Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10090 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10090 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 01/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 01/07/2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 20/11/2024 dal Tribunale di Napoli di condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. accertato in data antecedente e prossima all’08/11/2015.
2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 351 e proc. pen.; in particolare, la difesa assume che la Corte territoriale ha fondato l’affermazion penale responsabilità dell’imputata sulle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di sommari informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria e fatte transitare nel fascicolo del dibatt previo consenso del difensore d’ufficio (si veda il “verbale di sommarie informazioni re dall’imputata in data 19/09/2016”, come richiamato dalla Corte territoriale a p. 2 dell’impugna sentenza); assume la difesa che la ricorrente avrebbe dovuto essere sentita sin dall’inizio qualità di persona sottoposta alle indagini, in presenza di un elemento altamente indiziante suo carico, ossia la titolarità del conto corrente sul quale è stato versato l’assegno di proveni delittuosa di cui al capo di imputazione, con la conseguenza che le sue dichiarazioni, ai sen dell’art. 63 comma2, cod. proc. pen., non possono essere utilizzate.
CONSIDERATO ION DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va evidenziato che, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale dà atto che, su accordo delle parti, è stata acquisita la documentazione consistente nella denuncia-querela nell’informativa dei carabinieri e nelle s.i.t. rese alla p.g. dall’imputata, nelle quali la s ammesso di avere acquistato l’assegno alla stazione ferroviaria di Napoli da un soggetto sconosciuto per la somma di euro 50,00 e di averlo versato sul proprio conto corrente.
2.1. Premesso che i motivi di appello vertevano soltanto sull’assoluzione per intervenuta abrogazione del reato di cui all’art. 485 cod. pen. e sulla riduzione della pena, senza devolve anche l’inutilizzabilità delle s.i.t rese dall’imputata, va ad ogni buon conto rilevato prescindere dall’utilizzabilità o meno delle predette dichiarazioni, la conclusione difensiva si p in palese contrasto con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in tema di di resistenza. Secondo il costante orientamento di legittimità condiviso e ribadito dal Collegi in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compend indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedi impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); la parte deve, dunque, illustrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione dello specifico elemento a carico, ai fini cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimame diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risult risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829-01; Sez. 6, n. 1219
del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278123-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303-01). Orbene, non può dirsi che, nella specie, la ricorrente abbia adempiuto all’onere di effettuare la c.d. “prova di resistenza”, essendosi limitata a dedurre l’inutiliz delle s.i.t rese dalla stessa senza puntualmente enucleare le ragioni per cui le stesse avrebber costituito l’unico elemento fondante la responsabilità penale. Al contrario, ricorre nella speci prova documentale: l’assegno in questione è di provenienza furtiva, in quanto oggetto di clonazione, come da denuncia presentata in data 18/11/2015 da COGNOME NOME, e l’imputata lo ha versato sul proprio conto corrente; nè risulta dedotta una ricostruzione alternativa a quel ritenuta in sentenza.
2.2. E’, inoltre, manifestamente infondato il motivo relativo alla dedotta abrogazione dell’ 485 cod. pen., in quanto la Corte territoriale ha diffusamente spiegato (p.3, sentenz impugnata), in coerenza con la giurisprudenza formatasi in tema di abolitio criminis, che la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificaz conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazi provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l’eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo sensi dell’art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusi riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (tra altre: Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 – 01).
3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presid nte