Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11659 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11659 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di L’Aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria del 10/02/2026;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 493ter cod. pen., non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze in fatto, Ł finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie in relazione ai medesimi profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambe le sentenze di merito, che hanno congruamente e logicamente sottolineato come emergesse con tutta evidenza la responsabilità del COGNOME per l’indebito utilizzo della carta di credito della persona offesa;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. per asserita mancata declaratoria di nullità del verbale di rinvenimento, non Ł deducibile in questa sede in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), la quale ha ritenuto non solo la validità del detto verbale, ma anche raggiunta la prova della responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione del telefono cellulare, uniformandosi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine della predetta disponibilità, come emerge dalla valutazione espressa in modo specifico in tal senso sia dal giudice di primo grado che dalla Corte di appello (cfr. Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 Ud.(dep. 31/01/2020), COGNOME, Rv. 278225 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente