Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 446 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 446 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Campobasso il DATA_NASCITA, rappresentato e assistito di fiducia dall’AVV_NOTAIO avverso la sentenza emessa in data 15/05/2025 dalla Corte di appello di Campobasso
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con le quali la Sostituta Procuratrice generale, NOME
COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
preso atto che l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 14/12/2023 dal Tribunale di Campobasso, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena a lui inflitta in un anno mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi che si illustrano nei limiti necessari per la decisione.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle testimonianze rese da NOME COGNOME e da NOME COGNOME che sono del tutto inconciliabili tra loro il cui contenuto sarebbe stato travisato.
La Corte di appello ha ritenuto tali portati dichiarativi univoci ed idonei a fondare il giudizio di responsabilità poiché dagli stessi emergeva che i beni ricettati indicati in imputazione erano stati occultati personalmente dall’imputato presso il garage di proprietà di NOME ove poi erano stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria.
In realtà, il teste COGNOME aveva riferito in dibattimento che un tale NOME COGNOME (e non COGNOME) gli aveva comunicato di avere ricevuto in custodia dall’imputato il visore era oggetto di ricerche; COGNOME, dal canto suo, aveva dichiarato che tale oggetto era stato collocato nella sua autorimessa da una persona a lui sconosciuta e che erano stati i funzionari della Polizia di Stato, nel corso della audizione disposta in sede di indagini, a dirgli che il soggetto in questione si identific ava nell’odierno ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 , lett. e), cod. proc. pen, la manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione che poggia su elementi non veritieri.
Rileva la difesa ricorrente che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, i beni asseritamente ricettati non avevano caratteristiche tali da farne comprendere la loro provenienza illecita; non vi è comunque prova che fossero stati occultati dall’imputato all’interno del garage di COGNOME come già prospettato nel primo motivo di ricorso ; è erroneo affermare che COGNOME non avrebbe fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso degli stessi in quanto
questi ha sempre affermato di non averne mai avuto la disponibilità materiale non essendo colui che li aveva depositati nella autorimessa.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 , lett. e), cod. proc. pen, la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen. che la Corte di appello ha escluso fondandosi sugli elementi fattuali non veritieri, già richiamati nel secondo motivo di ricorso.
2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 . lett. b) e e), cod. proc. pen, la violazione dell’art. 56 legge n. 689 del 1981 e l’assenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero della detenzione domiciliare.
La Corte di appello ha fondato tale diniego sui precedenti penali di cui è gravato l’imputato che, tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità è un dato, di per sé solo, non sufficiente; peraltro, COGNOME , sino al gennaio 2024, è stato in regime di detenzione domiciliare concesso dal Tribunale di Sorveglianza (la relativa ordinanza è allegata al ricorso) e non si vede, pertanto, la ragione per la quale tale misura non possa essere applicata anche per il fatto oggetto del presente procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il travisamento delle prove che è oggetto del primo motivo di ricorso non è stato correttamente dedotto, sicchè la censura si appalesa generica e, come tale inammissibile.
In presenza di “doppia conforme” in punto di giudizio di responsabilità -che è il caso ricorrente nella specie -il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ( ex multis , Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258438-01; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258432-01).
Ebbene, con il primo motivo di appello (pagg. da 3 a 5), l’odierno ricorrente aveva semplicemente dedotto che la testimonianza resa da COGNOME in
dibattimento escludeva la responsabilità dell’imputato e che il narrato del testimone di polizia giudiziaria valorizzato dal Tribunale era inutilizzabile.
Il vizio di travisamento non è comunque scrutinabile anche sotto altro profilo. Ed invero, a ll’atto di impugnazione è stato allegato soltanto il verbale integrale delle dichiarazioni rese dal testimone di polizia giudiziaria NOME COGNOME ma non quello relativo alla deposizione di NOME COGNOME che consta di un estratto di 12 pagine ‘selezionate’ rispetto a lla trascrizione stenotipica composta da 18 fogli, così da non consentire l’apprezzamento del contenuto complessivo del secondo contributo dichiarativo e di compararlo con il primo al fine di verificarne non solo la loro inconciliabilità ma anche la sussistenza di un eventuale errore ‘sul significante’ nel quale sarebbe caduti i giudici di merito (non sul “significato”, atteso il divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova).
Assai singolare è la mancanza delle pagine da 5 a 7 della deposizione di NOME COGNOME che, come si ricava dalla precedente pag. 4, riguarda proprio l’individuazione dell’odierno ricorrente nel soggetto che aveva depositato nella autorimessa di proprietà del testimone i beni ricettati.
Ed invero, a fronte della affermazione di COGNOME, secondo la quale il nominativo del soggetto in questione (COGNOME) non era a lui noto ma gli sarebbe stato suggerito dalla polizia giudiziaria soggetto in questione, il Pubblico Ministero ha approfondito tale profilo rappresentandogli che, in sede di indagini, il suo apporto dichiarativo era stato ben più preciso. Gli esiti che ne sono conseguiti sul piano della ‘qualità’ dell a complessiva deposizione non sono, tuttavia, noti perché il verbale allegato al ricorso manca proprio di tale parte.
Va ricordato, al riguardo, il consolidato orientamento di legittimità, che si condivide e qui si ribadisce, secondo cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell’atto processuale (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 27643201; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, COGNOME, Rv. 263601-01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265053-01).
Il secondo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto correlati tra loro, sono inammissibili perchè, pur lamentandosi un vizio motivazionale, di fatto invocano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità ed una ‘rilettura’ degli elementi posti dalla Corte di appello a
fondamento della ritenuta sussistenza del dolo di ricettazione e della conseguente esclusione della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen.
Il Collegio di merito, dopo avere ricondotto la disponibilità dei beni oggetto di imputazione all’imputato (con un giudizio fondato su univoci apporti dichiarativi il cui travisamento non è possibile apprezzare per le ragioni indicate al paragrafo 1. del ‘considerato in diritto’), ha valorizzato congiuntamente più elementi che ha ritenuto dimostrativi della sua consapevolezza in ordine alla provenienza delittuosa degli stessi.
In tal senso, ha attribuito rilievo allo stato dei beni medesimi (ancora sigillati all’interno di una scatola), al fatto che essi erano stati occultati dallo stesso imputato occultati all’interno di un garage di proprietà di un soggetto terzo (come emerso dalla valutazione congiunta dei testimoni COGNOME e COGNOME) e alla assenza di giustificazione in ordine a tale possesso.
Tale costrutto motivazionale è privo di illogicità manifesta ed aderente all’ormai consolidato indirizzo ermeneutico, dettato dalla giurisprudenza di legittimità (e che qui si ribadisce) per cui, la circostanza che l’imputato abbia la disponibilità di un bene provento di delitto e non fornisca alcuna attendibile giustificazione in ordine a tale possesso, integra il dolo del delitto di ricettazione (pacificamente configurale anche nella forma eventuale), perché rivelatrice di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede ( ex multis , Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718-01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, COGNOME, Rv. 248265-01; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, COGNOME, Rv. 257983-01; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, COGNOME, Rv. 252285-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120-01). Si tratta di un principio che non costituisce una deroga alle regole vigenti nel processo penale in tema di onere della prova, e nemmeno un ” vulnus ” alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res , il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01). Non si richiede, in tal modo, all’imputato di provare la provenienza del possesso della cosa, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine di tale disponibilità, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice di merito e comunque valutabili dallo stesso secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914-01, in motivazione).
Va inoltre ricordato che il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall’art. 712
cod. pen. si fonda proprio sull’ elemento psicologico nel senso che, nel primo caso, l’agente – come nella specie hanno ritenuto i giudici di merito con motivazione esente da illogicità – ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all’agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l’origi ne del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, COGNOME, Rv. 238515-01; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 24632401; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, COGNOME, Rv. 257237-01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179-01).
E’ manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso con il quale si censura il diniego di applicazione di sanzione sostitutiva.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, da condursi, giusto il disposto di cui all’art. 58 legge n. 689 del 1981, con l’osservanza dei criteri dell’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01, in motivazione; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 1559 del 26/10/2023, dep. 2024, Almi, non mass.; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, COGNOME, Rv. 247853-01 con riferimento alle pene sostitutive ante novella d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato purché dalla loro valutazione – che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione – emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte, potendo trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti (Sez. 5, n. 24093/2025, cit.; Sez. 2 n. 45859 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287348-01).
La Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi osservando che l’imputato era gravato da plurime condanne, in gran parte per reati contro il patrimonio omologhi a quello oggetto di giudizio ed anche sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno e che tali dati erano sintomatici della spiccata propensione alla violazione di qualsivoglia obbligo impostogli dalla legge e dall’autorità, così da escludere una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizioni connesse alle pene sostitutive.
Il giudizio espresso nella sentenza in punto di personalità dell’imputato, dunque, non fa riferimento solo alla presenza di numerosi precedenti penali ma
anche al loro numero e natura, congiuntamente all ‘ulteriore dato della disposta applicazione di una misura di prevenzione personale che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza non ha considerato.
La difesa ricorrente non si confronta con detta motivazione che, in quanto specifica e adeguata, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031-01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende Così deciso il 04/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME