Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47050 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47050 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/1.1/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Campobasso ed le ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata e rideterminato la pena per i reati di ricettazione di assegno circolare di illecita provenienza, utilizzo di c identità contraffatta, falsificazione di tessera sanitaria e tentativo di truffa;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui la ricorrente denunzia violazione legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 477, 482, 489 e 497 bis cod. pen. indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli g dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, particolare, che la motivazione della Corte di Appello di Campobasso è logicamente corretta, avendo attribuito significato alla circostanza che, al più, la fotocopia era stata presentata c riproduzione di un atto originale e che, comunque’ il fatto che il personale bancario non fosse immediatamente accorto della falsità deponeva per la non grossolanità della contraffazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.