Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2151 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2151 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, senza alcun reale confronto con la sentenza impugnata (si vedano le pagine 7 e 8) ove è dato che gli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio avevano evidenziato tanto il possesso da parte dell’imputato dei due titoli di credito compendio di furto ed utilizzati per il compimento di una truffa, quanto la sua consapevolezza in merito alla illecita provenienza degli stessi, con conseguente integrazione del delitto di ricettazione sotto al profilo materiale e soggettivo;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. è anch’esso meramente reiterativo della censura proposta con i motivi di appello e, comunque manifestamente infondato; che invero, nell’escludere la diminuente in parola la Corte ha evidenziato, da un lato, il valore degli assegni ricettati ed utilizzati pe compiere una truffa da cui era derivato un ingiusto profitto pari a 10.000,00 euro e, dall’altro, i precedenti penali anche specifici, in linea con il principio di di affermato da questa Corte, secondo cui «In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a q soggettivo della capacità a delinquere dell’agente» (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, alla mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche nella massima estensione e alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato;
che, invero, con particolare riguardo alla prima censura, la Corte territoriale ha ripercorso le pregresse condanne penali da cui è attinto l’imputato evidenziando la natura dei reati commessi, la loro sequenza temporale e la breve distanza rispetto al fatto oggetto di giudizio, ritenuto pertanto espressivo di accresciuta
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capacità a delinquere; tale assunto è in linea con il principio di diritto dettato dall Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza.
che l’invocato giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche è precluso dal disposto di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen.
che, quanto alla dosimetria della pena, la componente detentiva corrisponde al minimo edittale applicabile (anni due di reclusione), mentre quella pecuniaria poco si discosta dalla soglia minima ed è stata implicitamente ritenuta laddove si è evidenziato il ragguardevole disvalore del fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.