Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44002 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44002 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SENEGAL (SENEGAL) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 24 maggio 2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna inflitta a NOME dal Tribunale di Siracusa il giugno 2015 alla pena di 3 mesi di reclusione ed euro 600 di multa per il reat art. 648, comma 2, cod. pen., per aver acquistato o ricevuto 441 cd musical 581 film in DVD, al fine di trarne profitto, di provenienza delittuosa in q abusivamente duplicati (in Augusta il 14 dicembre 2011).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensor dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per aver Corte territoriale rigettato la richiesta di in tpazi/irm della pena detentiva in pecuniaria per la presunta condizione di indigenza in quanto immigrato irregola
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’errata applicazione dell’art. 648 pen. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la mancanza di pro strumenti per la duplicazione dimostri la sussi:stenza del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo non è manifestamente infondato.
1.1. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di conversione della detentiva in quella pecuniaria ritenendo che l’imputato non sarà in grad adempiere al pagamento della sanzione pecuniaria.
In tal modo non ha correttamente applicato il principio stabilito da Sez. U 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274 – 01: «La sostituzione della pen detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna infl a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, secondo comma, 24 novembre 1981 n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), si riferisce soltanto pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostit che non prevede alcuna particolare prescrizione (nell’enunciare tale principio Corte ha affermato che, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere c dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quel condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello sue condizioni economiche).
Tale principio si riferisce alla norma applicabile al fatto commesso, al testo precedente alle modifiche arrecate nel 2022, ma è ancora attuale, tenuto conto del nuovo testo dell’art. 58, comma 1, secondo periodo della legge n. 689 del 1981 come successivamente modificato («La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»).
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato, commesso il 14 dicembre 2011, è estinto per prescrizione, tenuto conto del termine massimo di prescrizione di 10 anni per il delitto ex art. 648 cod. pen., della sospensione della prescrizione per 120 giorni per due rinvii delle udienze per impedimento del difensore (alle udienze del 9 maggio 2013 e del 17 ottobre 2013) e dal 27 febbraio 2014 al 17 luglio 2014 su richiesta della difesa. Il reato si è estinto per prescrizione il 31 agosto 2022.
Non emergono in modo assolutamente non contestabile, c:ome richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274, circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l’eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove.
Va confermata la confisca obbligatoria dei supporti, disposta già con la sentenza di primo grado, punto delle sentenze di merito per altro non impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 27/09/2023.