Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50007 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50007 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 651 cod. pen. e 648, comma 2, cod. pen. pronunciata nei confronti di NOME, dal Tribunale di Ravenna in data 18 ottobre 2018, ha dichiarato l’estinzione del reato
di cui all’art. 651 cod. pen., per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta per il reato di ricettazione nella foma attenuata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 131 bis cod. pen., e vizio della motivazione, per l’omessa pronuncia della Corte territoriale sull’applicabilità al fatto giudicato della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità; mentre all’epoca della pronuncia di primo grado e al momento della proposizione dell’appello non sarebbe stato possibile formulare tale richiesta in relazione al delitto di ricettazione, ostandovi la formulazione originaria dell’art. 131 bis cod. pen., al momento della decisione in grado di appello l’intervenuta modifica della disposizione per effetto del d. Igs. 150/2022 imponeva alla Corte di esaminare, anche d’ufficio, la concreta applicabilità della causa di non punibilità avendo l’appello investito tutti i profili del fatto e della personalità dell’imputato, util vagliare la sussistenza dell’ipotesi prevista dall’art. 131 bis cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 648 cod. pen., e vizio della motivazione, circa l’elemento soggettivo del delitto di ricettazione; era insussistente alcun profilo di vantaggio nella disponibilità della tessera sanitaria di provenienza furtiva, avendo l’imputato la titolarità delle propria tessera sanitaria che avrebbe, quindi, consentito di accedere legittimamente alle prestazioni sanitarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la difesa dell’imputato, nel corso del giudizio dinanzi alla Corte d’appello, attraverso la presentazione di motivi nuovi, così come mediante il deposito di apposita memoria, avrebbe potuto sollecitare la valutazione della Corte d’appello circa il riconoscimento della causa di non punibilità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020 che, prim’ancora della modifica legislativa indicata dal ricorrente, aveva reso applicabile anche all’ipotesi della ricettazione attenuata la disposizione dell’art. 131 bis cod. pen.; al contrario, nessuna sollecitazione è stata rivolta dalla difesa alla Corte, né in questa sede con il ricorso la parte ha indicato i dati fattuali e logici funzionali all’espressione di quel giudizio, così rendendo ininfluente la lamentata omessa motivazione al riguardo, poiché «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare
tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6 , n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 – 01), dovendosi peraltro considerare che rispetto al profilo soggettivo la sentenza impugnata ha dato atto – senza che ciò formi oggetto di censura del ricorrente – dell’esistenza di “numerosi precedenti, anche specifici, a carico dell’appellante” (Pag. 2).
1.2. Il secondo motivo è generico nonché aspecifico, poiché si correla ad un argomento – il profitto della ricettazione risiedeva nel potenziale utilizzo della tessera sanitaria per l’accesso a prestazioni mediche – che non trova corrispondenza con gli argomenti della motivazione impugnata, che ha indicato il vantaggio, anche non patrimoniale, nell’usare la tessera per sostituire la propria con l’altrui persona, carpendone l’identità personale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/12/2023