Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35154 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d’appello di Salerno dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 9 ottobre 2024 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del NOME in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di pannelli fotovoltaici di provenienza NOME. All’imputato risulta essere stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale. I fatti in contestazione risalgono al 27 ottobre 2016.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, non avendo correttamente valutato la Corte di appello le dichiarazioni dell’imputato che ha affermato di avere ricevuto da persona sconosciuta i beni di cui all’imputazione peraltro pagandoli 3.000,00 euro;
Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla omessa derubricazione del contestato reato di ricettazione in quello di cui all’art. 712 cod. pen. non avendo la Corte di appello correttamente valutato l’assenza del dolo del reato di ricettazione ed applicato in caso di dubbio sull’elemento soggettivo il principio del favor rei .
Rilevato che il ricorso Ł manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni che appaiono meritevoli di trattazione congiunta avendo la Corte di appello motivatamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente in capo all’imputato l’elemento soggettivo del reato di ricettazione facendo corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte di legittimità secondo il quale per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale Ł sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle
– Relatore –
Ord. n. sez. 14360/2025
cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., giacchØ nella stessa si Ł evidenziato che il mancato accertamento da parte del ricorrente della provenienza dei 207 pannelli fotovoltaici di elevato valore commerciale, acquistati da uno sconosciuto in una imprecisata strada di Napoli, integra accettazione del rischio sulla loro origine illecita, e non già una mera mancanza di dovuta diligenza nell’accertamento della provenienza dei beni (cfr. pag. 10);
che , in ogni caso, la valutazione dell’elemento soggettivo del reato costituisce un giudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quando sia sorretto da logica e adeguata motivazione: trattasi, infatti, di questione già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di appello ed alla quale i Giudici territoriali hanno fornito una risposta congrua, logica e conforme ai consolidati principi di diritto in materia già stabiliti da questa Corte Suprema.
che , alla luce di quanto osservato non ricorrono le condizioni per una riqualificazione del fatto come violazione dell’art. 712 cod. pen.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. nulla per le spese della parte civile.
Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME