Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1575 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1575 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPITANEO DONATO nato a FASANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 28922/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando di primo grado emessa nei confronti di NOME COGNOME ha assolto l’imputato per il r al capo D) ed ha confermato la condanna in relazione ai reati di ricettazione, res pubblico ufficiale e danneggiamento, rideterrninanclo per l’effetto la pena in compl cinque e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
L’ imputato, a mezzo difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione sei motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione stante l’assenza di elementi idonei a co responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione;
violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della resp dell’imputato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, difettando la prov soggettivo e dell’elemento oggettivo;
violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della resp dell’imputato per il reato di danneggiamento, difettando la prova dell’elemento s dell’elemento oggettivo;
violazione di legge e vizio motivazione quanto al riconoscimento della contestata re
violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla mancata concessione del circostanze attenuanti generiche;
violazione di legge e vizio motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio disposto aumento per la continuazione.
Il ricorso è inammissibile.
I primi tre motivi – da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi – so aspecifici, meramente reiterativi di questioni in fatto già oggetto di congrua valutaz dei giudici di merito e, comunque, manifestamente infondati.
Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione de merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quind all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista alternativa.
Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura gi sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico compless
argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure p dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e nella va elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai gi grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contradditto ritenuto il ricorrente responsabile di tutti i reati contestati di ricettazione, resist ufficiale e danneggiamento per come emerso sulla scorta del verbale cli arresto, della dei C.C. e di quanto riferito dai testi escussi (v. sent. di primo grado ff. 1-5 e 7 appello ff. 5-6).
Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa s alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra, le ce essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di appaiono del tutto infondate.
3.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel la medesima censura oggi reiterata, ha confermato quanto argomentato dal giudice d grado in ordine al fatto che i reati in contestazione costituivano un indice certo de pericolosità dell’imputato nei cui confronti le precedenti condanne non avevano de alcun effetto deterrente (v. sent. di primo grado f.8 nonché sent. di appello ff. 6).
3.3. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento riferimento, fra l’altro, alla particolare gravità della condotta ed ai prece ricorrente.
Va ribadito che la Suprema Corte ha, d’altronde, più volte affermato che ai fini dell’ RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esami sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad e Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691).
3.4. Anche l’ ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1 ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. ipotesi che – nel caso di specie – non ricorre.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammis declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.
del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricors determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
e Estensore GLYPH
Il Presidente