Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49974 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49974 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , nato a San Severo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 13 Febbraio 2023 dalla CORTE di APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunziata il 14 Aprile 2020 dal Tribunale di Foggia, che aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di ricettazione pluriaggravata ascrittogli, per avere ricevuto un semirimorchio che trasportava elettrodomestici del valore complessivo di circa 80.000 C di provenienza furtiva, condannandolo alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 600 di multa.
2.Avverso detta sentenza ricorre NOME COGNOME deducendo:
2.1 violazione dell’ art. 53 legge 689/1981 come riformulato dall’articolo 71 comma 1 lett. A) decreto legislativo n. 150/2022 poiché la Corte ha respinto le richieste pronunziate ex art. 20 bis cod.pen. osservando che l’imputato è gravato da un precedente specifico e le modalità complessive dell’azione inducono a ritenere non configurabili i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, considerato, peraltro,
che l’imputato risultava al momento della commissione del fatto sottoposto alla libertà controllata il ricorrente osserva che la sottoposizione dell’imputato a libertà controllata durante l’epoca di commissione del reato è elemento nuovo che non emerge né dalla ordinanza del GIP di Ancona, né da quella del GIP di Foggia. Inoltre le motivazioni della Corte sono contrarie allo spirito della riforma Cartabia e alla precipua volontà del legislatore di ampliare la portata di applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, con l’intento di deflazionare la carcerazione breve.
Dopo un’ampia esposizione delle caratteristiche delle misure sostitutive e della riforma, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata ha disatteso la ratio dell’articolo 531. cit., omettendo ogni valutazione approfondita sulla personalità dell’imputato.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. Osserva il ricorrente che la Corte di appello avrebbe potuto disapplicare la recidiva contestata trattandosi di circostanza facoltativa che va riconosciuta soltanto quando la gravità dell’illecito commesso dimostra una maggiore attitudine a delinquere in ragione della continuità con le precedenti condanne, mentre nel caso in esame non vi è continuità con le precedenti condanne, una sola delle quali specifica e comunque risalente nel tempo, né i reati risultano commessi in un lasso temporale ristretto tale da palesare un’inclinazione a delinquere dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 La prima censura è generica.
Deve premettersi che la difesa, in sede di conclusioni, aveva chiesto l’ammissione alle pene sostitutive dei lavori di pubblica utilità e di detenzione domiciliare ex art. 20 bi I.cit..
Al riguardo la Corte, a pagina 9 della sentenza, ha osservato che non ricorrono gli elementi per concedere l’invocata sostituzione, poiché l’imputato è gravato da un precedente specifico e le modalità complessive della vicenda inducono a ritenere non configurabili i presupposti del vigente art. 58 1.689/81 e cioè a formulare una prognosi di rispetto delle prescrizioni.
Ma, soprattutto, la Corte ha affermato che l’imputato al momento del fatto risultava sottoposto alla misura sostitutiva della libertà controllata, il che integra ai sensi dell’a 59 I.cit. una specifica ipotesi ostativa alla sostituzione invocata dalla difesa.
Il ricorrente, dopo essersi soffermato ad esporre la nuova disciplina e la ratio della riforma cd. Cartabia, censura questa considerazione solo in termini molto generici,
limitandosi ad affermare che tale condizione dell’imputato non emergeva dagli atti del procedimento cautelare.
Rileva di contro il collegio che tale elemento era stato sottolineato anche dal Tribunale a pag. 3 della sentenza di primo grado, sicchè la difesa avrebbe dovuto eventualmente sollevare specifica contestazione sul punto con il gravame, allegando documentazione al riguardo.
In conclusione il ricorrente non si confronta con la motivazione resa dalla Corte e incorre nel vizio di genericità
1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è generico poiché la Corte che nel provvedimento impugnato ha sottolineato la genericità del motivo di appello, in quanto non invocava l’esclusione della recidiva specifica e non esponeva le ragioni per cui il precedente penale specifico del ricorrente non dovesse essere considerato sintomo di una sua maggiore pericolosità.
Il ricorrente trascura questa argomentazione e reitera il motivo di appello, arricchendolo e valorizzando elementi che non aveva considerato con l’atto di gravame, così destinando il motivo all’inammissibilità.
Allo stesso modo deve ritenersi generico il motivo di ricorso nei confronti delle attenuanti generiche poiché, a prescindere dall’assoluta aspecificità dell’appello con cui sono state invocate, la Corte ha spiegato le ragioni per cui non le ha ritenute concedibili.
In particolare ha osservato condivisibilmente che gli elementi positivi che dovrebbero essere considerati ai fini della loro concessione attengono ai fatti di reato e non alle condotte processuali, e in particolare alla rinuncia ai motivi di appello.
Si tratta di considerazioni pienamente condivisibili e conformi alla giurisprudenza più volte ribadita in tema. Ed in effetti la condotta processuale in sé non è presa in considerazione ai sensi dell’art. 133 cod.pen. e può assumere rilevanza solo qualora costituisca sintomo di resipiscenza o, al contrario, di impermeabilità e reticenza.
E’ stato infatti precisato che la rinuncia ai motivi d’appello non costituisce di per sé anche per via della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all’art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario. (Sez. 2 – , Sentenza n. 35534 del 06/07/2021 Ud. (dep. 27/09/2021 ) Rv. 281943 – 01
Sia la Corte che il Tribunale hanno fatto corretta applicazione dei principi in tema di recidiva e attenuanti generiche più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 15 novembre 2023