Ricettazione e furto: quando la detenzione non basta a provare il furto
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante chiarificazione sulla sottile linea di confine tra i reati di ricettazione e furto. La pronuncia analizza il caso di un imputato condannato per ricettazione che, in sede di ricorso, chiedeva la riqualificazione del fatto in furto, sostenendo di essere l’autore materiale della sottrazione. La Corte ha rigettato la richiesta, delineando i criteri necessari per distinguere le due fattispecie.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’unico motivo di ricorso si basava sulla richiesta di riqualificare il reato in quello di furto. L’imputato, in sostanza, sosteneva di non aver ricevuto la merce da terzi, ma di averla sottratta personalmente. La Corte d’Appello aveva rigettato questa tesi, ritenendo le dichiarazioni dell’imputato eccessivamente generiche e non supportate da prove concrete.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di secondo grado. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato era manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ribadito che, per escludere la ricettazione in favore del furto, non è sufficiente la semplice detenzione della cosa proveniente da reato né una generica ammissione di colpevolezza da parte dell’imputato.
Le Motivazioni: la prova nel distinguere ricettazione e furto
Il cuore della decisione risiede nella corretta applicazione della cosiddetta ‘clausola di riserva’ contenuta nell’art. 648 c.p., che punisce chiunque, al fine di trarne profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, fuori dei casi di concorso nel reato. Questa clausola implica che se una persona ha partecipato al reato presupposto (il furto), non può essere punita per ricettazione.
La Corte ha specificato che, per invocare questa esclusione, devono esistere elementi concreti che giustifichino l’inquadramento della detenzione come risultato diretto del furto. La sola detenzione del bene rubato non è, di per sé, una prova sufficiente. Essa deve essere accompagnata da ‘ulteriori elementi indicativi della immediata riconducibilità della detenzione al furto’.
Tra questi elementi possono rientrare anche le dichiarazioni dell’imputato, ma solo a condizione che siano ‘circostanziate e dunque attendibili’. Nel caso di specie, le dichiarazioni erano state giudicate dalla Corte d’Appello, con motivazione logica, come estremamente generiche e, pertanto, inidonee a provare il coinvolgimento diretto dell’imputato nel furto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di reati contro il patrimonio. Per un imputato che si trova in possesso di beni di provenienza illecita, sostenere di essere l’autore del furto (magari per ottenere una pena diversa o per altre strategie processuali) richiede più di una semplice affermazione. È necessario fornire una versione dei fatti dettagliata e credibile, capace di collegare senza ambiguità la propria persona all’azione furtiva.
In assenza di tali elementi, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la detenzione ingiustificata di un bene rubato integri il delitto di ricettazione. La decisione impone quindi un onere probatorio specifico a carico di chi voglia dimostrare di non essere un ‘ricettatore’, ma l’autore stesso del reato presupposto, evitando che dichiarazioni di comodo possano alterare la corretta qualificazione giuridica del fatto.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha considerato logica e corretta la motivazione della Corte d’Appello, che aveva evidenziato l’estrema genericità delle dichiarazioni dell’imputato volte a sostenere la propria responsabilità per il furto anziché per la ricettazione.
Cosa serve per dimostrare che la detenzione di un bene rubato è conseguenza di un furto e non di ricettazione?
Secondo la Corte, la semplice detenzione del bene non è sufficiente. È necessaria la presenza di ulteriori elementi che indichino un collegamento diretto e immediato tra la detenzione e l’atto del furto. Tra questi elementi possono esserci anche le dichiarazioni dell’imputato, ma solo se sono circostanziate e attendibili.
Le dichiarazioni generiche dell’imputato sono sufficienti per riqualificare il reato da ricettazione a furto?
No. La sentenza chiarisce che dichiarazioni generiche non sono sufficienti. Affinché le indicazioni provenienti dall’imputato possano essere utilizzate per inquadrare il fatto come furto, devono essere dettagliate, specifiche e, di conseguenza, credibili agli occhi del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28752 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COPPIGEN( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, relativo alla omessa riqualificazione nel reato di furto, sia manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione tutt’altro che illogica, ha evidenziato la estrema genericità delle dichiarazioni dell’imputato e ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale non opera la clausola di riserva prevista dall’art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l’inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite: l’evidenza della detenzione per essere ridotta a elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della immediata riconducibilità della detenzione al furto, fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall’imputato solo se circostanziate e dunque attendibili (sul punto v., da ultimo, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.