Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40925 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40925 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha chiesto
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
Motivi della decisione
Con sentenza in data 12/01/2021 la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Gip del 10 Aprile 2019 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NOME per il reato di ricettazione di parti meccaniche del furgone Iveco Daily tg TARGA_VEICOLO di provenienza furtiva (capo la) e dell’organo motore del furgone Iveco Daily di provenienza furtiva tg TARGA_VEICOLO (capo lb) e del reato di riciclaggio di cui al capo 2) assolveva l’imputato dai reati contestati ai capi 1) e 2) perché i fatti non sussistono e rideterminava la pena per il reato di cui al capo lb).
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo:
Nullità della sentenza impugnata perché viziata sia dall’uso di elementi indiziari e inutilizzabili sia da carenza di motivazione.
Rileva che secondo il giudice di secondo grado l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici ripetibili dichiarata con riguardo ai capi di imputazione per cui c’è stata pronuncia di assoluzione non avrebbe inciso sulla tenuta dell’impianto motivazionale dell’affermazione di responsabilità con riguardo al capo di imputazione per il quale c’è stata condanna perché l’accertamento della ricettazione dell’organo motore si sarebbe fondato solo sulle indagini condotte presso la casa costruttrice. Sostiene che fal contrario ( nella comunicazione di notizia di reato redatta dalla questura di Palermo l’organo motore (che la scientifica riferisce che dopo gli accertamenti si presenta privo di anomalie) è risultato originariamente abbinato a diverso telaio. Ritiene pertanto che il fatto che quell’organo motore si presentasse privo di anomalie era emerso solo dopo che la scientifica di Palermo aveva espletato gli accertamenti irripetibili. Ne consegue secondo il ricorrente che contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili ha inciso sull tenuta dell’impianto motivazionale anche con riguardo alla ricettazione dell’organo motore.
Contesta anche che il giudice d’appello ha desunto il dolo dal fatto che l’organo motore era abbinato a un furgone con impresso un numero di telaio non corrispondente a quello indicato sulla carta di circolazione;
Vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza dal reato di cui all’articolo 712 cod. pen.;
Violazione di legge in relazione all’applicazione di una pena base eccessiva e alla mancata applicazione dell’attenuante della modestia del danno e al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
violazione di legge per mancata declaratoria della prescrizione considerato che il motore oggetto di ricettazione è stato oggetto di furto denunciato il 13 febbraio del 2010
Il quarto motivo di ricorso è fondato.
Il reato per cui è intervenuta condanna è estinto per prescrizione, considerate anche le sospensioni derivanti dalla normativa Covid.
Deve quindi procedersi alla relativa declaratoria, non sussistendo, alla luce di quanto rilevato dai giudici di merito in ordine all’affermazione di responsabilità, gli estremi per un immediato proscioglimento interamente liberatorio.
La contestazione non indica, né le sentenze di merito hanno accertato, la data esatta della commissione del reato, genericamente riportata nel capo di imputazione come “anteriore e fino al 21.5.2016”; unico dato temporale certo è dunque la data di commissione del delitto presupposto, 13 febbraio 2010, nell’immediatezza della quale pertanto, in applicazione del principio generale del favor rei, deve essere collocata l’epoca della ricettazione. È infatti affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che “l’onere di provare con precisione l’epoca del fatto non grava sull’imputato, bensì sull’accusa, sicché in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei va dichiarata l’estinzione del reato per compiuta prescrizione”. Poiché il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona allorché l’agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rilevando il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenzione il reato contestato al COGNOME, accertato il 2.5.2016 ma commesso in data anteriore e sconosciuta da collocarsi tuttavia per quanto appena detto nell’immediata prossimità del 13 marzo 2010, deve essere dichiarato estinto per prescrizione.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma 13/06/2023
Il consigliere estensore
GLYPH
NOME COGNOME GLYPH
Imperiali
Luci GLYPH