabaccheria per cambiare i biglietti che erano stati loro affidati dal padre di que senza riuscire a riscuotere il premio di entrambi per mancanza di disponibilità del denaro, e c per tale motivo si erano recate presso altra tabaccheria, poco distante dalla prima. La ricorren contesta che, nel ritenere inattendibile la testimone a discarico, la Corte territoriale possa disatteso anche la richiesta della difesa di procedere alla rinnovazione del dibattimento c l’esame testimoniale anche del padre della ricorrente, NOME COGNOME che avrebbe potuto confermare o smentire il racconto della COGNOME.
1.2.3. COGNOME Con il terzo motivo, sovrapponibile al quarto motivo degli altri ricors, la COGNOME ha dedotto la violazione di legge apparenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazion ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscime della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.
Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Con conclusioni scritte e memorie di replica i ricorrenti hanno insistito nella richies annullamento della sentenza impugnata, dolendosi in particolare del mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 131bis cod. pen. nonostante l’imputazione abbia ad ogget pochissimi biglietti gratta e vinci (“in tutto sei divisi tra i tre imputati”) con modes economico per la persona offesa.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi sono parzialmente fondati.
2. E’ inammissibile per la sua manifesta infondatezza il primo motivo di impugnazione, comune a tutti i ricorsi e volto a prospettare la prescrizione del reato sul presupposto d configurazione della fattispecie di cui al secondo comma dell’art. GLYPH 648 cod. pen., nella formulazione all’epoca dei fatti, come figura autonoma di reato rispetto a quello previsto d primo comma, sicché ai fini dell’applicazione della prescrizione dovrebbe aversi riguardo all pena stabilita da tale capoverso.
La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di ricettazione è, invece, costante nel riconoscere che l’ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen all’epoca dei fatti (ora quarto comma) non configura una autonoma previsione incriminatrice, quanto una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, secondo quel rapporto di “specie” a “genere” che si realizza fra la fattispec circostanziata e quella semplice di reato, per la presenza di qualche requisito specializzante (ne specie, la particolare tenuità del fatto criminoso), sicché, ai fini dell’applicazione del regim prescrizione di cui all’art. 157 cod. pen., (che impone di aver riguardo “alla pena stabilita reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti per le qual la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale bisogna aver riguardo alla pena stabilita per il reato base, e non per l’ipotesi attenuata (Sez n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 – 01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Rv. 241450).
3. Sono inammissibili anche le censure con le quali tutti i ricorrenti prospetta l’insussistenza del reato sul rilievo che difetterebbe la prova che i rapinatori abbiano prele dalla cassaforte, tra gli altri, i biglietti indicati nel capo di imputazione, non essen effettuato l’inventario di quanto rimasto nell’esercizio commerciale dopo la rapina né dalla P. né dalla titolare dell’esercizio medesimo, ma soltanto dai dipendenti di questa, e non emergendo dalle immagini videoriprese che gli stessi rapinatori possano aver prelevato 20 blocchetti inte di biglietti.
Con un percorso argomentativo privo di vizi logici, infatti, la sentenza impugnata h riconosciuto l’attendibilità dell’inventario dei blocchi di biglietti “gratta e vinci” sottrat integrità dai rapinatori, sicché la riferibilità dei biglietti indicati nel capo di imp blocchetti che sono stati asportati integri deve ritenersi accertata sulla base dei numeri di s riconducibili ai blocchetti sottratti, così come senza vizi logici la sentenza impugnat valorizzato l’identificazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base dei fotogrammi estratti dalle riprese delle telecamere di sorveglianza degli esercizi, raffrontate con l segnaletiche dei predetti, effettuato dagli agenti di P.G., come riferito dal teste COGNOME, anche riferito che gli altri avventori degli esercizi commerciali non erano confondibili ricorrenti perché impegnati in altre operazioni, sicché le censure volte a contestare tali elem si risolvono nella prospettazione di un’inammissibile “rilettura” degli elementi di fatto p
fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Del pari conforme alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte è il riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato, con riferimento alle posizioni dei predetti NOME COGNOME NOME COGNOME sulla base dell’omesso assolvimento, da parte di questi, dell’onere di allegazione in ordine alla provenienza dei biglietti “gratta e vinci” in loro possesso, atteso che, ai fi configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiu anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con u acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, COGNOME, rv. 248265; sez. 2, 45256 del 22/11/2007, COGNOME, Rv. 238515).
Sotto tale profilo è, invece, diversa la posizione di NOME COGNOME alla luce d dichiarazioni della testimone NOME COGNOME che ha riferito di aver ricevuto i biglietti dal della ricorrente, NOME COGNOME, asseritamente affetto da ludopatia, e di aver c accompagnato la COGNOME in una prima tabaccheria per cambiare i biglietti che erano stati lor affidati dal padre di questa, senza riuscire a riscuotere il premio di entrambi per mancanza disponibilità del denaro, e che per tale motivo si erano recate presso altra tabaccheria, po distante dalla prima: in tal modo la teste a discarico ha fornito una spiegazione della condo della ricorrente, astrattamente idonea ad escludere la consapevolezza, da parte di questa, dell’illecita provenienza dei biglietti. Deve, pertanto, ritenersi illogica, a tal ri valutazione dei giudici di merito in ordine alla sicura falsità della testimonianza della Can nel contempo rigettando il Tribunale la richiesta avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. di ascolt la testimonianza anche del padre della ricorrente e disattendendo la Corte di Appello la richies di rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire tale testimonianza, sul rilievo che il ra della COGNOME sarebbe già inequivocabilmente smentito dalle dichiarazioni del teste NOME COGNOME titolare della prima tabaccheria alla quale si era rivolta la Pericolo, che non aveva riferito né richiesta di cambiare due gratta e vinci né della mancanza di denaro a tal fine sufficiente cassa, in quanto dalle sentenze di merito non emerge che il predetto teste abbia ricevuto domande anche su tali circostanze.
5.1. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla posizione di COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale affinché questa ill senza vizi logici le ragioni dell’attendibilità o meno del racconto della teste COGNOME anche luce di esplicite domande formulate al teste COGNOME eventualmente procedendo alla rinnovazione del dibattimento con l’esame del padre della ricorrente sulle circostanze riferite dalla COGNOME
Parimenti illogica deve ritenersi la motivazione della sentenza impugnata laddove ha negato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenui
fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen. ritenendo “non esiguo il danno cagionato alla pers offesa” evidentemente in tal modo confondendo il danno cagionato dalla rapina con quello
cagionato dalla ricettazione di pochi biglietti, peraltro insistendo soprattutto sull’intens dolo asseritamente evidenziata dalla vicinanza temporale tra la ricettazione e la rapina, laddo
l’intensità del dolo nel delitto di ricettazione non sembra poter dipendere in alcun modo da vicinanza temporale con il delitto presupposto.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata anche con riferimento alle posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente al giudizio in ordine al riconoscimento o
meno della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giud sul punto ad altra sezione della Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME e NOME limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NOME e NOME.
GLYPH
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025