Ricettazione e prescrizione: la Cassazione chiarisce il calcolo per la tenuità del fatto
L’interazione tra ricettazione e prescrizione rappresenta un tema cruciale nel diritto penale, specialmente quando entra in gioco l’ipotesi della ‘particolare tenuità’ del fatto. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un punto fondamentale: la qualificazione giuridica della ricettazione di lieve entità e le sue conseguenze sul calcolo dei termini per l’estinzione del reato.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, basando il suo calcolo su una errata interpretazione della norma. Vediamo nel dettaglio il percorso logico-giuridico seguito dai giudici.
Il caso: un ricorso per prescrizione del reato
Un soggetto, condannato per ricettazione in appello, proponeva ricorso per Cassazione sostenendo un unico motivo: la violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato. Secondo la tesi difensiva, il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere calcolato sulla base della cornice edittale prevista per la ricettazione di particolare tenuità, un’ipotesi che prevede una pena più mite. Se così fosse stato, il reato sarebbe risultato già prescritto al momento della decisione.
La questione sottoposta alla Corte era quindi netta: la ricettazione di particolare tenuità costituisce una figura autonoma di reato, con un proprio termine di prescrizione, o è semplicemente una circostanza attenuante del reato base?
La qualificazione della ricettazione di particolare tenuità
La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi del ricorrente, definendola ‘manifestamente infondata’. I giudici hanno richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità non è un reato autonomo, ma una circostanza attenuante speciale.
Questo significa che la struttura del reato rimane quella della ricettazione ‘ordinaria’. La ‘particolare tenuità’ del fatto agisce solo come un fattore di mitigazione della pena, da valutare in un secondo momento, ma non altera la natura giuridica del delitto contestato. Di conseguenza, non può influenzare gli elementi strutturali del reato, incluso il calcolo della prescrizione.
Ricettazione e prescrizione: come si calcolano i termini?
La corretta applicazione dei principi su ricettazione e prescrizione impone di seguire le regole generali dettate dall’articolo 157 del codice penale. Questa norma stabilisce che il tempo necessario a prescrivere un reato si calcola avendo riguardo alla pena massima stabilita dalla legge per il delitto stesso. È fondamentale notare che, nel compiere questo calcolo, non si deve tener conto delle circostanze attenuanti.
Poiché la particolare tenuità è, come visto, un’attenuante, essa non può essere considerata per determinare il termine di prescrizione. Il calcolo deve essere effettuato con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base di ricettazione. Applicando questo principio al caso di specie, il reato non risultava ancora estinto.
La decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che, per calcolare la prescrizione, è necessario guardare alla pena massima della fattispecie base del reato di ricettazione, senza considerare l’attenuante della particolare tenuità. Questo orientamento consolidato non è stato scalfito da recenti modifiche legislative, come il D.Lgs. 195/2021, che non hanno inciso sulla qualificazione giuridica della fattispecie. L’unico motivo di ricorso, basato su un presupposto giuridico errato, è stato quindi ritenuto manifestamente infondato, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
La decisione ribadisce un principio di diritto chiaro e di grande importanza pratica. La lieve entità del valore dei beni ricettati può portare a una pena più mite, ma non accorcia i tempi che lo Stato ha a disposizione per perseguire il colpevole. Questa ordinanza serve da monito: il calcolo della prescrizione è una questione tecnica che non ammette interpretazioni creative, ma richiede una rigorosa aderenza alla qualificazione giuridica del reato e delle sue circostanze, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. L’esito per il ricorrente è stato non solo il rigetto della sua istanza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La ricettazione di ‘particolare tenuità’ è un reato a sé stante?
No, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza richiamato nell’ordinanza, la ricettazione di particolare tenuità non costituisce un’autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante speciale.
Come si calcola il termine di prescrizione per la ricettazione di lieve entità?
Il termine di prescrizione si calcola con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base del reato di ricettazione, senza tener conto della diminuzione di pena derivante dalla circostanza attenuante della particolare tenuità.
Qual è l’esito di un ricorso basato su un calcolo errato della prescrizione come in questo caso?
Se il ricorso si basa su un unico motivo manifestamente infondato, come un errato calcolo della prescrizione contrario alla giurisprudenza consolidata, viene dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 151 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 151 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 15/02/1981
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine a mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione d particolare tenuità non costituisce un’autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto l’ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risulta anc prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186), senza che abbia in alcun modo inciso sulla qualificazione giuridica la modifica legislativa intervenuta a segui D.Igs. 195/2021;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Co GLYPH ere estensore
Il Presidente