Ricettazione e prescrizione: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Un’importante ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce sui criteri di ammissibilità dei ricorsi e su questioni delicate come la ricettazione e prescrizione. Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, fornendo chiarimenti essenziali sulla natura della circostanza della speciale tenuità del fatto e sui limiti del sindacato di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre distinti motivi, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha articolato il proprio ricorso su tre argomentazioni principali:
1. Violazione di legge sulla prescrizione: Si lamentava che i giudici di merito non avessero correttamente motivato sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, legata all’ipotesi di speciale tenuità.
2. Errata qualificazione del fatto: Si contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, tipico della ricettazione, chiedendo una riqualificazione del fatto nel reato meno grave di incauto acquisto (art. 712 c.p.).
3. Errato bilanciamento delle circostanze: Si criticava il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva qualificata, ritenuto sfavorevole all’imputato.
L’Analisi della Corte di Cassazione su Ricettazione e Prescrizione
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo alla conclusione che nessuno di essi potesse trovare accoglimento, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Il Primo Motivo: La Questione della Prescrizione
Il punto centrale della decisione riguarda il nesso tra ricettazione e prescrizione. La difesa sosteneva che l’ipotesi di “speciale tenuità” del fatto (prevista dall’art. 648, comma 2, c.p.) dovesse essere considerata un’autonoma figura di reato, con un termine di prescrizione più breve. La Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi. Citando consolidata giurisprudenza, ha ribadito che la speciale tenuità non è un reato a sé, ma una circostanza attenuante. Di conseguenza, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, si deve fare riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi base del reato di ricettazione, senza tener conto dell’eventuale attenuante. La censura è stata quindi giudicata manifestamente infondata.
Il Secondo e Terzo Motivo: Questioni di Merito non Ammissibili
Per quanto riguarda la contestazione sul dolo e la richiesta di derubricazione, la Corte ha osservato che il motivo era formulato in termini non consentiti. Si trattava, infatti, di una pedissequa reiterazione di argomenti già esaminati e respinti con motivazione adeguata dalla Corte d’Appello. Il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito, ma serve a controllare la corretta applicazione della legge. Pertanto, doglianze che si risolvono in una critica alle valutazioni di fatto dei giudici precedenti sono inammissibili.
Anche il terzo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze, è stato giudicato infondato e generico. La Corte territoriale aveva correttamente bilanciato la recidiva qualificata con le attenuanti, giungendo a una pena congrua e vicina al minimo edittale, rendendo la decisione incensurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine del diritto processuale penale. In primo luogo, la distinzione tra reato autonomo e circostanza attenuante è cruciale per la corretta applicazione di istituti come la prescrizione. In secondo luogo, viene ribadito il perimetro invalicabile del giudizio di legittimità: la Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara: per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È necessario formulare censure specifiche, che attengano a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, senza sconfinare in una rivalutazione dei fatti. La decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un’impugnazione temeraria.
Come incide la circostanza della ‘speciale tenuità’ sulla prescrizione del reato di ricettazione?
Non incide affatto. La Corte di Cassazione ha stabilito che la speciale tenuità è una circostanza attenuante e non un’autonoma figura di reato. Pertanto, il termine di prescrizione si calcola sulla pena massima prevista per l’ipotesi base della ricettazione (art. 648 c.p.).
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove per contestare l’intenzione (dolo) dell’imputato?
No. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. La Corte non può rivalutare le prove o i fatti. Un motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni di fatto già esaminate e respinte dai giudici di merito è considerato inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43536 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa rileva l’omessa motivazione in punto di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato in quanto nessuna carenza motivazionale è ravvisabile nella sentenza oggetto di ricorso avendo invece il giudice di appello osservato che ‘la censura difensiva era destituita di ogni fondamento (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata) poiché “in tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base” (cfr., ex multis Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186; Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, COGNOME, Rv. 281675);
osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo di ricettazione e la correttezza della motivazione posta a base della mancata derubricazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. in quello di cui all’art. 71 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr., pagg. 4-5 della sentenza impugnata) dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso che ha sul punto motivato con argomentazioni tipicamente “di merito”;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l’esito del giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è manifestamente infondato e, prima ancora generico, non considerando quanto sostenuto dalla Corte territoriale in ordine alla possibilità di bilanciare la recidiva qualificata sia con le attenuant generiche che con quella contemplata nel quarto comma dell’art. 648 cod. pen., in tal modo correggendo la motivazione del Tribunale ma, nel contempo, condividendone il giudizio finale quanto alla entità della pena inflitta in misura prossima al minimo edittale;
che le conclusioni del giudice del merito (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata ove correttamente si afferma che la pena è congrua e prossima al minimo edittale) sono, pertanto, incensurabili e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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