Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 886 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 886 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il fatto non sussiste, l’annullamento con rinvio nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla sospensione condizionale della pena, e dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME;
lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’assoluzione degli imputati o, in subordine, la concessione agli stessi della sospensione condizionale della pena;
lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 15 luglio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati dichiarati responsabili del reato di ricettazione relativo ad una coppia di marmitte ed NOME COGNOME anche del reato di ricettazione di una macchina fotografica.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, eccependo il travisamento della prova per quanto riguardava la posizione di NOME COGNOME, posto che, contrariamente a quanto scritto nella motivazione della sentenza impugnata, NOME COGNOME aveva riferito che COGNOME aveva consegnato a lui le marmitte di cui al capo di imputazione, e che NOME non era neppure presente, circostanze riferite negli stessi termini anche dal teste COGNOME; neppure la persona offesa NOME aveva saputo dire con chi avesse parlato quando si era recato nell’officina.
1.2 Il difensore osserva che altro travisamento della prova era costituito dall’avere la Corte di appello accertato la sussistenza dell’elemento psicologico del reato riportando un risultato probatoho diverso da quello acquisito in dibattimento, come risultante dai verbali di udienza del 29 gennaio 2016 e 3 febbraio 2014, ed avendo omesso la valutazione delle ulteriori risultanze probatorie confermanti il predetto travisamento; non era iinratti i vero che non fossero state date spiegazioni sulla ricezione dei beni.
1.3 II difensore lamenta inosservanza elo erronea applicazione della legge penale con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 154 comma 1 e 133 cod.pen., per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.
1.4 II difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.
1.5 II difensore presentava poi conclusioni scritte, con le quali chiedeva l’assoluzione degli imputati o, in subordine, la concessione agli stessi della sospensione condizionale della pena.
Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME.
2.1 II difensore lamenta che non si era proceduto ad una indagine specifica, diretta a verificare se nella condotta del ricorrente fosse o meno presente il dolo richiesto dall’ipotesi criminosa prevista dall’art. 648 cod.pen., e
non era stata forita alcuna indicazione degli elementi probatori in base ai quali era possibile affermare che il ricorrente fosse consapevole della provenienza illecita della marmitte; erano poi state valorizzate le dichiarazioni del coimputato NOME COGNOME, senza sottoporre le medesime al vaglio di credibilità e attendibilità imposto dall’art. 192 cod.proc.pen.; inoltre, laCorte di appello aveva taciuto anche sulla segnalata forte discrasia tra quanto dichiarato dalla persona offesa e quanto riferito dal predetto COGNOME.
2.2. Analoghe censure venivano riproposte per quanto riguardava il reato di cui al capo B), posto che anche in questo caso non vi era stato alcun accertamento dal quale ricavare che l’imputato avesse avuto effettiva contezza o, quantomeno, il ragionevole dubbio, che i beni non avessero origine lecita.
2.3. Il difensore lamenta la mancanza di motivazione relativamente al rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche
2.4 II difensore presentava conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso.
Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il fatto non sussiste, l’annullamento con rinvio nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla sospensione condizionale della pena, e dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato.
1.1 Si deve premettere che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati d giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.
Nel caso in esame, entrambi i giudici di merito hanno fondato la dichiarazione di responsabilità di NOME COGNOME su una prova inesistente, ritenendo che NOME COGNOME avrebbe dichiarato che COGNOME aveva consegnato ad NOME COGNOME le marmitte di cui al capo a); tale affermazione non è mai
stata fatta, posto che in più occasioni (pag.5, 7 e 8 verbale di udienza del 29 gennaio 2016 ) NOME COGNOME ha riferito che COGNOME aveva parlato con lui e lasciato le marmitte davanti alla porta dell’officina; circostanza, peraltro confermata dal teste COGNOME (pag. 21 e 23 verbale di udienza del 29 gennaio 2016) / che ha precisato come al momento del colloquio tra NOME COGNOME e COGNOME, NOME COGNOME non era presente (pag.28 e 32 verbale di udienza del 29 gennaio 2016), ma era soltanto “nei pressi” dell’officina nel senso che, come dichiarato dal teste, “veniva, andava”; pertanto, contrariamente a quanto scritto nelle sentenze di merito, nessun contatto vi è stato tra COGNOME ed NOME COGNOME, per cui non vi è alcuna prova di un suo intervento nella ricezione delle marmitte oggetto di furto; si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, per non avere l’imputato commesso il fatto.
2.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato soltanto relativamente al motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
2.1 Quanto infatti ai rimanenti motivi di ricorso, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006 Ud. (dep. 27/09/2006 ) Rv. 234910); la novella dell’art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell’art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell’ite ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell’eventuale travisamento della prova, che consiste nell’utilizzazione di una prova inesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Ud.,dep. 05/10/2006, Rv. 234364).
Nel caso in esame il ricorrente chiede una nuova valutazione delle prove acquisite, sovrapponendo proprie considerazioni a quelle della Corte di appello, che ha motivato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato osservando che NOME COGNOME ricevette le marmitte di cui al capo di imputazione da un soggetto non qualificatosi come proprietario delle stesse ma che sapeva raccogliere materiale in giro, in assenza di qualsiasi documentazione fiscale, tutte circostanze che dovevano renderlo edotto della provenienza delittuosa dei beni.
1.2 La mancata concessione della sospensione condizionale della pena è invece stata motivata soltanto con riferimento all’atteggiamento processuale dell’imputato, motivazione assolutamente insufficiente, non potendosi ritenere che l’imputato abbia il dovere di confessare per ottenere il beneficio e non potendosi ricavare dalla sola mancata confessione una prognosi sfavorevole sulla intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica; si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è inammissibile.
2.1 Quanto al reato di ricettazione contestato al capo a), la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni del coimputato NOME COGNOME, precise nell’indicare COGNOME come il soggetto che gli aveva portato le marmitte.
2.2 Relativamente alla ricettazione di cui al capo b), la macchina fotografica e i componenti aggiuntivi oggetto del furto ai danni della persona offesa COGNOME sono stati trovati a casa di COGNOME in seguito a perquisizione domiciliare; su tali oggetti, così come sulle marmitte, nessuna spiegazione è stata fornita da COGNOME, per cui anche in questo caso correttamente è stato ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all’imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l’assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall’imputato, che, s esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto.
2.3 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la motivazione contenuta nella pagina 8 della sentenza impugnata è esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinellli Rv. 271269)
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti d: COGNOME NOME per non aver commesso il fatto.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente a diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizi sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dic inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/11/2022