Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32027 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina, decidendo in sede di rinvio, disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza del 14 dicembre 2022, ha riformato la sentenza del Tribunale di Messina in data 19 giugno 2018 e, qualificato il fatto in ricettazione, ha rideterminato la pena in 1 anno, mesi 8 di reclusione e 800 euro di multa.
Il ricorso si articola in due motivi.
1.1. Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per non essersi il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto statuito da questa Corte, in quanto ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di falso, contestato al capo c).
Si evidenzia che la sentenza rescindente aveva riqualificato il reato di riciclaggio in ricettazione, ritenendo decisiva la mancanza di prova circa l’attribuibilità all’imputato della contraffazione della targa apposta sul motociclo di provenienza furtiva, mentre il giudice del rinvio lo ha condannato anche per detta ipotesi di reato, invece, compatibile solo con la condotta di riciclaggio, che prevede che l’agente ponga in essere operazioni tali da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, come, appunto, l’apposizione della targa falsa su un motociclo oggetto di furto: deve, pertanto, disporsi l’annullamento della sentenza e l’eliminazione del relativo aumento di pena.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge per mancato riconoscimento della circostanza di lieve entità prevista dall’art. 648, comma 5, cod. pen. richiesto nelle conclusioni scritte. Si censura la motivazione resa sul punto perché non fondata su un accertamento del valore del bene.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
E’ indubbio che la pronuncia di questa Corte abbia riguardato solo il delitto di riciclaggio, originariamente contestato al capo b) – per aver compiuto operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del motociclo Malaguti TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO, intestato ad COGNOME COGNOME, di cui veniva denunciato il furto il in data 7 dicembre 2014, apponendovi la targa falsa TARGA_VEICOLO– e non il delitto di falso in relazione alla contraffazione della targa, contestato al capo c), ma la riqualificazione del riciclaggio nel meno grave delitto di ricettazione per mancanza di elementi di prova circa la riconducibilità della contraffazione all’imputato, ha inevitabile ricaduta sul falso contestato.
Non va trascurato, peraltro, che nel capo di imputazione il falso è ritenuto strumentale alla consumazione del riciclaggio, ascrivendosi all’imputato la condotta di falsificazione della targa e di utilizzazione della stessa, apponendola al motociclo proprio al fine di commettere il delitto di riciclaggio.
Tuttavia, una volta esclusa da questa Corte la riconducibilità all’imputato della contraffazione della targa e ritenuto configurabile il reato di ricettazione per la detenzione di un bene provento di reato- perché oggetto di furto e di contraffazione della targa- con irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità e
rinvio solo per la rideterminazione della pena, il giudice del rinvio avrebbe dovuto escludere la responsabilità dell’imputato per il connesso reato di falso.
Come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, Cognetta, Rv. 273035) integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, atteso che le ipotesi previste dall’art. 100 del C.d.S. ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l’atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all’agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell’agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo.
Ne deriva che, mancando la prova che l’autore della creazione della targa falsa, ancorché corrispondente all’originale, fosse stato il COGNOME, deve escludersene la responsabilità per il reato di falso contestato al capo c) per non aver commesso il fatto ed eliminare la relativa pena applicata in aumento: operazione cui può procedere direttamente questa Corte, trattandosi di mera operazione di calcolo, che non necessita di apprezzamenti discrezionali, specie perché non può trovare accoglimento il secondo motivo.
È, infatti, del tutto infondata la censura relativa al mancato riconoscimento dell’attenuate di cui all’art. 648, comma 5, (rectius comma 4) cod. pen.
Oltre a doversi rilevare la modifica della domanda, già evidenziata in sentenza, laddove si segnala che nelle conclusioni la difesa aveva chiesto di riconoscere l’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648-bis cod. pen. riferibile al delitto di riciclaggio già riqualificato in ricettazione, la Corte di merit ha ampiamente giustificato il diniego sia in ragione del valore non irrisorio del bene, che delle ulteriori circostanze valutate per escludere la particolare tenuità del fatto, tra le quali ha attribuito rilievo alla detenzione del bene per un lungo periodo, avuto riguardo al lasso temporale intercorso tra la data del furto e quella del ritrovamento del motociclo.
In tal modo la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale per la sussistenza della attenuante speciale invocata il valore del bene è solo un elemento concorrente in via sussidiaria ai fini della valutazione richiesta sul punto, dovendo essere sempre esclusa la particolare tenuità del fatto se il valore del bene non è esiguo, altrimenti, vanno verificati gli altri parametri desumibili dall’art. 133 cod. pen.
A
Ciò posto, la pena va rideterminata eliminando l’aumento apportato dai giudici di merito nella misura di mesi quattro di reclusione e 400 euro di multa per il reato di falso, così da pervenire alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione e 400 euro di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto contestato al capo c), rideterminando la pena per il residuo reato in un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso il 25/06/2024