Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7555 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7555 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di NOME, nata in Nigeria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26 giugno 2025 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzi; lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 648 cod. pen. a lei ascritto, perchØ il fatto non sussiste.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione – ai sensi degli artt. 550, comma 2, 593, comma 2, e 608, comma 2, cod. proc. pen. – il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta la violazione degli artt. 648 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La pronuncia assolutoria deriverebbe dal dubbio (asseritamente privo di indicazioni in ordine agli elementi processuali che ne sarebbero a fondamento) che l’imputata potesse avere concorso nel delitto presupposto di truffa.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
¨ opportuno anteporre alcune riflessioni di ordine sostanziale.
Il delitto di ricettazione non può consumarsi, neanche nella forma tentata, prima che si perfezioni il delitto presupposto (Sez. 2, n. 23052 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264040-01; cfr. anche Sez. 5, n. 138 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282730-01, e Sez. 2, n. 30889 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279913-01 in tema di riciclaggio, nonchØ Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021, COGNOME, Rv. 280619-01, in tema di autoriciclaggio).
La consumazione della truffa avviene con il realizzarsi dell’ultimo segmento del quadruplice evento (induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto, altrui danno). Quando il profitto Ł conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile PostePay, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichØ tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. 2,n. 23781 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279484-01. Cfr. anche Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216429-01).
La ricezione della somma sulla PostePay dell’imputata costituisce, quindi, con ogni evidenza, il momento consumativo della truffa e non un successivo e distinto delitto di ricettazione.
A fronte di ciò, il Tribunale – che pure aveva, in nuce , posto in evidenza la discrasia ricostruttiva sottesa alla formale imputazione del pubblico ministero – si Ł però limitato ad assolvere l’imputata con formula dubitativa.
3.1. Ai sensi dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., «Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purchØ il reato non ecceda la sua competenza nØ risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichØ monocratica». Questo ius variandi in punto di diritto Ł potere tipico attribuito al giudice in ogni fase e grado del procedimento (Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118-01; Sez. 6, n. 28262 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 270521-01).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di correlazione tra accusa e sentenza ex artt. 518 e 521, comma 2, cod. proc. pen., per ‘fatto nuovo’ si intende un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge; per ‘fatto diverso’, invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938-01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275928-01)
3.2. Nel caso di specie, dunque, non si verte nelle fattispecie processuali delineate rispettivamente dagli artt. 517 e 518 cod. proc. pen.: la condotta formalmente contestata ex art. 648 cod. pen. nell’edito imputativo Ł stata correttamente interpretata, sia pure in via dubitativa, come possibile segmento di una piø articolata sequenza truffaldina (ampiamente accertata in sentenza), senza però che ne conseguissero statuizioni conferenti con tali premesse processuali.
A fronte della sussunzione del fatto in una diversa fattispecie delittuosa, il Tribunale non avrebbe potuto assolvere, neppure con contestuale ordine di restituzione degli atti al pubblico ministero per l’eventuale esercizio dell’azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato (disposizione non emessa nella sentenza impugnata); in tal modo, avrebbe omesso di esercitare i propri poteri di qualificazione del fatto e impedito una nuova imputazione nei termini blandamente sollecitati, preclusa, col passaggio in giudicato della pronuncia liberatoria, dal divieto di un doppio processo per lo stesso fatto (Sez. 2, n. 35630 del 16/05/2023, Smaniotto, Rv. 284955-01).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per la
fondatezza dei motivi di ricorso.
Il Giudice del rinvio, che si individua nel Tribunale di Foggia in diversa composizione, nel procedere a un nuovo giudizio, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia, in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 03/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME