Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21735 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 26/12/1986
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, oltre a riprodurre profili di censura già dedotti in appello e puntualmente vagliati e disattesi dalla Corte di merito – cosicché gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso – risulta altresì manifestamente infondato, a fronte della lineare e logica motivazione con cui, facendo corretta applicazione dei richiamati principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, si è congruamente rilevata la sussistenza, non solo dell’elemento materiale, ma anche di quello soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. e conseguente impossibilità di riqualificare il fatto ascritto al ricorrente ai sensi dell’art. 712 cod. pen. (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza);
che in particolare la Corte ha correttamente respinto l’istanza di riqualificare la condotta ai sensi dell’art. 712 cod.pen. valorizzando l’assenza di elementi da cui desumere tale diversa qualificazione della condotta, anche alla stregua del verbale di interrogatorio acquisito, in cui l’imputato ha sostenuto di essersi impossessato del cellulare ritenendolo smarrito, e con l’intento di restituirlo al proprietario, cos smentendo anche l’assunto difensivo;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui, reiterando ancora una volta censure già prospettate con l’atto di gravame, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen., oltre che manifestamente infondato, è privo di specificità, non essendo connotato da un effettivo confronto con la corretta e logica argomentazione posta a fondamento della ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto nel caso di specie (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove si sono evidenziate come cause ostative all’operatività di detta esimente le modalità dell’azione delittuosa, le circostanze dell’acquisto del possesso del telefono cellulare e i precedenti penali specifici a carico del ricorrente);
osservato, infine, che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici posto a base del diniego una congrua motivazione incensurabile in questa sede, poichè esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui l’omesso riconoscimento delle suddette attenuanti
può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv.
281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071
del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.