Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4943 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4943 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. per mancanza del reato presupposto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che la Corte di merito, richiamando correttamente l’orientamento della giurisprudenza sul punto (si veda pag. 3 della sentenza), ha evidenziato come i reati di cui agli artt. 473-474 cod. pen. tutelino non tanto la libera determinazione dell’acquirente, il quale potrebbe essere in grado – data la grossolanità della contraffazione, la vendita della merce a prezzi più bassi del normale e in luoghi non autorizzati – di accorgersi della natura non autentica dei prodotti, quanto
invece la fede pubblica, intesa come legittimo affidamento nella veridicità dei marchi e dei segni distintivi. Nel caso di specie dunque, il comportamento dell’agente, preposto alla vendita di profumi contraffatti, integra compiutamente il reato di cui agli artt. 474 cod. pen. e 648 cod. pen., avendo egli la disponibilità di beni provento del delitto di cui all’art. 473 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026