Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9999 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9999 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di NOME COGNOME nato in Senegal il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 29/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO che, con atto in data
24/02/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, riformando la sentenza del Tribunale di Bari che il 16 settembre 2024 aveva dichiarato la responsabilità di NOME in ordine al reato di ricettazione commesso nel 2018, ha assolto l’imputato anche da questo delitto per insussistenza del reato presupposto.
Il Tribunale, chiamato a giudicare NOME per i reati di detenzione al fine di vendita ex art. 474 cod. pen. e di ricettazione di scarpe recanti marchi contraffatti, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 474 cod. pen. e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica perché valutasse la sussistenza del differente delitto di cui all’art. 517 cod. pen. condanando l’imputato per la sola ricettazione .
La Corte di appello, chiamata a decidere su impugnazione dell’imputato relativa al residuo reato ex art. 648 cod. pen., ha osservato che, avendo il Tribunale escluso la sussistenza del reato di commercio di prodotti con segni falsi, e non essendovi citazione a giudizio del NOME per il reato di cui all’art. 517 cod. pen., non poteva affermarsi la responsabilità del NOME per il reato di ricettazione, essendo venuto meno il delitto presupposto.
Secondo la sentenza impugnata, la mancata condanna per il delitto di detenzione per la vendita di cui all’art. 474 cod. pen. , ha fatto venir meno la prova del delitto presupposto e della provenienza illecita della merce detenuta dal NOME, poiché essendo ancora sub iudice la valutazione del differente titolo di reato, i beni oggetto di sequestro non possono definirsi contraffatti.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari denunziando violazione dell’art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione per due motivi: sotto il primo profilo la sentenza di appello riporta ancora la dicitura ex art. 474 cod. pen. nonostante l’imputato fosse stato assolto da tale ipotesi; inoltre, la Corte ha assolto l’imputato dal delitto di ricettazione, perché sarebbe venuto meno il reato presupposto a seguito dell’assoluzione pronunziata dal T ribunale in ordine al reato di cui all’art. 474 cod. pen., con riferimento al commercio di prodotti con segni falsi, ma detto reato non era il reato presupposto della ricettazione, bensì un’ulteriore ipotesi di reato concorrente con quest’ultima. Il reato presupposto della ricettazione sta nella contraffazione dei prodotti recanti marchi falsificati, prevista e punita dall’art. 473 cod. pen. alla quale l’imputato non ha partecipato e non potrebbe aver partecipato, poiché tale condizione è richiesta proprio dalla condotta di ricettazione.
La Corte ha affermato che la mancata prova della contraffazione escludendo la natura di oggetto contraffatto del bene fa venir bene il suo carattere illecito, ma non ha considerato che nel corso del giudizio è stato escusso un teste esperto il quale ha dichiarato che, in occasione del sequestro, aveva constatato la falsificazione dei marchi apposti sulle calzature, oltre all’assenza di documentazione commerciale inerente la lecita circolazione della merce sequestrata e la mancanza di confezionamento tipico dei prodotti originali.
In conclusione, il giudice di appello ha confuso l’assoluzione dal reato di cui all’art. 474 cod. pen. con la mancanza di prova del reato presupposto, mentre la Corte di
legittimità ha in più occasioni precisato che il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni contraffatti possono concorrere, ma l’assoluzione da uno non comporta ipso iure l’assoluzione dall’altro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello , intervenuta su impugnazione dell’imputato, è incorsa in un evidente errore di diritto, in quanto ha ritenuto che l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 474 cod. pen. pronunziata dal Tribunale e divenuta definitiva, abbia inciso sulla rilevanza penale della contraffazione e, comportando il venir meno del reato presupposto, abbia imposto l ‘ assoluzione anche dal reato di ricettazione.
E’ noto che il delitto ex art. 474 cod. pen., che sanziona la detenzione per la vendita di beni con marchi o segni contraffatti o falsificati, non contempla il momento dell’acquisto e non si configura come reato presupposto della ricettazione; la fattispecie ex art. 648 cod. pen., invece, riguarda l’acquisto o la ricezione di cose provenienti da qualsiasi delitto o l’intromissione in simili attività.
Va poi ribadito in questa sede che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 – 01).
Peraltro, se si dovesse ritenere il delitto ex art. 474 cod. pen. come reato presupposto, all’evidenza l’imputato non potrebbe rispondere di ricettazione, in forza della specifica clausola di riserva di cui all’art. 648 , primo comma, cod. pen., che esclude dall’ àmbito della ricettazione le ipotesi di concorso nel reato presupposto.
Il reato presupposto della ricettazione è, nel caso in esame, la contraffazione ex art. 473 cod. pen., cui il predetto NOME non ha concorso.
Deve al riguardo osservarsi che per la sussistenza del delitto di ricettazione non è necessario che in ordine al reato presupposto venga elevata formale contestazione nei confronti di terzi, in quanto è sufficiente che emergano elementi di fatto da cui desumere la prova della provenienza illecita del bene ricevuto.
E’ stato infatti precisato che il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 – 01).
Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che il teste di polizia giudiziaria, soggetto di indubbia esperienza, aveva ritenuto la merce
palesemente contraffatta, in quanto pur riportando marchi di note case produttrici risultava difforme dai prodotti originali.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che provvederà a rinnovare il giudizio in ordine alla ricorrenza del reato di ricettazione nel rispetto dei princìpi suesposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Roma 3 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME