Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37835 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d’appello di Roma ;
Visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta procuratore generale NOME COGNOME la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 14/03/2025 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di cui agli artt. 497bis e 648 cod. pen.
La difesa affida il ricorso a tre motivi, deducendo:
2.1. Inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello aveva confermato la sussistenza del delitto di ricettazione in difetto degli elementi costitutivi.
Si lamenta che la Corte territoriale – a fronte di specifica censura relativa alla corretta qualificazione giuridica del fatto sollevata coi motivi di appello – si sia limitata ad un pedissequo rinvio alla decisione di primo grado, omettendo di confrontarsi col tema indotto dalla difesa che, alla stregua delle risultanze istruttorie, aveva sostenuto non potersi escludere il concorso dell’imputato nella condotta di falsificazione del documento di identità e nel furto dell’assegno (quest’ultimo reato presuppo sto del delitto di ricettazione). La presenza di un documento di identità mai rilasciato dal comune di Siracusa e di un assegno genuino mai pervenuto al suo destinatario dovevano per forza rimandare ad un’azione delittuosa svolta dall’imputato. Avvalorava l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa anche la circostanza che fosse stato proprio il ricorrente a procedere all’apertura, qualche giorno prima (avvalendosi del falso documento), del c/c ove avrebbe dovuto confluire la somma da incassare. Donde al cospetto di una tale comprovata ipotesi e della relativa deduzione di essere autore del furto, competeva all’accusa dimostrare l’estraneità dell’imputato al delitto presupposto e al giudice motivare il concorde esito.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva omesso di riqualificare la complessiva condotta del l’imputato in un tentativo di truffa ai danni della RAGIONE_SOCIALE assicuratrice (essendo la somma portata dall’assegno relativa a risarcimento da sinistro stradale) e/o l’Ufficio postale per l’apertura del c/c che era stata ottenuta con un documento falso. Ciò in quanto le modalità della condotta (predisposizione di un documento falso, come l’apertura di un conto postale con il medesimo documento che riportava solo il nome e cognome dell’effettivo beneficiario dell’assegno, essendo l’effige dell’imputato) erano volte non ad occultare la provenienza illecita del l’assegno , ma solo a carpire la buona fede dell’impiegato postale al fine di conseguire l’incasso della somma. Si lamenta che la Corte territoriale abbia del tutto frainteso il motivo di censura ritenendo che la questione posta dalla difesa riguardasse il concorso tra il delitto di cui all’art. 497 -bis cod.
pen. e l’ipotesi di truffa. Invece, essendo il ricorrente verosimilmente l’autore del furto dell’assegno, al più gli si poteva addebitare di avere carpito la buona fede dell’impiegato postale per ottenere la consegna della somma di cui al titolo di credito esibito, ma non la ricettazione.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 99 cod. pen. e/o il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello aveva motivato in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, mancando uno specifico apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo e non essendo al riguardo sufficiente il generico richiamo alle circostanze dell’azione e alla personalità del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché a sostegno della diversa qualificazione giuridica del fatto in furto anziché ricettazione si prospetta un’alternativa lettura delle emergenze processuali che non rinviene il necessario elemento probatorio di sostegno, ma finisce per fare riferimento ad una mera ipotesi del tutto indimostrata. Posto che l’imputato, per quanto precisato dalle sentenze di merito (v. pag. 5 primo cpv.), non ha inteso fornire un ‘ alternativa versione dei fatti idonea a ricondurre nell’alveo del furto la vicenda descritta al capo b) della rubrica, era imposto alla difesa che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intendeva prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un esito qualificatorio differente, fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali quali financo quello che sia stato lo stesso imputato ad impossessarsi dell’assegno poi successivamente negoziato con le modalità descritte nell’imputazione – nel corso della spedizione dalla RAGIONE_SOCIALE al beneficiario. La circostanza che l’imputato , pochi giorni prima del tentativo di cambiare l’assegno in banca , abbia aperto un conto banco-posta ove il titolo sarebbe stato monetizzato a suo favore, non dimostra affatto che sia stato lo stesso imputato a procurarsi anche il titolo, soprattutto se si considera che non è precisato quando l’assegno è stato spedito dalla RAGIONE_SOCIALE assicuratrice al reale beneficiario e che proprio in ragione del fatto che a quest’ultimo non fosse pervenuto via posta la RAGIONE_SOCIALE abbia poi provveduto ad indennizzarlo mediante bonifico bancario.
Il secondo motivo è infondato. Anche correttamente ‘calibrata’ la censura sollevata con i motivi di appello, la vicenda in esame -fermo restando sempre la responsabilità per il falso documentale non sarebbe sussumibile nell’alveo
esclusivo del tentativo di truffa. Certamente configura attività truffaldina la predisposizione di un documento falso, come l’apertura di un c/c postale con il medesimo documento, dove avrebbe dovuto finire la somma portata dall’assegno che lo stesso imput ato ha tentato di negoziare presso l’ufficio postale attribuendosi false generalità. Ma resta pur sempre che tale stratagemma è indipendente dalla condotta, autonoma e portatrice di un autonomo disvalore e financo di un divergente tempus commissi delicti , costituita dalla ricezione del titolo di provenienza delittuosa. La circostanza che un reato sia il presupposto di uno successivo o che il primo sia stato consumato allo scopo di realizzare un secondo può configurare semplicemente un rapporto teleologico fra i due illeciti che non solo non esclude il concorso, ma integra la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.
4. L’ultimo motivo in tema di recidiva è infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che i plurimi elementi di disvalore enunciati a corredo del trattamento sanzionatorio (artificiosità della condotta, consistente importo dell’assegno, la scaltrezza dimostrata in occasione dei fatti, desunta dal fatto che lo stesso si è tempestivamente allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine chiamate dai dipendenti postali) sono stati anche apprezzati ai f ini del giudizio prognostico richiesto per l’applicazione della circostanza ad effetto specia le, in quanto sono stati ritenuti espressivi di una ‘più marcata pericolosità dell’imputato che legittima la ritenuta recidiva’ (v. pag. 7) , locuzione da intendersi quale idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo tale da giustificare l’aumento di pena.
Donde il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, li 11 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME