Ricettazione e querela: la Cassazione chiarisce i confini della procedibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande interesse pratico: il rapporto tra il reato di ricettazione e querela per il reato presupposto. La pronuncia chiarisce che la punibilità per la ricettazione non dipende dalla procedibilità del delitto da cui provengono i beni, come il furto. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sia sulla natura autonoma del reato di ricettazione sia sui limiti dei motivi di ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Messina, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. L’imputato ha basato la sua difesa davanti alla Suprema Corte su due principali motivi di doglianza, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso: Focus sulla Ricettazione e Querela
Il ricorrente ha articolato il suo appello su due argomenti principali:
1. Mancanza della condizione di procedibilità: Il primo motivo, e il più rilevante ai fini della nostra analisi, contestava l’errata applicazione della legge penale. Secondo la difesa, mancava una condizione essenziale per procedere, ovvero la querela per il reato presupposto (presumibilmente un furto). La tesi era che, senza una querela valida per il furto, non si potesse procedere neppure per la conseguente ricettazione.
2. Mancata concessione delle attenuanti: Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dalla legge, in particolare quella del danno di speciale tenuità e la fattispecie lieve di ricettazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le argomentazioni dei giudici sono state chiare e fondate su principi consolidati del diritto penale e processuale.
Inammissibilità del Motivo sulla Procedibilità
Riguardo al primo punto, la Corte ha rilevato un vizio procedurale insuperabile. La questione relativa alla mancanza della querela per il reato presupposto era stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Questo, secondo i giudici, costituisce una violazione del principio della “catena devolutiva”, secondo cui in Cassazione si possono discutere solo le questioni già affrontate nei gradi di merito. Introdurre un motivo nuovo crea una “frattura insanabile” e viola l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Oltre all’aspetto procedurale, la Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio sostanziale fondamentale: il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto non è punibile per mancanza di querela. La ricettazione e querela del reato-fonte sono due concetti giuridicamente distinti. L’autonomia del reato di ricettazione fa sì che la sua esistenza non sia condizionata dalla punibilità concreta del delitto da cui la merce proviene.
Rigetto del Motivo sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per negare le attenuanti. I giudici di legittimità hanno ricordato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione, come avvenuto nel caso di specie.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma due principi cardine del nostro ordinamento. In primo luogo, il reato di ricettazione è pienamente autonomo rispetto alle vicende procedurali del reato presupposto; la sua punibilità non viene meno se per il furto manca la querela della persona offesa. In secondo luogo, viene rafforzato il rigore processuale che impedisce di introdurre per la prima volta in Cassazione argomenti difensivi non discussi nei precedenti gradi di giudizio. La sentenza, dichiarando il ricorso inammissibile, ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione la mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela, per il reato presupposto?
No, la Corte ha stabilito che proporre un motivo di ricorso per la prima volta in sede di legittimità è inammissibile perché crea una frattura insanabile della catena devolutiva, in violazione dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Il reato di ricettazione sussiste anche se il reato presupposto, come il furto, non è punibile per mancanza di querela?
Sì, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto non è punibile per difetto di querela. La relazione tra ricettazione e querela per il reato-fonte è tale che la mancanza della seconda non influisce sulla sussistenza del primo.
Per negare le circostanze attenuanti, il giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No, secondo la Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28962 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
WELANDAGE NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, le cui ragioni sono state ribadite con memoria, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione della legge penale per mancanza della condizione di procedibilità nel reat presupposto delle fattispecie criminose ai capi b) ed e), non è consentito quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità con insanabile fratt della catena devolutiva e violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
a ciò si aggiunge che è incontestato che il delitto di ricettazione sussiste a quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile difetto di querela (tra le altre: Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’ad 62, comma 1 n. 2 e de fattispecie lieve di cui all’art 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infond in presenza di una motivazione, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, esent da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Cor secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego de concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elemen favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suff che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanen disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ki ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024,
Il Consigliere Estensore
Il Pr