Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37154 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12920/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Moldavia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diCOGNOME COGNOME (alias Sergiu COGNOME come indicato nell’atto di ricorso);
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 28 giugno 2010 del Tribunale della stessa città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME in relazione ai reati di ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva (art. 648 cod. pen.), accertati in data 15 maggio 2005 (l’imputato Ł stato rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per presentare appello con ordinanza in data 17 gennaio 2024 con conseguente interruzione del termine di prescrizione del reato dal 1/2/2011 al 14/12/2023);
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 648 cod. pen. per mancata riqualificazione della condotta nel reato di furto, avendo l’imputato in un proprio memoriale confessato di essere l’autore di quest’ultimo reato.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all’omessa riqualificazione del fatto ascritto all’odierno ricorrente come reato di ricettazione in quello di furto, non Ł consentito dalla legge in questa sede, poichØ riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si vedano le pagg. 2 e 3), dovendosi gli stessi considerare non connotati da specificità, ma soltanto apparenti;
che, infatti, i giudici di appello, con congrua e lineare motivazione, hanno evidenziato, da un lato, come non sia emerso alcun elemento comprovante la partecipazione del NOME al furto dell’auto a bordo della quale egli veniva rinvenuto, e, dall’altro lato, come sia priva di efficacia probatoria la generica dichiarazione con cui il ricorrente ha attribuito a lui stesso la realizzazione del reato presupposto;
che , a tal riguardo, deve ribadirsi la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
267969; Sez . 2, n . 37775 del 01/06/2016, COGNOME, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 258264), secondo cui non opera la clausola di riserva prevista dall’art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l’inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite, tenendo conto del fatto che l’evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della “immediata” – nel senso letterale di “non mediata” – riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall’imputato, laddove circostanziate e dunque attendibili (si veda, a tal riguardo, la pag. 3 della sentenza impugnata, là dove si sono motivatamente chiarite una serie di ragioni per le quali alle dichiarazione dell’imputato di essere stato l’autore del furto non può essere conferita alcuna efficacia probatoria);
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME