Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 32370 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 32370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/08/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CUI 04APUS6) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, dl. 30 dicembre 2023, n. 215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18) del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da NOME con le conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; annullare la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza n. 2071/2019, con rinvio per nuovo esame sul punto e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza dell’Il luglio 2018, all’esito di giudizio ordinario, dichiarava COGNOME NOME ed COGNOME NOME (oltre che il coimputato COGNOME NOME, non ricorrente), responsabili:
b) del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen., perché in concorso ed unione tra di loro, al fine di trarne illecito profitto per sé o per altri, acquis vano, ricevevano ed in ogni caso detenevano l’autovettura TARGA_VEICOLO, provento di furto commesso in Forlì il 6/10/2014 in danno di COGNOME NOME. Reato commesso anche al fine di porre in essere i delitti di cui ai capi e) e seguenti. In Capraia e Emite, in epoca successiva e prossima al 6 ottobre 2014
c) del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen., perché in concorso ed unione tra di loro, al fine di trarne illecito profitto per se’ o per altri, acquis vano, ricevevano ed in ogni caso detenevano l’autovettura Citroen Berlingo tg TARGA_VEICOLO, provento di furto commesso in Capraia e Limite il 26/10/2014 in danno di COGNOME NOME. Reato commesso anche al fine di porre in essere i delitti di al capo I). In Capraia e Limite, in epoca successiva e Prossima al 26 ottobre 2014
d) del reato di cui agli artt. 110, 81, 648 cod. pen., perché in concorso tra di loro e al fine di trarne illecito profitto per sé o per altri, acquistavano, ricevevano ed in ogni caso detenevano oggetti di valore ed altri beni carnet assegni MPS, oggetti di bigiotteria, orologi, collane in oro giallo – provento dei furti commessi presso le abitazioni di: COGNOME NOME (in Capraia e il 17/8/2014);COGNOME NOME (in Montespertoli il 20/10/2014); COGNOME NOME (in Cerreto Guidi il 27/ 10/2014); COGNOME NOME (in Vinci, il 28/ 1012014); merce poi rinvenuta nell’abitazione di COGNOME NOME e riconosciuta dai proprietari Accertato in Capraia e Limite il 29 ottobre 2014
h) dei reati pp. e pp. 81 cpv 110, 624-bis e 625 nr. 5 cod. pen., perché in concorso tra di loro ed in numero superiore a tre persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante forzatura di porte e/o finestre, s’introducevano nelle abitazioni di seguilo indicate asportando monili, denaro ed altri beni. In particolare: abitazione di COGNOME NOME, dove asportavano due cartelline contenenti documenti bancari ed alcune bollette; abitazione di COGNOME NOME, dove asportavano 300 euro in contanti; abitazione di COGNOME NOME, dove asportavano monili vari, carte credito ed una fuciliera originariamente ancorata al muro contenente un fucile semiautomatico, una pistola e munizionamento di vario calibro consistente in circa cento cartucce cal. TARGA_VEICOLO e cinquanta cal TARGA_VEICOLO,65 (merce in parte rinvenuta); abitazione di COGNOME NOME dove asportavano preziosi di vario genere (in parte rinvenuti); abitazione di COGNOME NOME ove asportavano denaro contante dal portafogli custodito nella sala da pranzo.
In Larciano (PT) (COGNOME, COGNOME, COGNOME) e Monsummano Teme (PT) (COGNOME e COGNOME). Il 24 ottobre 2014.
i) dei reati pp. e pp. 81 cpv 110, 56, 624-bis e 625 nr. 5 cod. pen., perché in concorso tra di loro ed in numero superiore a tre persone, ponevano in essere atti idonei e univocamente diretti ad impossessarsi dei valori custoditi all’interno delle abitazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Atti consistiti in particolare nel forzare la finestra della cucina di casa COGNOME mettendo a soqquadro l’interno e nel portarsi sul terrazzo e nel giardino dell’abitazione della NOME allontanandosi a seguilo delle urla di una vicina; eventi non verificatisi per cause indipendenti dalla loro volontà. In Larciano e Monsummano Teme (PT), il 24 ottobre 2014
j) dei reati pp. e pp. 81 cpv, 110, 624-bis e 625 n. 5 cod. pen., perché in concorso tra di loro ed in numero superiore a tre persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno mediante forzatura di porte e/o finestre, s’introducevano nelle abitazioni di seguito indicate asportando monili, denaro ed altri beni di valore. In particolare: abitazione di COGNOME NOME, dove asportavano preziosi ed un Ipad; abitazione di COGNOME NOME, dove asportavano preziosi ed un orologio (merce in parte recuperata) – abitazione di COGNOME NOME, dove asportavano preziosi (parte della refurtiva recuperata); abitazione di COGNOME NOME, dove asportavano preziosi e denaro contante (parte della refurtiva recuperata a).
In Pontedera (PI) (NOME e NOME) e Palaia (PI) (NOME e NOME), il 25 ottobre 2014
nonché il solo COGNOME NOME:
f) dei reati pp. e pp. dagli 110, 81, 624-bis ultimo comma, 625 n.5 cod. pen., perché in concorso tra di loro e con più atti distinti ma esecutivi di una medesima risoluzione, al fine di conseguire un ingiusto profitto, mediante violenza consistita nel forzare finestre e/o porte di accesso, s’introducevano nelle abitazioni delle persone di seguito indicate, asportando oggetti di valore – collane, anelli, ecc. – ed altri beni tra cui denaro contante (parte della merce veniva poi recuperata). In particolare, s’introducevano nelle abitazioni di: COGNOME NOME (INDIRIZZO); COGNOME NOME (INDIRIZZO); COGNOME NOME (INDIRIZZO). In Montespertoli, il 22 ottobre 2014 (tra le ore 18.45 e le ore 20.35)
g) artt. 110 e 648 cod. pen. – così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato in relazione ai reati pp. e pp. dagli art. 110 cod. pen.., 624 bis ultimo comma e 625 nr. 5 cod. pen., perché in concorso con almeno un’altra persona allo stato ignota, alfine di trame profitto, con violenza consistita nel forzare la serratura del portone d’ingresso, s’introduceva nell’abitazione di COGNOME NOME, asportando preziosi e denaro contante. In Pistoia, il 23 ottobre 2014
Pertanto, ritenuta la continuazione tra i reati e la maggiore gravità del reato di cui al capo h), il giudice di primo grado condannava COGNOME NOME alla pena di
ty anni 8 e mesi 6 di reclusione e 3600 euro di multa COGNOME e COGNOME NOME e alla pena di anni 8 mesi 3 di reclusione e C 3000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Dichiarava altresì gli imputati interdetti dai pp. uu. in perpetuo ed in stato di interdizione legale durante la pena. Ordinava la espulsione di COGNOME NOME e COGNOME NOME dal territorio dello Stato a pena espiata.
Assolveva tutti gli imputati dal reato ex art. 416 cod. pen. di cui al capo a) perché il fatto non sussiste, nonché COGNOME NOME (oltre che il coimputato COGNOME NOME) dal reato ex art. 624-bis cod. pen. in danno di COGNOME NOME del 12/10/2014 (capo e dell’imputazione) per non aver commesso il fatto, COGNOME NOME dal reato di cui al capo f) dell’imputazione per non aver commesso il fatto, COGNOME NOME e COGNOME NOME dal reato ex art. 624tis in danno di COGNOME NOME e COGNOME NOME del 24/10/2014 (capo l dell’imputazione)per non aver commesso il fattof .
La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito proposto dagli odierno ricorrenti oltre che dal coimputato, per quello che rileva in questa sede, con sentenza del 9 gennaio 2024, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME e NOME in relazione al reato di cui al capo i) perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per il primo in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2700 di multa e per il secondo in anni sette e mesi tre di reclusione ed euro 2100 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. 4 cod. proc. pen.
• NOME (AVV_NOTAIO)
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. di cui ai capi b) e c).
Riportato uno stralcio di pag. 33 della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, in concreto, non si sarebbe pronunciata sulla sussistenza o meno della consapevolezza da parte del NOME della provenienza illecita di entrambi i mezzi, risultando inconferente la mera deduzione, priva di riscontri, per cui l’auto non poteva che essere di provenienza illecita in quanto funzionale alla commissione dei delitti di furto. In particolare, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la censura difensiva in punto di dolo e con
il rilievo che NOME non aveva la disponibilità delle chiavi dei veicoli e che non è mai stato notato alla guida degli stessi. Inoltre, riportata la motivazione di pag. 7 riferita all’autovettura, chiede di verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui i giudici del gravame del merito si sono valsi per giustificare il lor convincimento, ritenendo che manchino elementi probatori inconfutabili volti ad accertare la penale responsabilità del NOME per i reati di cui ai capi b) e c), e che, in particolare, appaia violato il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, laddove sarebbe ictu ocull precaria la prova della consapevolezza da parte del prevenuto della provenienza illecita dei beni.
Ricorda il ricorrente come, in più occasioni, la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che non risponde del reato di ricettazione colui che si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l’esistenza di una compartecipazione d’ordine morale, dal momento che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è pertanto ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (il richiamo è a Sez. 5, n. 42911/2014, Sez. 2, n. 51424/2013, Sez. 2, n. 22959/2017). Si ricorda essere ormai pacifico che l’integrazione della fattispecie di ricettazione richieda il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto sicché, ai fini dell’affermazione di responsabilità, detto requisito non può essere probatoriamente derivato in termini certi dalla mera presenza del ricorrente a bordo dell’autovettura di illecita provenienza quale trasportato (così Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863), dovendosi dar conto dei li profili partecipativi alla già avvenuta consumazione del delitto” (Sez. 2, n. 22959/2017).
Ci si duole che la Corte fiorentina non abbia in alcun modo evidenziato, nell’ambito della sentenza impugnata, alcun profilo da cui ricavare la consapevolezza da parte del NOME della provenienza illecita dei veicoli AUDI A4 e Citroen Berlingo. E come, pur in assenza di prova che il NOME avesse la disponibilità dei veicoli (non essendo mai stato trovato nella disponibilità delle chiavi e non essendo mai stato notato alla guida di nessuno delle due autovetture), ma anzi fosse emersa la sola ed unica circostanza che il predetto è sempre stato un passeggero, il Collegio di merito, in violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, avrebbe ritenuto comunque integrata la fattispecie di reato a carico del COGNOME.
Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 624-bis e 625 5 cod. pen. e per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi sub f) e h)
Riportato uno stralcio della motivazione di pagg. 32 e 33 della sentenza impugnata, il difensore ricorrente lamenta che, con riferimento al capo f) il proprio
assistito sia stato ritenuto responsabile dei furti nelle abitazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME perché quello stesso giorno, era stato visto all’interno dell’autovettura e perché la refurtiva era stata rinvenuta all’interno della sua abitazione, tuttavia il fatto che nessun furto di quelli commessi in data 22.10.20(0 sia stato oggetto di attività di accertamento, circostanza confermata anche dalla Corte di Appello di Firenze, renderebbe l’attività di indagine svolta precaria e priva di elementi probatori indicativi della riconducibilità al COGNOME di determinate condotte illecite. I giudici del gravame del merito – ci si duole – si sono limitati a ritenere il COGNOME senza dubbio l’autore del reato a lui ascritto, in assenza tuttavia di prova della sua presenza fisica sui luoghi dei furti in danno a COGNOME, COGNOME e COGNOME. Nel caso di specie, pertanto il COGNOME sarebbe stato condannato per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 / n. 5 1 cod. pen. solo per essere stato visto dagli agenti di p.g. all’interno del veicolo, durante un transito, e perché la refurtiva era stata poi rinvenuta all’interno della sua abitazione (pag. 32).
Parimenti, con riferimento al capo h) le evidenze probatorie non consentirebbero per il ricorrente di ascrivere al COGNOME il reato di furto in abitazione in danno a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, posto che unici elementi a carico degli imputati sono che gli stessi vengono visti partire insieme dall’abitazione del NOME, che il veicolo si trova in luoghi “compatibili” con i luoghi dei furti. Tuttavia, se pur è vero che dall’attività istruttoria è emerso che il veicolo si trovava in prossimità dei luoghi dei furti, è anche vero che non sono emerse prove in merito all’effettiva presenza del veicolo al momento del furto, e della presenza del NOME negli orari e nei luoghi dei furti in abitazione di cui al capo h). Anzi, a sostegno della estraneità ai fatti di cui al capo h) del NOME, non è stato preso in considerazione da parte della Corte di Appello di Firenze la prova evidente del sistema di videosorveglianza della persona offesa COGNOME da cui emerge la presenza di NOME e NOME ma non del NOME (pag. 14 sentenza impugnata).
In assenza di elementi certi che consentissero oltre ogni ragionevole dubbio di attribuire tutte le condotte di cui ai capi f) e h) a NOME, la Corte di Appello di Firenze avrebbe dovuto assolvere l’odierno imputato. In denegata ipotesi, alla luce di quanto sinora esposto, il mero possesso di cose sottratte, in assenza di elementi probatori concreti indicativi della riconducibilità al NOME del reato di furto in abitazione aggravato, consentiva eventualmente la configurazione del delitto di ricettazione, come avvenuto in primo grado per il reato di cui capo g).
Ciò perché tra il reato di ricettazione e il reato di furto in abitazione aggravato, in casi di dubbio la Corte di Appello di Firenze avrebbe in ogni caso dovuto riconoscere, in favore del principio del “favor rei” la fattispecie più favorevole all’imputato, e quindi quella della ricettazione.
NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
Con il primo motivo il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in ordine alla pena base irrogata.
Si evidenzia che la Corte di Appello di Firenze ha stabilito una “nuova” pena minima per il “nuovo” reato più grave di ricettazione, ritenendo che lo stesso si dovesse attestare nel minimo edittale del reato di furto, osservando che lo stesso fosse pari ad anni 3 di reclusione.
Orbene, è vero che, quando il minimo di pena del reato satellite è più alto del minimo della pena del reato più grave, si deve partire dal minimo della pena del reato satellite. evidenzia, però, che nel caso in esame la Corte fiorentina è partita dal minimo di anni 3 di reclusione e, poi, ha applicato una pena di anni 1 di reclusione in aumento per la contestata aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen.
La Corte territoriale, sul punto, avrebbe errato, in quanto per partire da una pena base pari al minimo edittale, considerata in anni 3 di reclusione, doveva già considerare l’aggravante contestata.
All’epoca dei fatti contestati, infatti, la pena prevista per la violazione dell’art 624-bis cod. pen. era punita con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032, mentre era la fattispecie aggravata che prevedeva la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da euro 206 ad Euro 1.549, quindi sul punto la Corte territorilale avrebbe errato in quanto la pena base indicata, come minimo edittale, pari ad anni 3 di reclusione ed Euro 600,00 di multa doveva essere già comprensiva della contestata aggravante di cui all’art. 61,n. 2 /cod. pen. e, quindi, non si doveva operare l’ulteriore aumento ex art. 61 j n. 2 /c.p., poiché già ricompreso nella pena base di anni 3 di reclusione.
Con un secondo motivo si lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla disparità degli aumenti di pena operati ex arte 81 cod. pen. per le medesime fattispecie criminose, id est furti contestati ex art. 624-bis cod. pen.
La Corte di Appello di Firenze, nella determinazione degli aumenti di pena in continuazione ex art. 81 cod. pen.., in relazione al capo h), ove erano contestati cinque furti in abitazione, ha operato aumenti di pena pari a mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa ciascuno, laddove in primis si deve rilevare la mancanza di motivazione in ordine a ciascuno di detti aumenti, e si deve, altresì sottolineare che ad esempio, nel furto a tale COGNOME NOME venivano asportate due cartelline contenenti documenti bancari ed alcune bollette, e pertanto trattasi di un danno di speciale tenuità, ed anche il furto ai danni di COGNOME NOME, laddove venivano asportati 300 euro, ed ancora nel furto a carico di COGNOME NOME venivano asportate poche decine di euro dal portafogli dello stesso, laddove per reati certamente più gravi, come ad esempio quello contestato al capo j), l’aumento di pena operato è stato pari mesi 3 di reclusione, oltre multa.
Vi sarebbe, pertanto, un’evidente discrasia tra gli aumenti di pena operati ed i reati consumati in concreto.
Con il terzo motivo si lamenta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62…bis cod. pen. negate in virtù dell’assenza di elementi positivi e per la gravità ed il numero dei reati commessi, l’esecuzione di vere e proprie serie delittuose.
Per il difensore ricorrente tale motivazione sarebbe illogica in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare gli elementi positivi che avrebbero dovuto portare alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, quali, oltre all’incensuratezza, la giovanissima età del ricorrente, la distanza nel tempo dai fatti contestati alla celebrazione dell’udienza, oltre 10 anni senza che l’NOME abbia commesso ulteriori reati, il ristretto ambito temporale nel quale si sarebbero verificati gli stessi (il solo mese di ottobre dell’anno 2014) ed, altresì, per adeguare la pena al fatto.
Con il quarto motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati in questo procedimento e quello già giudicato in via definitiva con la sentenza n. 2071 del 04.04.2019 della Corte di Appello di Firenze, divenuta definitiva il 09.09.2020, laddove da un lato viene dato atto che il bene utilizzato per compiere i furti (automobile) dovesse essere di provenienza delittuosa al fine di evitare di risalire a chi avesse la disponibilità del veicolo (pag. 29 delle motivazioni) e, dall’altro (vedasi il punto 3.1.5), a pag. 30 delle motivazioni, ove la Corte ha ritenuto che l’imputato “non avrebbe potuto prevedere come programmazione generica della propria attività delittuosa un reato che presupponeva l’intervento di terzi”.
Con motivo nuovo presentato dal difensore nei termini ex art. 585, comma 4 cod. proc. pen., veniva richiesto di riconoscere la continuazione tra i reati contestati in questo procedimento e quello ex art. 337 cod. pen. commesso in data 29.10.2014 e definitivamente giudicato con sentenza irrevocabile in data 09.09.2020 (allegata al motivo nuovo presentato il 17.02.2022).
Il fatto storico è di semplice rappresentazione, e cioè l’odierno ricorrente, unitamente a COGNOME NOME indagato e sottoposto a pedinamento in relazione ai fatti di questo procedimento penale, una volta sorpreso dalle forze dell’Ordine si dava alla fuga (e da qui nasce la contestazione ex art. 337 c.p.), ed il procedimento penale veniva “diviso” dal procedimento di cui all’odierno ricorso, in quanto venivaindagato, altresì, un maresciallo del Carabinieri il quale aveva sparato e ferito l’odierno ricorrente quando questi aveva cercato la fuga.
Ci si duole che, a pag. 29 delle motivazioni della sentenza impugnata, la Corte fiorentina afferma, in maniera contradditoria, da un lato che «la disponibilità del veicolo Citroen da parte degli imputati NOME, NOME e NOME, conferma che
il gruppo avesse la necessità di reperire un’auto che non consentisse di risalire all’identità dei relativi possessori e che quindi come per l’Audi A4 non si possa parlare di passeggeri dei veicoli, ma di soggetti che volontariamente e coscientemente avevano ricevuto veicoli di provenienza delittuosa che servivano loro per commettere i programmati delitti di furto nelle abitazioni», e poi, nel rigettare il motivo nuovo di appello con il quale si richiedeva l’applicazione delle disciplina della continuazione con altro reato giudicato definitivamente, motivava sul punto che l’imputato «non avrebbe potuto prevedere come programmazione generica della propria attività delittuosa un reato che presupponeva l’intervento di terzi (Carabinieri) sicché la commissione del delitto di resistenza deve essere ritenuta più che l’esplicazione di un programma criminoso, una scelta di vita delinquenziale dell’imputato che anche di fronte all’intervento dei Carabinieri ha deciso insieme al concorrente di porre in essere un altro delitto al fine di procurarsi l’impunità”.
Quindi i giudici del gravame del merito, secondo il ricorrente, in maniera contradditoria, da un lato ritengono che l’utilizzo di auto rubate fosse funzionale ad evitare di essere riconosciuti e fermati dalle forze dell’ordine e dall’altro, all’opposto, che l’imputato non avrebbe potuto prevedere di essere fermato dalle Forze dell’ordine.
Il ricorrente ritiene, pertanto, che dovesse essere riconosciuta la continuazione tra i reati contestati in questo procedimento e quello già giudicato in via definitiva con la sentenza del 2019 relativa alla resistenza a pubblico ufficiale, così così come richiesto anche dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze all’udienza del 09/01/2024.
Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.
Le censure dei ricorrenti, invero, si sostanziano, per lo più, nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, rimpianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo
i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Quanto alle doglianze proposte da NOME, le stesse vertono sulla mancanza di prova dell’elemento psicologico atto a sorreggere le condanne per ricettazioen di cui ai capi b) e c) (primo motivo) e della partecipazione dell’imputato ai furti di cui ai capi f) e h) (secondo motivo).
Orbene, si tratta di doglianze infondate.
Quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico delle ricettazioni delle due autovetture, già il giudice di primo grado aveva evidenziato come il compendio probatorio a carico del COGNOME andasse ben oltre la mera presenza occasionale a bordo dell’autovettura insieme ai complici di cui agli arresti giurisprudenziali citati in ricorso e ricordati i n premessa.
Quanto all’TARGA_VEICOLO di cui al capo b) ricordava esserne certa la provenienza illecita in quanto il furto ne era stato denunciato da NOME COGNOME e come il teste COGNOME abbia riferito che l’autoveicolo era stato localizzato il 13 ottobre 2014 in Capraia e Limite (dove risiede il NOME), occasione in cui fu installato l’apparato GPS. Quindi, seguendo un ordine cronologico, il 22 e il 23 ottobre 2014 NOME (già noto alle forze dell’ordine) era stato notato e fotografato a bordo del veicolo in questione dai militari, che avevano visto transitare l’automobile durante il servizio di appostamento svolto. Dalle foto scattate il 24 ottobre 2014 dai Carabinieri, emerge poi che il veicolo era parcheggiato nei pressi dell’abitazione di NOME e che alle ore 18 fu individuato e filmato NOME raggiungere a piedi l’Audi in compagnia di un altro uomo, successivamente identificato (dopo che sarà arrestato) in NOME; NOME si era seduto sul sedile posteriore lato guida e NOME si è posto alla guida dell’autovettura. Dopo pochi istanti anche NOME e il soggetto inizialmente ritenuto essere NOME erano saliti a bordo dell’Audi. Anche questi ultimi sarebbero stati identificati – mediante raffronto con le foto scattate dagli agenti – dopo il loro arresto.
Posto che tutti i soggetti risultavano avere avuto la disponibilità materiale del mezzo, il giudice di primo grado, con motivazione logica e congrua, aveva ritenuto che potesse affermarsi anche la sussistenza del dolo specifico di ricettazione, sul corretto rilievo che tale prova può certamente essere tratta dai sospetti che possono essere ingenerati dall’oggetto che si va ad acquistare o a ricevere quando gli stessi siano gravi, univoci e tali da determinare, secondo la comune esperienza, in una qualsiasi persona di media levatura la certezza che non possa trattarsi di
cose legittimamente detenute da colui che le offre (conferente il richiamo alla sentenza 25020/2005).
Tale consapevolezza da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME, per il giudice di primo grado può ricavarsi indirettamente da plurimi elementi, quali il fatto che gli stessi non hanno alcun reddito lecito e che non risultano avere una occupazione, oltre che dal fatto che alcuna giustificazione attendibile è stata offerta circa il possesso del veicolo in questione (a tal proposito costituendo ius receptunn che la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza -cfr. Sez. F., n. 39856/2017; Sez. 2 20193/2017 ed è rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto o una ricezione in mala fede (Sez. 2, n. 15757/2003); Sez. F. n. 27372/2006).
Altro elemento che aveva induce a ritenere la sussistenza del dolo specifico è costituito dal concreto utilizzo dell’autovettura. Essa, infatti, in quanto adoperata per la commissione di furti (la strumentazione rinvenuta a bordo del veicolo al momento del suo rinvenimento non lascia dubbi in proposito) non doveva essere riconducibile ai suoi effettivi utilizzatori, in caso di sua identificazione.
Quanto all’autovettura Citroen Berlingo di cui al capo c) dell’imputazione – di provenienza delittuosa in quanto rubata a San Miniato il 26 ottobre 2014 – la stessa veniva recuperata e posto sott sequestro in occasione dell’operazione di posto di blocco del 28.10.2014 che ha portato all’arresto di due degli odierni imputati. Il servizio – come ricordano i giudici di merito – fu organizzato dai CC per verificare se il gruppo, dopo la perdita della disponibilità dell’Audi sequestrata il 25.10.2014 dai CC di NOME, si fosse procurato un’altra auto.
Ancora una volta il ruolo del NOME non è marginale come tende a dipingerlo il difensore ricorrente perché è proprio dalla casa di tale ricorrente che i CC appostati videro uscire, due per volta, gli imputati (NOME, NOME, NOME e il presuno NOME), che salirono sull’auto
Il giorno successivo, il 29 ottobre 2014 i Carabinieri predisposero, poi, un servizio di osservazione finalizzato a monitorare gli spostamenti dell’autovettura TARGA_VEICOLO. in questione, che alle 1( 17:07 era partita da Capraia e Limite, imboccando a Montelupo Fiorentino la Strada INDIRIZZO, con direzione Pisa. Successivamente il veicolo era uscito allo svincolo di Pontedera, dove aveva fatto alcune soste nel centro città, per poi dirigersi a Bietina e, in seguito, a Cascine di Buti, luoghi ove vennero effettuate ulteriori soste. lmmediatamcnie dopo, verso le ore 19.30, l’autovettura era ripartita sempre seguita dalle autovetture dei Carabinieri, imboccando la INDIRIZZOLI in direzione opposta. Supponendo un rientro della vettura in Capraia e Limite, in particolare presso l’abitazione di NOME, gli operatori dì P.G. avevano predisposto un posto di blocco. Circostanza che fu occasione
dell’arresto di COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre un terzo uomo presente sul mezzo sfuggì alla cattura. Il quarto soggetto che era presente a bordo quando la macchina era partita non risultava essere presente nel veicolo nel tragitto di rientro a Capraia e Limite, quando fu eseguito l’arresto.
Anche in questo caso, già il giudice di primo grado aveva concluso come potesse affermarsi che NOME, NOME e NOME avessero avuto tutti la disponibilità della vettura in questione e, inoltre, erano consapevoli della provenienza delittuosa del mezzo, destinato a rimpiazzare l’altro che era stato abbandonato e successivamente sequestrato. E proprio il brevissimo scarto temporale Tra la perdita della disponibilità dell’Audi e il reperimento di questo nuovo veicolo, unito all’assenza di verosimili e attendibili indicazioni della provenienza della cosa, depone ulteriormente – secondo la logica motivazione già del primo giudice – per far ritenere che la provenienza illecita del mezzo fosse conosciuta a tutti i correi e che tutti avessero concorso a procurarsela.
Anche questa seconda vettura, dunque, stazionava stabilmente presso l’abitazione del NOME, che la utilizzava con i complici per le attività criminose da compiersi.
A fronte di questa articolata ricostruzione del giudice di primo grado, con l’atto di appello del 23 novembre 2018, la contestazione in punto di elemento psicologico delle ricettazioni delle auto si limitava a rilievi generici circa il fatto che non c prova che i giorni dei furto il NOME fosse a Forlì o a San Miniato, dov’era stata rubata e al fatto che fosse nella disponibilità dei suoi amici e non sua, visto che noAk, la guidava – pagg. 8 – 9.
Ebbene, a confutazione di tali rilievi, la Corte territoriale, con una motivazione logica e congrua che va ben oltre l’obbligo che avrebbe avuto a fronte di motivi così generici e che, trattandosi di c.d. doppia conforme, va a saldarsi con quella del giudice di primo grado, evidenzia che al NOME non è contestato il delitto di furto dei veicoli ma la loro ricettazione, sicché è del tutto inconferente la deduzione difensiva che segnala l’assenza dell’imputato nei luoghi e nei giorni nei quali venivano commessi tali furti. Richiamando poi quanto già motivato in ordine ai motivi primo e secondo della difesa NOME COGNOME, i giudici fiorentini rilevano, quanto al COGNOME, che alcuna ragionevole convinzione vi poteva essere che l’Audi A4 fosse di provenienza lecita poiché era funzionale alla commissione dei delitti di furto che non fosse possibile risalire ad alcun utilizzatore lecito del mezzo. Il COGNOME – viene ribadito – non ha poi riferito da dove%a chi avrebbe ricevuto l’automobile sicché non si vede come possa sostenersi una sua buona fede. E per i giudici del gravame del merito non corrisponde al vero poi che il NOME non abbia avuto la materiale disponibilità del veicolo Citroen, dovendosi segnalare, in particolare / la circostanza che il 28 ottobre 2014 gli operanti videro il NOME salire sull’auto
assieme all’NOME, al NOME ed altra persona non identificata. Irrilevante poi viene ritenuta la deduzione che il NOME non avrebbe mai guidato alcun veicolo o il luogo ove si sedeva, tenuto conto che il tutto si svolgeva nei pressi della propria abitazione.
Con la doglianza in questione il ricorrente non prende in considerazione l’ipotesi della ricettazione successiva, cioè la ricettazione di chi riceve il bene da un altro ricettatore.
In proposito questa Corte ha in più occasioni evidenziato come integri la condotta del delitto di ricettazione anche l’attività di intromissione nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato, posta in essere nella consapevolezza dell’origine illecita del bene, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ( cfr. ex multis Sez. 2, n. 26802 del 10/06/2021, COGNOME, Rv. 281553 -01 e Sez. 2, n. 19673 del 07/03/2003, COGNOME, Rv. 224767 -01).
2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso proposto dal COGNOME in relazione all’affermata responsabilità per i furti di cui ai capi f) e h).
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Si tratta di motivi volti a prefigurare una rivalutazione e/olblternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, tutte le tesi oggi riproposte, evidenziando, quanto al capo h), che la responsabilità del NOME non si basa sul suo riconoscimento durante i delitti, ma su gravi, plurimi e convergenti indizi: 1. gli imputati NOME, NOME e NOME assieme ad una quarta persona non riconosciuta erano partiti assieme dall’abitazione del NOME alla volta dei luoghi ove commettere i delitti; 2. le fermate del veicolo erano corrisposte ai luoghi ed agli orari ove erano stati poi effettivamente
commessi i furti in abitazione; 3. una parte della refurtiva sottratta alle persone offese COGNOME e COGNOME veniva poi rinvenuta proprio nell’abitazione del COGNOME.
Analogamente, quanto al reato sub f), la circostanza che il furto sia stato contestato a tutti gli imputati è logicamente ritenuta irrilevante ai fini della prova della responsabilità del NOME, tenuto conto che quest’ultimo è stato visto partire sull’auto Audi A4 alla volta dei luoghi dei furti, che è avvenuto il medesimo manitoraggio con il gps e che anche in questo caso le fermate del veicolo sono corrispondenti sia nel luogo e nell’orario alla commissione dei delitti. E poi, ancora una volta, la refurtiva è poi stata rinvenuta nell’abitazione del COGNOME.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Manifestamente infondati sono anche tutti i motivi proposti nell’interesse di NOME.
3.1. Quanto al primo, con cui si contesta l’entità della misura della “nuova” pena base che, proprio su sollecitazione della difesa (cfr. pag. 34) la Corte fiorentina ha individuato nella ricettazione aggravata ex art. 61 n. 2 cod. pen. di cui al capo b), la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto di ancorarla al minimo edittale del reato satellite di furto in abitazione aggravato dalle tre o più persone (e, anche, come contestato in fatto, dalla violenza sulle cose) di cui di cui al capo h) che, appunto, all’epoca dei fatti, ai sensi dell’art. 624-bis, ultimo comma, cod. pen., era punito con la pena minima di anni 3 di reclusione. Quindi, se è vero che la Corte territoriale ha individuato la pena base per la ricettazione ritenendo di non poter determinarla in misura inferiore a quella per il furto in abitazione nella sua forma aggravata, l’aumento ulteriore è stato legittimo, in quanto operato in funzione della circostanza ex art. 61 1 n. 2 / cod. pen. contestata in relazione alla ricettazione di cui al capo b), e non per la circostanza aggravante ex art. 625 /n. 5 / cod. pen. già calcolata, insieme a quella contestata in fatto della violenza sulle cose, per la pena base della fattispecie di furto in abitazione aggravata.
3.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata per il diverso trattamento operato rispetto a situazioni che per il ricorrente presentano identico disvalore.
Al di là degli elementi fattuali che il ricorrente introduce in questa sede ai fini di una rivalutazione della dosimetria degli aumenti che questa Corte non può operare, va evidenziato che la Corte territoriale ha dato conto (pagg. 34-35) dell’aumento per il delitto sub h) motivando in relazione alla pluralità dei furti e all’agire
professionale degli imputati, mentre si è limitata a rilevare che gli altri aumenti «non sono stati interessati nella rottura della loro relazione con la pena base» e, perciò «per non incorrere nel divieto di reformatio in peius vengono lasciati inalterati».
La Corte territoriale, in altri termini, ha operato aumenti omogeni motivandoli sulla personalità degli imputati, e la diversità degli aumenti rispetto al capo j) trova una sua logica giustificazione nell’impossibilità di potere incidere su detta valutazione per non incorrere nel divieto di reformatio in peius, non rientrando tale reato nel mutamento della struttura del reato continuato a seguito della declaratoria di estinzione del reato di cui al capo i).
Quanto alla sinteticità della motivazione sul punto, la sentenza impugnata opera un buon governo delle puntualizzazioni fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, COGNOME e altro, nella parte in cui si precisa che l’obbligo di specifica motivazione in relazione all’aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi che emergono dall’ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. E’ stato, infatti, in più occasioni affermato, dopo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, che: «il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’articolo 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Peraltro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell’entità dell’aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: che risultino rispettati i limiti previsti dall’articolo 81 del cod. pen.; che n si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (si vedano Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, COGNOME, in motivazione, Rv. 283212 – 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, COGNOME, Rv. 274361 – 01 ove si legge: «Ritiene il Collegio di non discostarsi dal principio che impone in generale un obbligo di specifica motivazione in relazione all’aumento per la continuazione, ma di addivenire comunque ad una mitigazione di tale principio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell’aumento medesimo). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, che censura la motivazione della Corte di Appello di Firenze, che ha ritenuto di non dover concedere le
circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sul rilievo, da un lato, che non vi fossero elementi positivi da valutare e valutando, dall’altro, la gravità ed il numero dei reati commessi e l’esecuzione di vere e proprie “serie delittuose” nelle quali all’uscita dall’abitazione venivano commessi in una notte anche 5-6 delitti contro il patrimonio.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell’11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351.
3.4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso in quanto la Corte territoriale ha motivatamente rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con la compiuta resistenza a pubblico ufficiale, giudicata separatamente, sul rilievo che all’atto in cui sono stati ideati i furti non poteva essere stato programmato anche il compimentociella resistenza, ovvero un’attività che contemplasse anche l’intervento di terzi.
Sul punto il provvedimento impugnato opera un buon governo del dictum di questa Corte di legittimità che, in un caso sovrapponibile a quello che ci occupa, ha evidenziato come, ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l’occasionalità di uno di questi (così Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 – 01 che, in applicazione del
principio, nel rigettare il ricorso dell’imputato, ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cessione di sostanza stupefacente e quello successivo di resistenza a pubblico ufficiale, sul presupposto che l’imputato, al momento della consegna dello stupefacente, non poteva aver già deliberato di porre in essere la resistenza).
Ciò nel solco del consolidato orientamento per cui il dolo d’impeto o l’occasionalità di una delle condotte sono incompatibili con il riconoscimento della continuazione con altri episodi delittuosi (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256308 – 01).
Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/08/2024