Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PALERMO il 17/11/1981
NOME nato a PALERMO il 16/03/1986
NOME nato a PALERMO il 15/01/1983
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dell’impugnazione;
udito il difensore che si riporta ai motivi ed insiste per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare pronunciata nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME accusati di furto aggravato e di estorsione di motoveicolo ai danni di NOME NOME COGNOME CI.Ji il mezzo era stato restituito a fronte del pagamento di un corrispettivo indebito. In appello lo spezzone di condotta attribuita NOME COGNOME veniva riqualificata come ricettazione, con conferma della sentenza ne resto.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso in cassazione tutti gli imputat con atti distinti, con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen..
NOME COGNOME lamenta l’insufficienza della motivazione, in particolare i relazione alla mancata concessione del minimo della pena.
Accetta Ludovico lamenta “violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione art.629 e 530 c.p. e all’art. 192 c.p.p.”.
La Corte, si sostiene nel ricorso, ha accordato eccessivo credito alle parole della perso offesa trascurando la versione del ricorrente, ampiamente riportata nel ricorso. Si è c ritenuto che la tesi difensiva attribuisse la condotta dell’Accetta NOME (che a contattato il derubato per offrirgli il mezzo sottrattogli) ad un atto di benevolenza, men realtà era giustificata dal fine di evitare la denuncia per il furto del mezzo stesso. U aporia sta nell’aver dimenticato di valutare che l’Accetta aveva incontrato la persona off per vendergli il proprio motociclo sul quale aveva montato i pezzi rimossi dal veicolo rub a dimostrazione della buona fede dell’imputato.
Accetta NOME formula i seguenti motivi.
5.1 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art.648, 61 n.2 c.p. e 530 c.p.p..
La affermazione di responsabilità di NOME NOME per il reato del capo imputazione (qualificato nei suoi confronti come ricettazione anziché furto) è il fru un’inferenza basata su congetture e convincimenti aprioristici, non sussistendo alcuna prov per affermare oltre il ragionevole dubbio la colpevolezza dell’imputato.
A ciò si aggiunge che della ricettazione difettino gli elementi costitutivi del profi non può essere identificato in quello dell’estorsione) e dell’acquisto, ricezi occultamento (poiché NOME venne coinvolto dal fratello solo nel momento dell restituzione del mezzo).
5.2 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art.648 e 379 c.p..
La qualificazione giuridica del fatto descritto nel capo di imputazione 1 è errata. Di da un lato, l’accordo per configurare il concorso nel furto e, dall’altro, il profitto ipotizzare la ricettazione. Il tardivo ingresso nella vicenda di NOME COGNOME per l’e fine di consentire la restituzione della refurtiva ed evitare la denuncia da par COGNOME, può al più integrare il reato di favoreggiamento reale (art.379 c.p.). La condo fu infatti posta in essere al solo fine di assicurare il prodotto del delitto commesso d senza alcun profitto personale.
5.3 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art.629 e 530 c.p. e 192 c.p.p.
L’argomento difensivo ripercorre, largamente ripetendolo pedissequamente, l’unico motivo formulato da NOME COGNOME al quale può pertanto farsi riferimento.
5.4 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art.629 e 530 c.p. e 192 c.p.p.
Anche ad ammettere, a dispetto di quanto affermato nel motivo precedente, la sussistenza dell’estorsione, NOME COGNOME ne è totalmente estraneo. La responsabili
dell’imputato è affermata in sentenza solamente sulla base del rapporto parentale con NOME COGNOME e sulla presenza dell’imputato sul luogo del fatto al momento dell riconsegna. Tali elementi (mera presenza sul luogo e parentela) non sono indizi sufficientemente concludenti per l’affermazione di responsabilità.
5.5 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art.99 c.p..
Procedendo all’applicazione della recidiva, la Corte ha valorizzato il mero dato forma commettendo tuttavia l’errore di includere tra i precedenti condanne per fatti commess successivamente a quello per cui si procede. Inoltre, è illogica la motivazione per cui riconoscendo analoga gravità della condotta tra tutti gli imputati, si è poi procedu escludere la recidiva per il Giordano, tanto più che a costui la recidiva era contesta forma specifica, reiterata ed infranquinquennale.
5.6 Violazione art.606 lett. b) in relazione all’art.99, ultimo comma, c.p..
La Corte ha violato il limite imposto dalla norma poiché ha ritenuto l’aumento per recidiva operato dal primo giudice rispettoso del cumulo materiale delle condanne precedenti, avendo incluso tra di esse anche condanne successive, per fatti successivi.
Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili per le ragion che si vanno ad esporre nel prosieguo mentre il ricorso di NOME COGNOME merita parzia accoglimento.
Il ricorso presentato da COGNOME fondato su un unico motivo incentrato sull “insufficienza della motivazione” (art.606 lett. e) c.p.p.) in relazione alla m commisurazione della pena irrogata nel minimo, non è consentito ed è generico.
Non è consentito, poiché l’entità della pena ed il suo discostarnento dal minimo editt non erano stati oggetto di specifico motivo di appello che si era soffermato (in relazione pena) solamente sul profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla contestata aggravante.
Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 6 comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si trat questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non stato possibile dedurre in grado d’appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, pe non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , COGNOME, Rv 256631). Nel caso specifico, non essendo la reductio ad minimum della pena questione rilevabile d’ufficio né questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d’appe la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è consentita.
Il motivo è inoltre generico: il paragrafo in cui si sviluppa l’argomentazion considerazioni astratte prive di collegamento specifico con il caso dedotto. È esempio di ricorso privo di specificità, senza alcun adattamento al caso concr condanna all’inammissibilità ex art. 591 lett. c) in relazione all’ad. 581 lett. d
I due germani NOME, NOME e NOME, formulano distinti ricorsi, concettualmente dalla circostanza che l’unico motivo addotto da NOME si rit formulazione pressoché identica anche nel ricorso di NOME (è il motivo 3 di ri pertanto meritano una trattazione unitaria, che deve partire da alcune pr carattere generale sulla funzione del ricorso in cassazione e sulle modalità di motivi innanzi alla Corte di legittimità.
In relazione al comune motivo di ricorso dei fratelli COGNOME (incentrato sulla dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art.629 e 530 c.p. e a motivo unico di Ludovico e motivo n.3 di NOME) va poi evidenziata una ulteriore concettuale. E’ infatti inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione cod. proc. pen. -che, ricordiamo, è norma processuale- per censurare l’omessa valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili. Ciò in qua all’ammissibilità delle censure connesse alla motivazione, fissati specificame 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo a cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consent l’inosservanza delle norme processuali (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/20 Filardo Rv. 280027 – 04). In primo luogo, ciò deriva dalla stessa struttura
Ebbene, occorre innanzitutto ribadire che, in relazione all’accertamento di f presenza di c.d. “doppia conforme” in punto di affermazione della penale respons tutti gli imputati per i fatti di reato contestati (seppure con riqualificaz ricettazione per NOME COGNOME), con la conseguenza che le due sentenze di merit essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo stat i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12 E., Rv. 277218). In tale prospettiva, le critiche alla sentenza debbono essere spe puntuali, e non debbono risolversi nella riproposizione di questioni già affront nei gradi precedenti, senza profili di novità o originalità. A ciò deve aggiungersi ex se inammissibili, perché non consentite, deduzioni che si incentrino sulla ri materiale probatorio nel tentativo di offrire a questa Corte una versione alternat Non è questa la funzione della Corte di cassazione la cui destinazione ‘nomof incompatibile con la decisione di questioni di merito, poiché la valutazione della primo e di secondo grado è consentita solo in relazione al rispetto di quei par esulando dal sindacato sull’esito dell’esercizio della discrezionalità giudi piuttosto sul corretto esercizio di quella discrezionalità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
(art.192 c.p.p.) la cui violazione non è sanzionata, come sarebbe richiesto dal dell’art.606 c.p.p., da alcuna delle categorie di invalidità o inefficacia ivi prev luogo, ciò è conseguenza della circostanza che la puntuale elenc:azione dei vizi lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. Per contro, la ricondu di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto no modalità di deduzione degli stessi, confinata a quelli risultanti “dal testo del p impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di (come recita la previsione della lettera e) dell’alt 606 c.p.p.). Ove invec deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c) questa Corte di legi gravata da un onere non selettivo -e quindi potenzialmente arbitrario- di access Infatti questa Corte, nella sua più alta formazione (Sez. U., n. 42792 del 3 Policastro, Rv. 220092) ha da tempo chiarito che, nei casi in c:ui sia dedott ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pe error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere questione, può procedere all’esame diretto degli atti processuali (con poteri indagine), ciò che, al contrario, resta precluso dal riferimento al testo del p impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal norm sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati ne gravame). Tanto più che la incerta formulazione del motivo (sia nel ricorso di Albe quello di NOME, formulati dalla stessa ‘penna’) non si spinge nemmeno ad nell’intera esposizione (pg. 2-15 del ricorso di NOME COGNOME e pg. 7-21 d NOME COGNOME), quale specifico vizio motivazionale (mancanza, contraddit manifesta illogicità) sia stato commesso dal redattore della decisione.
In conclusione, si offre alla Cassazione una ‘versione alternativa’ (lo espressamente, a pg.7 ed a pg.12 rispettivamente) nel tentativo cli ottenere un di giudizio in violazione delle regole processuali italiane che assegnano alla Corte di assicurare la corretta e conforme applicazione del diritto e non l interpretazione del fatto.
Tanto più che le versioni alternative, siano esse quella dell’atto di ‘ben confronti del derubato o quella della restituzione del mezzo al derubato cu fortuitamente offerto in vendita il proprio ciclomotore con pezzi del ciclomotore sono così destituiti di logica e privi di credibilità da risultare francamente risibi
Per tali ragioni il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile mentre il moti ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato.
Gli ulteriori motivi del ricorso di NOME COGNOME possono essere raggrup seguente maniera.
Il primo, il secondo ed il quarto propongono critiche alla ricostruzione del f conseguente affermazione di responsabilità sotto il profilo del vizio motivazi decisione impugnata. Il quinto ed il sesto ‘attaccano’ la decisione di applicare a
recidiva, tanto in relazione alla sussistenza dei presupposti quanto alle applicative.
Il primo insieme raccoglie ulteriori motivi che attingono al merito, per vi legge sostanziale e per vizi di merito. Anche in questo caso, non vi sono i specifiche del vizio motivazionale lamentato (di volta in volta si contestano generich carenze valutative, errori prospettici, ricostruzioni fallaci dei fatti) né si consista la violazione della legge penale che si lamenta.
Tale tecnica redazionale, lontana dalla corretta prospettazione di un vizio dei denota ancora una volta la natura ‘meritoria’ delle censure.
Valga allora una breve disamina delle stesse. 4.1 In relazione al primo motivo (NOME COGNOME lamenta la contraddizione logic nel fatto di non essere stato imputato del furto del motoveicolo ma solo nella dello stesso; si sostiene che la condanna è frutto di una illogica inferenza e che disponibilità del motoveicolo per pochi minuti non può aver comportato un qualche di qualsivoglia natura, a favore dell’imputato) sia sufficiente osservare c incontestato il ruolo di NOME nella vicenda a favore di NOME (cui se riconosciuto un ruolo ‘maggiore’), il fratello minore si è prestato alle richieste inserendosi consapevolmente nella attività illecita che costui stava portando a t in assenza di un concorso nel furto, egli ha quindi contribuito a portare a l’estorsione (della quale, come si dirà di qui a poco, deve rispondere) provvedendo al trasporto della refurtiva sul luogo destinato alla riconsegna alla vittima del re per poco tempo ed in forma ‘transeunte’, egli ha quindi avuto la disponibilità d ha ricettato. Che il fatto avesse una finalità di profitto, è indubbio ed è reso estorsione che ne è seguita e che, come il furto perpetrato dal fratello NOME, aveva per finalità non tanto la rivendita del mezzo ma la (più immediat aleatoria, sia nel quantum che nell’an) percezione del pretium repetundarum, cioè la somma estorta. Come descritto analiticamente nella sentenza di primo grado (pg.3 e s ribadito in quella di appello (pg.4) l’intera condotta è stata ripresa dalle sorveglianza che ‘coprivano’ INDIRIZZO e INDIRIZZO nel c siciliano cosicché ricostruzioni alternative degradano a speculazioni prive di costr Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, che vert qualificazione giuridica della condotta ascritta ad NOME, che si sostiene riconducibile al favoreggiamento piuttosto che alla ricettazione. Ebbene, al presenza, nel testo dell’art.379 c.p. della clausola di esclusione che ricompr furto (al quale NOME non ha partecipato) anche la ricettazione, a pr riconducibilità del fatto al reato ‘minore’ è la circostanza che NOME abbi (presenziandovi ed essendo poi riconosciuto dalla persona offesa COGNOME all’e Ciò dimostra, irrefutabilmente, per la modalità concorsuale attraverso la quale manifestato, che il fratello minore, assecondando ed accompagnando il ma
nell’esecuzione dell’attività, ne ha integralmente condiviso la condotta s oggettivo/materiale che soggettivo. Trova allora applicazione e conferma il co orientamento di questa stessa Sezione (ex multis Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018 Imp. COGNOME Rv. 272370 – 01) secondo cui “la distinzione tra il delitto di favo reale e quello di ricettazione … è individuabile nel diverso atteggiament dell’agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell’interesse esclusivo de reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla co reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi ausiliatrice”.
4.3 II quarto motivo è un mero espediente difensivo. Premesso che esso soffr stesso vizio concettuale di quello che lo precede (si lamenta erroneamente la dell’art.192 c.p.), la critica della sentenza si risolve in una formulazione disan concreto, come esposto nella motivazione del provvedimento impugnato (e già sentenza di primo grado). I giudici avevano ritenuto l’Alberto responsabile (ta Ludovico) non solo per la sua parentela con il coautore e per la sua presenza su fatto al momento della riconsegna del veicolo in precedenza sottratto alla perso ma anche sulla base delle parole dello stesso COGNOME che aveva descritto la con passiva (cfr. sentenza di primo grado, pg.8) dell’imputato.
Non essendosi confrontato con tali rilievi motivazionali, il motivo, olt consentito per la modalità di formulazione, è pertanto aspecifico e quindi generico
Gli ultimi due motivi, attinenti al giudizio sulla recidiva, possono es unitariamente. Al fine di evitare equivoci, va innanzitutto precisata la relativa (sono rispettivamente il quinto ed il sesto motivo, sebbene a pg.27 e 31 sia erroneamente con i numeri romani IV e V).
Nel merito, la Corte ritiene che il quinto motivo sia fondato e che il sesto va nel precedente.
In effetti, scorrendo il certificato del casellario dell’imputato si rileva c subito, in epoca anteriore alla commissione dei reati in contestazione, sol condanna per lesioni e porto d’armi risalente ad un decennio prima e non (come nella sentenza di primo grado) ‘vari e non risalenti’ precedenti penali (pg.10 giudizio d’appello, pur in presenza di specifici motivi, la decisione impugnata h valutare la congruenza logica e la non contraddittorietà del giudizio espress giudice nel trattamento di NOME Accetta rispetto a NOME COGNOME (per il qu esclusa la recidiva ben più ‘pesante’ contestata), affidandosi (la sentenza di se ad un parametro francamente debole, la cui capacità dimostrativa non è affatto spregiudicatezza della azione e la accentuata pericolosità sociale sarebbero dimos modalità di restituzione del veicolo, tra una zona trafficata ed una traversa appa
Pertanto, la sentenza necessita annullamento e rinvio per nuova valutazione sul punto, con assorbimento del sesto motivo di ricorso. Va dichiarata la definitività (pronuncia dispositivo) della statuizione sulla responsabilità ex art.624 comma 2 c.p.p.. Nel res ricorso di NOME COGNOME così come quelli dei due coimputati, è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. NOME COGNOME e NOME COGNOME vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.MI.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME limitatament all’applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e defin l’accertamento di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME NOME che condanna al pagamento delle spese proc:essuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2023
Il onsigliere estensore GLYPH
La Presidente