Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1280 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1280 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/11/2021 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del COGNOME NOME Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.
udito il difensore
AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO in difesa di NOME insiste per l’accoglimento riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare di provenienza furtiva corpo del reato del delitto di ricettazione, emesso dal PM presso il Tribunale di Locri in data 27 ottobre 2021.
Propone ricorso per cassazione l’indagato COGNOME NOME,
2.1. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la sostanziale apparenza della motivazione in punto sussistenza delle esigenze cautelari posto che nel caso di specie sussisterebbero unicamente formule di stile di portata del tutto generica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, soggetto trovato in possesso di un bene di provenienza furtiva, non contesta la sussistenza del fumus commissi delicti.
Tale circostanza determina la mancata contestazione in ordine al fatto che l’unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione del bene sia la vittima del furto e la conseguente impossibilità di una restituzione a proprio favore.
Ne discende quindi la mancanza di un interesse concreto alla proposizione del ricorso.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presi nte