Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11917 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DOLO il 12/06/1970
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del COGNOME;tituto
Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inamm del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, parziallmente riformando la sentenza del Tribunale di Venezia, emessa il 13 novembre 2018, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di ricettazione ascrittogli perché estinto per prescrizione, confermi: ndo le statuizioni civili previa riduzione dell’importo del risarcimento del danno euro diecimila.
Il reato aveva ad oggetto la ricezione, in concorso con COGNOME NOME, d un macchinario chiamato vibroinfissore del valore di euro 83.000, provenienti: da furto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte escluso ogni profilo di responsabilità del ricorrente ai fini della conferma delle statuizioni La Corte avrebbe immotivatamente attribuito credibilità alle dichiarazioni [lena persona offesa nonostante costei fosse portatrice di un interesse all’esito del giudizio per essersi costituita parte civile.
La conferma della responsabilità del ricorrente si sarebbe basata solc ;ulle dichiarazioni della vittima, che non aveva indicato alcuna co otta particolarmente significativa riguardo alla consapevolezza dell’imputato in or dine alla provenienza illecita del macchinario, la cui ricezione e tentativ D di commercializzazione erano da riferirsi esclusivamente al coimputato non appellante COGNOME NOMECOGNOME condannato in primo grado, unica persona ad vere dimestichezza con tal genere di macchinario, al contrario del ricorrente che era soltanto un giardiniere e che era rimasto coinvolto nella vicenda quale cr -ic: itore del INDIRIZZO, auspicando che questi riuscisse a vendere il bene.
Non sarebbe stata considerata la deposizione a discarico del teste COGNOME che aveva avuto contatti con il ricorrente ed il correo COGNOMEsenza percepire 31cun atteggiamento losco del primo o la sua partecipazione al tentativo del secor do di vendergli il macchinario.
Neanche sarebbe stato adeguatamente valutato quanto riferito dal teste (z lletto circa il fatto che a rubare il macchinario era stato il solo COGNOME, che ne aveva curato anche il trasporto ed il nascondimento in un capannone di sua proprietà. Ed ancora, il teste difensivo COGNOME avrebbe escluso ogni responsabili1à del ricorrente.
La Corte, inoltre, non avrebbe valutato le censura contenuta nei motivi aggiunti di appello in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come incauto acquisto, parcellizzando la lettura delle risultanze processuali;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno accordato alla parte civile, laddove la Corte si E;;; rebbe adagiata su quanto sostenuto in proposito dalla interessata, attraverso u GLYPH mera addizione di danno patrimoniale e danno morale senza individuazione di alcun criterio e senza considerare l’assenza di prova di un nocumento effetti ci patito dalla vittima, il cui mancato utilizzo del macchinario si era protratto per un tempo limitato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, il ricorrente censura il percorso motivazionale r. ella Corte di appello a proposito del coinvolgimento del ricorrente ai fini :Iella affermazione della sua responsabilità civile, senza tenere conto di alcune dEcisive circostanze; in particolare, in ordine al fatto che le dichiarazioni della vit :im erano state ritenute attendibili perché riscontrate da quelle del testimone NOME;11 etto e dalle dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie del correo COGNOME, )Itre che dalla percezione visiva avuta dalle forze dell’ordine dell’incontro avvenuto per visionare il macchinario di provenienza furtiva tra la persona offe3a e l’imputato.
L’insieme di questi elementi, che il ricorso offusca, rende ragiore del convincimento della Corte in ordine alla compromissione del ricorrente nel fatto quale socio del Borgato, con piena consapevolezza della provenienza illec il:3 del bene della quale egli stesso aveva avvertito la vittima e che giustificava la ve idita ad un prezzo irrisorio.
Tale stato soggettivo doloso è servito alla Corte per escludere ogni più be navola qualificazione giuridica del fatto illecito originariamente contestato in termini di ricettazione.
La sentenza, peraltro, si è fatta carico di confutare anche le argomentnzioni difensive ed il portato testimoniale a discarico, la cui valenza non significa :iva è stata rapportata all’insieme delle prove favorevoli all’accusa e sulle quali il ricorso sorvola.
Quanto al secondo motivo, la Corte di appello – peraltro sensibili nente riducendo l’entità complessiva del risarcimento del danno rispetto al primD grado di giudizio – ha offerto una valutazione del danno patrimoniale subito dal a parte civile indicandone il criterio di riferimento, costituito dalla interruzione del lavorazioni che la vittima stava effettuando con il macchinario sottrattole, ;icché le diverse valutazioni difensive ineriscono al merito del giudizio.
In ordine alla quota di danno morale, deve ricordarsi che, in tema di risarzi mento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non pi iò che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivEu ionale mediante l’indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticarnente i calcoli dell’ammontare del risarcimento (Sez. 1, n. 44477 del 25/10(2024, COGNOME, Rv. 287154 – 01; Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 01).
hl/
Il fatto materiale preso in considerazione dalla Corte di appello è quello inci a proposito della quantificazione del danno patrimoniale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre mi alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello sti;s ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 25/02/2025.