Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8776 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8776 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME, nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d’appello di Bari; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria in data 1° febbraio 2026, con la quale si insiste per la diversa ed alternativa valutazione della prova ed apprezzamento delle emergenze dibattimentali.
rilevato che il primo motivo di ricorso proposto, che contesta la violazione della legge sostanziale e processuale (per la inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni autoincriminanti) in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’articolo 648 cod. pen., non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità, giacchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4);
che , esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di accesso al sito di stoccaggio della refurtiva non Ł argomento decisivo, non superando la c.d. prova di resistenza, costituita da tutti gli altri elementi sui quali la Corte di merito ha fondato il convincimento consonante a quello del giudice di primo grado; il motivo di ricorso Ł pertanto aspecifico;
considerato che, il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ogni sua forma e la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato nella ipotesi di favoreggiamento, Ł generico, perchØ in sede di legittimità non Ł censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
che , il terzo motivo di ricorso, che censura il trattamento sanzionatorio irrogato non Ł
Ord. n. sez. 2575/2026
CC – 17/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO
consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che , nella specie, l’onere argomentativo del giudice Ł stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 e 8);
rilevato altresì che, il primo motivo di ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’articolo 648 cod. pen., in particolare con riferimento all’elemento soggettivo del reato, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha chiarito come l’imputato non abbia offerto alcuna alternativa ricostruzione, nØ giustificato la riscontrata detenzione della res (si vedano in particolare pag. 5 e 6);
che , il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato e la mancata concessione delle invocate attenuanti generiche con bilanciamento di prevalenza sulla contestata recidiva, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie l’onere argomentativo del giudice Ł adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la natura della res oggetto del reato; la gravità del reato commesso; la personalità dell’imputato; oltre che i precedenti rivenienti dalle condanne irrevocabili in data antecedente alla vicenda scrutinata (si vedano, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
che la Corte territoriale ha infine argomentato (ultimo capoverso di pag. 7, con prosieguo a pag. 8) il diniego di accesso alla sanzione sostitutiva di carattere domiciliare richiesta con i motivi aggiunti, valorizzando l’inclinazione a delinquere abituale, la redditività dei delitti commessi, la contiguità con ambienti criminali di settore, tutti elementi questi che inducono a dubitare fortemente della capacità di contenersi nel disciplinare la detenzione autorestrittiva;
ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME