Ricettazione o Furto? La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso per Mancanza di Interesse
La distinzione tra il reato di furto e quello di ricettazione è una questione classica del diritto penale, che spesso dipende da sottili valutazioni probatorie. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione non solo ribadisce alcuni principi chiave, ma introduce anche un importante criterio di valutazione processuale: l’interesse concreto dell’imputato a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto. Analizziamo insieme questa interessante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. Secondo l’accusa, egli era stato trovato in possesso di beni di provenienza illecita. L’imputato, non soddisfatto della decisione, presentava ricorso in Cassazione, sostenendo un’argomentazione singolare: non avrebbe dovuto essere condannato per ricettazione, bensì per furto (art. 624 c.p.), in quanto autore materiale della sottrazione dei beni. La sua difesa mirava a ottenere una riqualificazione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla ricettazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni fondamentali, una di carattere processuale e una di carattere sostanziale.
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito, senza una critica specifica e puntuale delle motivazioni della sentenza d’appello. La Corte territoriale, infatti, aveva adeguatamente giustificato la condanna per ricettazione sottolineando come l’imputato non avesse fornito alcuna prova sulla provenienza lecita del bene e come fosse trascorso un congruo lasso di tempo tra il furto e il ritrovamento.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto più rilevante, la Cassazione ha evidenziato la totale mancanza di interesse dell’imputato a ottenere la richiesta riqualificazione del fatto. Un ricorso, per essere ammissibile, deve infatti mirare a un risultato pratico favorevole per chi lo propone.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del diritto processuale: l’interesse ad agire. I giudici hanno spiegato che l’imputato non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla conversione del reato da ricettazione a furto. Anzi, la sua posizione si sarebbe aggravata.
Il fatto di furto che sarebbe emerso, infatti, era un’ipotesi di furto pluriaggravato, punito in modo più severo rispetto alla specifica fattispecie di ricettazione per cui era stata emessa la condanna (probabilmente quella di minor gravità prevista dal comma 4 dell’art. 648 c.p.). Di conseguenza, accogliere il ricorso avrebbe significato infliggere all’imputato una pena maggiore, un risultato palesemente contrario al suo interesse e alla funzione stessa dell’impugnazione, che è quella di rimediare a un presunto torto, non di peggiorare la situazione del ricorrente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. La prima è che un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni difensive, ma deve contenere una critica logico-giuridica strutturata contro la sentenza impugnata. La seconda, più profonda, è che non è sufficiente lamentare un’errata applicazione della legge in astratto. È necessario dimostrare di avere un interesse concreto e attuale a una diversa decisione. Non si può impugnare una sentenza per una mera questione di principio se l’esito favorevole si traducesse in una conseguenza negativa. La decisione consolida l’idea che il processo penale è orientato a risultati pratici e non a sterili esercizi di qualificazione giuridica privi di effetti benefici per l’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza contenere una specifica critica argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, è inammissibile se il ricorrente non ha un interesse concreto a ottenere il risultato richiesto.
Perché la Corte ha stabilito che l’imputato non aveva interesse a far riclassificare il reato da ricettazione a furto?
Perché la condanna per il reato di furto pluriaggravato, che sarebbe stata applicata in caso di riqualificazione, è punita più gravemente rispetto alla specifica ipotesi di ricettazione per la quale era stato condannato. Un esito favorevole del ricorso avrebbe quindi peggiorato la sua situazione sanzionatoria.
Quali elementi distinguono la ricettazione dal furto secondo la sentenza di merito richiamata?
La sentenza di merito, ritenuta logica dalla Cassazione, ha basato la condanna per ricettazione su due elementi: il fatto che l’imputato non avesse fornito alcuna prova della provenienza lecita dei beni e il congruo lasso di tempo trascorso tra il momento del furto e quello del rinvenimento dei beni in suo possesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MACERATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., in luogo del delitto di furto, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con congrui argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio pertinentemente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione a carico del ricorrente, in luogo del furto, non avendo quest’ultimo fornito la prova della provenienza lecita del bene ed essendo comunque intervenuto un lasso temporale congruo tra il furto ed il rinvenimento del bene).
In ogni caso deve rilevarsi che l’imputato non ha interesse alla diversa qualificazione giuridica ex art. 624 cod. pen., perché il fatto di cui all’art. 648 co. 4 c.p., è punito meno gravemente rispetto al delitto di furto pluriaggravato.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente