Ricettazione e tenuità: il valore del bene è decisivo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale: la concessione dell’attenuante per ricettazione e tenuità del fatto. La pronuncia chiarisce, ancora una volta, il ruolo determinante del valore economico del bene ricettato. Quando il valore non è esiguo, non c’è spazio per sconti di pena legati alla particolare tenuità, anche in presenza di altri fattori potenzialmente favorevoli al reo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per Ricettazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di ricettazione di un’autovettura. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall’articolo 648, quarto comma, del codice penale, ovvero quella della ‘particolare tenuità del fatto’.
La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel negare l’attenuante, ma il suo ricorso è stato giudicato dalla Suprema Corte come ‘manifestamente infondato’ e ‘reiterativo’ di motivi già adeguatamente esaminati e respinti nel grado di appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio di diritto consolidato e rigoroso: nel valutare la sussistenza dell’attenuante della particolare tenuità, il primo e insindacabile parametro è il valore del bene oggetto del reato.
I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale, che aveva negato l’attenuante proprio sulla base del ‘non esiguo valore dell’autovettura ricettata’. Con questa pronuncia, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Valore del Bene nella Ricettazione e Tenuità del Fatto
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla gerarchia dei criteri di valutazione per l’attenuante speciale. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il valore del bene, nel reato di ricettazione, agisce come un filtro preliminare.
Il principio applicato è il seguente:
1. Valore non esiguo: Se il valore economico del bene non è scarso, l’attenuante della particolare tenuità del fatto deve essere sempre esclusa. La valutazione del giudice si ferma qui, senza poter considerare altri elementi.
2. Valore esiguo: Solo se viene accertata la ‘lieve consistenza economica’ del bene, il giudice può e deve procedere a una valutazione più ampia. In questa seconda fase, si possono considerare gli ulteriori parametri indicati dall’articolo 133 del codice penale, quali l’entità del profitto effettivamente conseguito e la capacità a delinquere dell’agente.
In sostanza, il valore del bene non è un semplice elemento tra tanti, ma una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per poter accedere all’attenuante. Nel caso specifico, il valore dell’automobile è stato ritenuto abbastanza significativo da chiudere la porta a qualsiasi ulteriore valutazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro per chi opera nel diritto penale. Nella difesa per un caso di ricettazione, la strategia non può prescindere da un’attenta analisi del valore economico del bene contestato. Se tale valore supera una soglia di modesta entità, insistere sul riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto si rivela una strada quasi certamente destinata al fallimento.
La decisione consolida un orientamento che mira a riservare il beneficio a situazioni di effettivo e oggettivo disvalore minimo, evitando che l’attenuante venga applicata a fatti che, pur in contesti soggettivi particolari, hanno comunque ad oggetto beni di rilevante valore economico. Per gli operatori del diritto, ciò significa concentrare le argomentazioni difensive su altri aspetti del processo quando il valore del bene ricettato non è oggettivamente trascurabile.
Nel reato di ricettazione, quando si può applicare l’attenuante della particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, l’attenuante può essere considerata solo se il bene ricettato ha una lieve consistenza economica. Se il valore non è esiguo, l’attenuante deve essere sempre esclusa.
Il valore del bene è l’unico criterio per valutare la tenuità del fatto nella ricettazione?
No, ma è il primo e fondamentale. Se il valore del bene non è esiguo, la valutazione si ferma e l’attenuante non si applica. Solo se il valore è lieve, il giudice può procedere a valutare altri parametri, come l’entità del profitto e la capacità a delinquere dell’agente (art. 133 c.p.).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello?
Se il ricorso è meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte dalla corte precedente senza presentare nuovi argomenti validi, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31390 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31390 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANICATTI’ il 12/08/1987
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che reiterativo di profili di censura già svolti in appello e g adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 6 della impugnata sentenza) che ha posto a fondamento del diniego il non esiguo valore dell’autovettura ricettata, facendo così corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obiettivo del fatto (l’entità del profi a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente. (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, COGNOME, Rv. 252286);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.