Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8844 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8844 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a SASSARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 19 novembre 2025, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da COGNOME NOME avverso la sentenza di condanna dello stesso in data 17 dicembre 2024 per il reato di ricettazione. Avverso detta sentenza, che disponeva la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, il COGNOME aveva proposto originario ricorso per cassazione che la Corte di legittimità, con ordinanza del 7 maggio 2025, aveva convertito in appello. Il giudice d’appello, cui erano stati trasmessi gli atti, aveva poi rilevato che la sentenza di condanna a pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Ł inappellabile ai sensi dell’art. 593 comma tre cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO.
2.1. Con lo stesso la difesa chiede l’annullamento dell’ordinanza rescissoria per l’inosservanza del principio rescindente dettato dalla Corte di Cassazione.Il ricorso riproponeva una accurata descrizione delle scansioni processuali deducendo, poi, che il COGNOME aveva, nel corso del proprio esame, richiamato le dichiarazioni scritte rese dal teste COGNOME Marvel la cui ammissione era già stata disposta nel corso del giudizio di primo grado; pertanto, la Corte di appello non avrebbe potuto stabilire l’inammissibilità del ricorso originariamente presentato e gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi alla Corte di cassazione per la valutazione dell’impugnazione originaria.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’abnormità dell’ordinanza nel punto in cui aveva di fatto evaso l’esame dei motivi originari presentati dall’imputato determinando una stasi del procedimento.
Il ricorso Ł proposto per motivi manifestamente infondatie deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero va in primo luogo rilevato come la Corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione a sŁguito della conversione operata dalla Corte di cassazione, non poteva che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione originaria stante che, la sentenza di primo grado del 17 dicembre 2024, disponeva nei confronti dell’imputato la sola sanzione del lavoro di pubblica utilità rendendo così, in applicazione dell’art. 593 comma 3 codice procedura penale, la decisione non piø appellabile ma solo ricorribile per cassazione. Il giudice di secondo grado, pertanto, difettando di potere deliberativo non poteva che assumere la decisione di inammissibilità dell’impugnazione senza che sul punto la precedente sentenza rescindente potesse obbligarlo a svolgere un giudizio ab origine non consentito.
Quanto all’ulteriore motivo, con il quale si deduce l’abnormità della valutazione, va ritenuta la manifesta infondatezza della prospettazione; invero, la sentenza di primo grado di condanna conteneva un’accurata descrizione della ricostruzione dei fatti in base ai quali affermare la responsabilità dell’imputato e altresì giustificare la revoca dell’ordinanza ammissiva di quel testimone che ancora in sede di originario ricorso per cassazione veniva richiesta. Pertanto, l’inammissibilità originaria dell’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, sia perchØ il teste non poteva essere escusso in tale qualità avendo la prospettazione fornita dall’imputato attribuitogli la chiara qualità di imputato di reato connesso o comunque collegato, sia perchØ la sentenza di primo grado ricostruiva i fatti in modo da rendere sostanzialmente irrilevante la circostanza esposta dall’imputato nel corso del suo esame, può comunque essere rilevata in data odierna in sede di analisi del proposto ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione convertita in appello.
Del resto, Ł appena il caso di rilevare che l’audizione del teste COGNOME non avrebbe comunque potuto fornire efficacia scriminante alla condotta dell’imputato che risulta avere ricevuto un rilevante quantitativo di merce provento di precedente furto sfornito di qualsiasi documento giustificativo, quali fatture di acquisto o bolle di accompagnamento, che certamente non dovevano mancare anche a voler ritenere credibile la tesi dell’imputato stesso e secondo cui il materiale alimentare proveniva da un precedente incidente occorso al mezzo trasportatore.Tale circostanza, infatti, non avrebbe escluso la tracciabilità della merce che invece risulta del tutto ignota.
In conclusione, quindi, l’appello originario difettava di specificità quanto alla contestazione degli elementi costitutivi del ritenuto reato di ricettazione che il giudice di primo grado aveva rilevato in considerazione della non attendibile giustificazione fornita dall’imputato circa la provenienza della merce.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 19/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME