Ricettazione e Prescrizione: L’Attenuante della Speciale Tenuità non Abbrevia i Tempi
Un’importante ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un tema cruciale del diritto penale: il rapporto tra ricettazione e prescrizione. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato, specificando come la circostanza attenuante del ‘fatto di speciale tenuità’ non possa essere utilizzata per abbreviare i termini necessari all’estinzione del reato. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere i meccanismi di calcolo della prescrizione e la natura stessa del reato di ricettazione.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di ricettazione. Il ricorrente sollevava due principali motivi di doglianza. In primo luogo, sosteneva che il reato dovesse essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. La sua tesi si fondava sulla convinzione che il termine di prescrizione dovesse essere calcolato non sulla base della pena massima prevista per la ricettazione ‘ordinaria’, ma su quella, più mite, applicabile all’ipotesi di ‘fatto di speciale tenuità’. In secondo luogo, l’imputato lamentava l’improcedibilità dell’azione penale per assenza di una formale querela da parte della persona offesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno respinto entrambe le argomentazioni difensive, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione si allinea perfettamente con la giurisprudenza precedente, consolidando un orientamento ormai pacifico.
Le Motivazioni: Chiarezza su Ricettazione e Prescrizione
La Corte ha smontato la tesi difensiva con argomentazioni nette e basate su principi giuridici consolidati.
Il Calcolo della Prescrizione nella Ricettazione
Il punto centrale della motivazione riguarda il nesso tra ricettazione e prescrizione. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 157 del codice penale, il tempo necessario a prescrivere un reato si calcola avendo riguardo alla pena massima stabilita dalla legge per il reato stesso. La Corte ha sottolineato che l’ipotesi del ‘fatto di speciale tenuità’ nel delitto di ricettazione non costituisce una figura autonoma di reato, bensì una semplice circostanza attenuante.
Come tale, essa incide sulla commisurazione della pena in concreto ma non può essere presa in considerazione per determinare il termine di prescrizione. Quest’ultimo deve essere sempre calcolato con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base del reato, così come delineata dall’art. 648 del codice penale. Citando numerosi precedenti conformi, la Corte ha definito l’argomento del ricorrente in ‘palese contrasto’ con la giurisprudenza di legittimità.
La Procedibilità del Reato
Anche il secondo motivo di ricorso è stato liquidato come manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che il delitto di ricettazione è procedibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale viene avviata dallo Stato per il solo fatto che la notizia di reato sia pervenuta all’autorità giudiziaria, senza che sia necessaria la volontà punitiva della persona offesa espressa tramite una querela. Di conseguenza, l’assenza di quest’ultima è del tutto irrilevante ai fini della procedibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza due capisaldi del diritto penale. In primo luogo, ribadisce che le circostanze attenuanti non influenzano il calcolo del tempo necessario alla prescrizione, che resta ancorato alla gravità astratta del reato base. Questo principio garantisce certezza e uniformità nell’applicazione della legge, impedendo che elementi valutativi successivi possano alterare a ritroso i termini processuali. In secondo luogo, conferma la natura del reato di ricettazione come illecito che offende non solo il patrimonio del singolo, ma anche l’ordine pubblico ed economico, giustificandone la procedibilità d’ufficio. La decisione rappresenta quindi un importante monito sulla corretta interpretazione delle norme che regolano l’estinzione dei reati.
L’attenuante della ‘speciale tenuità’ riduce i tempi di prescrizione per il reato di ricettazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la ‘speciale tenuità’ è una circostanza attenuante e non un’autonoma figura di reato. Pertanto, non può essere considerata per il calcolo dei termini di prescrizione, che devono essere determinati sulla base della pena massima prevista per l’ipotesi-base del reato di ricettazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati. Le tesi del ricorrente, sia sulla prescrizione sia sulla necessità della querela, erano in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il reato di ricettazione richiede la querela della persona offesa per essere perseguito?
No. La Corte ha ribadito che il delitto di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale, è procedibile d’ufficio. Questo significa che l’azione penale viene iniziata dall’autorità giudiziaria indipendentemente dalla volontà della persona offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44196 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso che lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base» (ex multis Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 284186; Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, COGNOME, Rv. 281675; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492);
considerato che la doglianza avente ad oggetto l’improcedibilità per difetto di querela è manifestamente infondata poiché il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. è procedibile d’ufficio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.