Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38248 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38248 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME NOME, il quale, dopo avere replicato alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/04/2025, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 24/10/2022 del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio ordinario: 1) dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME in ordine al reato di detenzione per la vendita in concorso (con NOME) di 1.233 etichette con i marchi contraffatti di proprietà diverse note case di moda (art. 474 cod. pen.) di cui al capo 1) dell’imputazione, per essere lo stesso reato estinto per prescrizione; 2) confermava la condanna di
NOME COGNOME per il reato di ricettazione in concorso (sempre con NOME) delle medesime etichette con il marchio contraffatto (art. 648 cod. pen.) di cui al capo 2) dell’imputazione; 3) rideterminava in un anno di reclusione ed € 600,00 di multa la pena irrogata a NOME per quest’ultimo reato di ricettazione.
Avverso l’indicata sentenza del 23/04/2025 della Corte d’appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 129, 157, 473 e 474 cod. pen., invocando l’assoluzione dal reato di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti di cui al capo 1) dell’imputazione.
Dopo avere premesso che, «ove dalle risultanze istruttorie appaia evidente l’insussistenza del fatto, tale pronuncia prevale rispetto alla riconosciuta prescrizione», e dopo avere trascritto il primo e il terzo motivo del suo atto di appello, il COGNOME deduce che, alla luce di tali motivi di appello e delle risultanz istruttorie, non sarebbero configurabili né il reato contestato di cui all’art. 474 cod pen., né il reato di cui all’art. 473 cod. pen. (per l’ipotesi in cui si dovesse riten di riqualificare il fatto in questo senso).
Il ricorrente deduce in proposito che l’art. 474 cod. pen. «non sanziona la condotta di chi detiene marchi contraffatti» ma quella di chi detiene (per la vendita) «prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffa alterati», con la conseguenza che, nel caso di specie, «manca l’oggetto stesso che configura il reato, che per tale ragione non sussiste».
Il NOME invoca in proposito Sez. 5, n. 26938 del 05/04/2019, COGNOME Gregorio, Rv. 276893-01, là dove la Corte di cassazione motiva che, «mentre l’uso punito dall’art. 473 cod. pen., precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, l’uso punito dall’art. 474 cod. pen. è, invece, direttamente connesso all’immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce (Sez. 2, n.26263 del 22/06/2010, COGNOME, Rv. 247684, N. 4305 del 1996 Rv. 204837), di guisa che oggetto materiale della condotta del reato di cui all’art. 473 cod. pen. è il contrassegno, mentre oggetto materiale del delitto di cui all’art. 474 cod. pen. è il prodotto contrassegnato».
Quanto all’eventuale riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 473 cod. pen., il ricorrente rappresenta come «l’istruttoria dibattimentale abbia fatto emergere esclusivamente il possesso dei marchi contraffatti, non certo il loro uso. Mero possesso che non integra la fattispecie di cui si discute» (è in proposito invocata Sez. 5, n. 25036 del 15/07/2020, Seck, Rv. 279449-01. Sentenza che,
per un evidente errore materiale, è indicata come sentenza «n. 25035/2020», la quale riguarda, però, un’altra materia che non viene qui in rilievo).
Il ricorrente chiede pertanto «la assoluzione per reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 648 cod. pen.
Il COGNOME trascrive un passaggio tratto da una pubblicazione di due noti studiosi del diritto nel quale si sostiene che, nel reato di cui all’art. 474 cod. pen., « realtà, però, le cose contraffatte non provengono da delitto ma sono esse stesse a costituire delitto. Ed invero, il delitto presupposto non può essere la contraffazione, in quanto la res non proviene al venditore da una sfera giuridica a lui esterna ma, trovandosi già nella sua titolarità e disponibilità materiale, viene soltanto illecitamente trasformata. Ne consegue che non è ravvisabile l’estremo della provenienza delittuosa necessaria ad integrare la ricettazione».
Secondo il ricorrente, applicando «tale ricostruzione della norma in esame» al caso dì specie, si dovrebbe escludere il concorso dei reati di cui all’art. 648 cod. pen. e all’art. 474 cod. pen., con la conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata anche con riferimento al reato di ricettazione.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in vizio della motivazione, sempre con riferimento all’art. 648 cod. pen.
La Corte d’appello di Roma non si sarebbe «confrontata con le argomentazioni del perito nonché con le altre risultanze istruttorie».
Secondo il COGNOME, «N’affermazione sul mancato rinvenimento di strumenti idonei ad applicare i finti marchi avrebbe un valore probatorio importante se riferito all’esito negativo di una ricerca effettuata, per es., nell’abitazi dell’indagato. Ma, il fatto che un venditore, su strada, non porti con sé il kit pe l’apposizione dei marchi è dato neutro posto che tale attività non può che essere compiuta prima della messa in vendita».
Pertanto, l’affermazione della sua responsabilità si fonderebbe «su elementi che non superano il ragionevole dubbio».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorrente invoca l’evidenza della propria innocenza in ordine al reato di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti (art. 474 cod. pen.) di cui al capo 1) dell’imputazione dichiarato prescritto dalla Corte d’appello di Roma, in quanto il fatto a lui attribuito, qua era risultato dall’istruttoria dibattimentale, non integrerebbe il suddetto reato d cui all’art. 474 cod. pen. e neppure quello di cui all’art. 473 cod. pen.
Tale motivo è manifestamente infondato.
A tale proposito, si deve osservare che, come è stato chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza “Iannelli”: « ben può pronunciare, anche d’ufficio, la formula di merito di cui al comma 2 dell’art. 129 rispetto a quella di estinzione del reato applicata dal giudice di primo o di secondo grado, secondo lo schema decisorio dell’annullamento senza rinvio, ex art. 620 comma 1, lett. I), cod. proc. pen.», «a condizione che l’evidenza della prova risulti dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810-01, punto 6 della motivazione).
Con tale sentenza “Iannelli”, le Sezioni unite hanno ribadito quanto era stato da esse affermato con la sentenza “COGNOME“, con la quale era stato chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu °culi, che a quello di “apprezzamento” (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274-01).
Richiamati tali principi, si deve osservare che i giudici del merito, con le loro conformi sentenze, le quali possono essere lette congiuntamente, hanno argomentato che: a) il fatto che le etichette con apposti i marchi contraffatti delle quali il NOME era stato trovato in possesso non fossero suscettibili di immediata vendita al consumatore finale, in quanto erano destinate a essere prima applicate sui capi di abbigliamento, non ne escludeva la natura di prodotti industriali con marchi contraffatti; b) la destinazione alla vendita di tali etichette/prodott industriali, prima o dopo la loro applicazione sui capi di abbigliamento, si doveva ritenere emergere dal numero di esse (1.223) e dalle modalità «clandestine» (così il Tribunale di Roma) dello loro conservazione.
Alla luce di tale motivazione, si deve all’evidenza escludere che dalla motivazione delle sentenze di merito e dagli atti del processo si possa ritenere emergere, in modo assolutamente non contestabile – così che la valutazione del Collegio possa essere ricondotta al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu °cui/ -, l’invocata irrilevanza penale del fatto che è stato commesso dal ricorrente, con la conseguente manifesta insussistenza delle condizioni per una pronuncia, nonostante la presenza della prescrizione del reato e la mancata
rinuncia alla stessa, di una pronuncia assolutoria di merito ai sensi del comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito, con la sentenza “Ndiaye” (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye), che: a) il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità – è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod. pen. (Rv. 218770-01); b) il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non si può configurare un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Rv. 218771-01).
Tali principi non appaiono validamente intaccati dalle argomentazioni che sono sviluppate nello scritto di dottrina invocato dal ricorrente – il quale ne ha peraltro riportato un mero stralcio, non del tutto idoneo a consentire di comprendere appieno il pensiero dei suoi autori -, sicché gli stessi, essendo condivisi dal Collegio, devono essere ribaditi.
Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici del merito hanno accertato che il NOME era in possesso e, quindi, aveva acquistato o comunque ricevuto – non essendo emersa la prova che avesse concorso nel delitto presupposto – le 1.233 etichette recanti i marchi contraffatti di diverse note case di moda e, quindi, provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod. pen., essendo altresì emersa la sua consapevolezza di acquistare o, comunque, ricevere dei beni recanti segni contraffatti, così commettendo il contestato reato di ricettazione di tali beni.
Alla luce di principi di diritto che sono stati affermati dalle Sezioni unite dell Corte di cassazione e che si sono rammentati sopra, tale conclusione, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, appare del tutto corretta in diritto.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesantì, Rv. 259428-01).
Una tale prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto è stata peraltro ritenuta necessaria nel caso in cui lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale sua prospettazione appaia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01).
La Corte d’appello di Roma ha rispettato tali principi, avendo argomentato che l’affermazione «difensiva» secondo cui «on può escludersi che la realizzazione dei marchi, l’apposizione sui beni in sequestro sia avvenuto ad opera dello stesso imputato o in concorso con terzi» (così, testualmente, al penultimo capoverso della sesta pagina dell’atto di appello del NOME), fosse «eramente assertiva».
Con tale argomentazione, la Corte d’appello di Roma ha quindi manifestato come solo la difesa del COGNOME, e non il COGNOME stesso, avesse meramente asserito e, anzi, si deve meglio dire, ipotizzato – che l’imputato avesse concorso nel delitto presupposto di cui all’art. 473 cod. pen., senza indicare elementi a sostegno della credibilità di tale ipotesi.
Alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione che si sono rammentati sopra, tale motivazione della Corte d’appello di Roma si deve ritenere del tutto priva di vizi logici e giuridici.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/10/2025.