Ricettazione e tenuità del fatto: i limiti del ricorso in Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricettazione e tenuità del fatto, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità e sui criteri per l’applicazione di una specifica circostanza attenuante. La decisione sottolinea il rigore con cui devono essere formulate le censure al giudice di merito e ribadisce principi consolidati in materia.
Il caso: un ricorso contro la condanna per ricettazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’imputato ha sollevato due principali motivi di doglianza dinanzi alla Corte di Cassazione.
In primo luogo, ha contestato l’affermazione della sua responsabilità, deducendo una violazione di legge e un vizio di motivazione. In secondo luogo, ha lamentato la mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, prevista specificamente per il reato di ricettazione.
L’analisi della Corte: perché il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, analizzando separatamente i due motivi proposti.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, i giudici hanno rilevato una duplice criticità. Da un lato, le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una pedissequa reiterazione di quelle già presentate e respinte in appello, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo rende il motivo non specifico, ma solo apparente. Dall’altro, il ricorrente cercava di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità, dove la Corte di Cassazione può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare il merito della vicenda.
Ricettazione e tenuità del fatto: la valutazione dell’attenuante
Anche il secondo motivo, riguardante la mancata concessione dell’attenuante della ricettazione e tenuità del fatto, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito, i quali avevano adeguatamente motivato il loro diniego.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: nella valutazione di questa attenuante, il valore economico del bene ricettato è un elemento concorrente ma con un ruolo sussidiario. Se il valore del bene non è esiguo, l’attenuante deve essere sempre esclusa. Al contrario, se si accerta la lieve consistenza economica del bene, il giudice può procedere a valutare gli altri parametri indicati dall’art. 133 del codice penale, come l’entità del profitto e la capacità a delinquere dell’agente.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati sia in materia processuale che sostanziale. La declaratoria di inammissibilità del primo motivo si basa sulla necessità che il ricorso per Cassazione sia specifico e critico nei confronti della decisione impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse difese già svolte, ma occorre individuare con precisione i vizi logici o giuridici che inficerebbero la sentenza di secondo grado. L’impossibilità di una ‘rilettura’ dei fatti è un caposaldo del giudizio di legittimità, che mira a garantire l’uniforme interpretazione della legge e non a trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito.
Sul secondo motivo, la Corte ha rafforzato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione per l’attenuante della particolare tenuità del fatto segue un percorso logico a due fasi. La prima, pregiudiziale, è l’accertamento del valore del bene: se non è modesto, l’analisi si arresta e l’attenuante è negata. Solo se il valore è esiguo, si passa alla seconda fase, che consiste nella valutazione complessiva del fatto, considerando sia il profilo oggettivo (come il profitto conseguito) sia quello soggettivo (la personalità dell’imputato).
Conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’attenta analisi critica della sentenza impugnata, evitando la mera riproposizione di argomenti già vagliati. Un ricorso generico o ripetitivo è destinato all’inammissibilità.
In secondo luogo, chiarisce in modo inequivocabile i criteri per l’applicazione dell’attenuante nel reato di ricettazione. La modesta entità del valore del bene è una condizione necessaria ma non sufficiente per il suo riconoscimento. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica che, anche nel richiedere benefici di legge, si confronti con i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione per ricettazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata, oppure quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Quali sono i criteri per concedere l’attenuante della particolare tenuità del fatto nel reato di ricettazione?
La concessione dell’attenuante richiede una valutazione a due passaggi. Prima si valuta il valore economico del bene: se non è esiguo, l’attenuante è esclusa. Se è esiguo, si passa a considerare gli altri parametri dell’art. 133 c.p., come l’entità del profitto e la capacità a delinquere dell’agente.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma non può effettuare una nuova ricostruzione o valutazione dei fatti del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31473 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31473 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 10/07/1992
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascri al ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, da un lato, è fonda su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare privi di un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti; dall’altro, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudi merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le rag del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ d elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha congruamente esplicato le ragioni poste a base del diniego (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, in base ai quali, in tema di ricettazion valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri d apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profil obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinq dell’agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
61-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.